Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla modifica al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.18/2013/24 (Servizio VI) Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 |
Intesa sullo schema di decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali relativo alla
modifica al decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 recante “Disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti
e dei programmi di sviluppo rurale”.
Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n.428
Repertorio
atti n. 142/CSR del 17 ottobre 2013.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna
seduta del 17 ottobre 2013:
VISTO il Regolamento (CE) n.
1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, con le successive modifiche e
integrazioni, che detta le norme relative al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che innova le norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica
agricola comune e dei regimi di sostegno a favore degli agricoltori, con
modifica ai Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007,
e con l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1782/2003, definendo, tra l’altro,
le buone condizioni agronomiche ed ambientali e gli obblighi derivanti dai
criteri di gestione obbligatoria – condizionalità-
cui conformarsi per l’accesso ai premi di sostegno diretto al reddito;
VISTO il Regolamento (CE) n.
1120/09 della Commissione, del 29 ottobre 2009, che reca le modalità
applicative del citato Regolamento 73/09, comprese le modalità di applicazione
della condizionalità stessa, nonché la modulazione del relativo sistema
integrato di gestione e controllo;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n.
428, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, che, all'articolo 4 comma
3, così come modificato dall'articolo 2 comma 1, del decreto legge 24 giugno
2004 n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204,
dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con questa
Conferenza, provvede con decreto, nell'ambito di propria competenza,
all'applicazione nel territorio nazionale dei Regolamenti emanati dalla
Comunità europea;
VISTO il decreto ministeriale n.
30125, del 22 dicembre 2009 che compendia e riassume, in una sorta di testo
unico, con i relativi allegati, tutte le disposizioni a livello nazionale
contenute nei precedenti decreti sulla condizionalità, come modificato dal
decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal decreto ministeriale n. 27417
del 22 dicembre 2011 che prevede, tra l’altro, l’obbligo per gli Stati membri
di definire, a partire dal 1° gennaio 2012, le “fasce tampone” lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi
o canali, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee
dall’inquinamento derivante dalle attività agricole;
VISTO lo schema di decreto,
trasmesso il 1° luglio 2013 con nota protocollo n. 7430 dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali alla Segreteria di questa Conferenza e
dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome il successivo 3 luglio
con nota protocollo n. 3102, con cui si modifica ulteriormente il citato decreto
ministeriale 30125/2009 aggiornando gli atti B9 e B11, contenuti nell’Allegato
1 recanti i criteri di gestione obbligatoria, al fine di aggiornarli alle
novità legislative comunitarie intervenute di recente e lo Standard 5.2, di cui
all’Allegato 2 del citato decreto, relativo all’introduzione di fasce tampone
lungo i corsi d’acqua, specificando in modo più dettagliato gli impegni
relativi al divieto di fertilizzazione di dette fasce ed alla costituzione /non
eliminazione di una fascia erbacea lungo i corpi idrici di torrenti, fiumi o
canali;
VISTA la nota protocollo n. 10802
dell’11 settembre 2013 con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali ha trasmesso una nuova versione del provvedimento alla Segreteria
di questa Conferenza che, dalla stessa, è stata inviata con nota protocollo n.
3980 alle Regioni e Province autonome il successivo 12 settembre;
CONSIDERATO che quest’ultima stesura
del provvedimento recepisce le modifiche elaborate negli incontri tecnici tra
le Regioni e il Ministero proponente, introducendo ulteriori modifiche a carico
degli atti B9 e B11 e dello Standard 5.2 e che, nelle premesse, prende atto
dell’abrogazione del comma 7 quater
della legge 17 dicembre 2012, n. 221 che aboliva la distinzione tra zone
vulnerabili ai nitrati e quelle non vulnerabili, effettuata dalla legge 6
agosto 2013, n. 97;
CONSIDERATO che sul provvedimento si è tenuta l’istruttoria
tecnica in data 13 settembre dell’anno in
corso conclusasi con l’elaborazione di alcuni emendamenti al testo e con l’impegno
dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di confermare successivamente
l’assenso al testo emendato in modo da valutare approfonditamente le ricadute
sui rispettivi territori delle variazioni concordate, in particolare quelle
relative allo Standard 5.2.
VISTI gli esiti della seduta del 24 settembre 2013 del
Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nel corso della
quale è stato richiesto un approfondimento istruttorio sullo schema di decreto
di cui trattasi;
VISTO che in data 3 ottobre 2013 si è tenuta la seconda
riunione tecnica, in cui sono state elaborate ulteriori modifiche che ridefiniscono
alcuni dei precedenti emendamenti a carico principalmente dello Standard 5.2 e che
si è conclusa con l’avviso favorevole all’intesa sul testo con le modifiche
concordate;
RILEVATO che la seduta del Comitato permanente di
coordinamento in materia di agricoltura, fissata per il 10 ottobre del corrente
anno, è stata sconvocata, per cause di forza maggiore, su richiesta del Coordinatore
regionale in materia;
VISTO il testo contenente le modifiche concordate in sede
tecnica, trasmesso con nota protocollo n. 12609 del 15 ottobre 2013 dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Segreteria di
questa Conferenza, che ne ha provveduto successivamente all’inoltro alle
Regioni e Province autonome;
VISTA la nota della Commissione politiche agricole del 16
ottobre 2013 prot. n. 976, con cui è stato comunicato
alla Segreteria di questa Conferenza l’esito favorevole all’intesa sul
provvedimento, con la richiesta di un impegno ministeriale ad una verifica
tecnico giuridica finalizzata a recepire, in una modifica successiva del
decreto, quanto evidenziato nella riunione tecnica del 3 ottobre del corrente
anno dalla Regione Marche in merito alle problematiche derivanti dall’utilizzo
delle superfici pascolive da parte di detentori di titoli residenti in altre
regioni;
VISTI gli esiti favorevoli dell’odierna seduta di questa
Conferenza, espressi dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome,
con la reiterazione di quanto espresso con la sopra citata nota prot. n. 976, del 16 ottobre 2013
SANCISCE INTESA
sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali relativo
alla modifica del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 recante
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” nei termini di cui in
premessa.
IL
SEGRETARIO |
IL
PRESIDENTE |
Roberto G. Marino |
Graziano Delrio |