Conferenza Stato Regioni
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 43 “Residenze” del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017. (BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO) |
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione
delle disposizioni dell’articolo 43 “Residenze” del decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017.
Repertorio n. 155/CSR del 21 settembre 2017
LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
nell’odierna seduta
del 21 settembre 2017
VISTO l’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di
promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la
stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni;
VISTO l’articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo 27 luglio 2017 che prevede la stipula di specifici
accordi di programma, tra il Ministero dei beni e attività culturali e il
turismo e una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti
d’intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome;
VISTA la nota prot.n.0024721 del 9 agosto 2017,
diramata da questo Ufficio di Segreteria con nota prot.
DAR n. 0012944 dell’11 agosto 2017, con la quale il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo ha trasmesso lo schema di provvedimento di cui
all’oggetto;
CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detta
proposta, è stata convocata una riunione, a livello tecnico il 12 settembre 2017, nell’ambito
della quale sono state concordate alcune modifiche e che le Regioni, a livello
tecnico, hanno espresso l’avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa;
VISTA la nota prot. DAR n.0014407 del 18 settembre 2017 di questo Ufficio
di Segreteria con la quale è stato diramato il testo, inviato dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, contenente le modifiche
concordate nel predetto incontro tecnico;
ACQUISITO nel
corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa;
SANCISCE
INTESA
Tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nei termini di seguito indicati
-
Considerata la positiva esperienza maturata nel corso del primo
triennio di applicazione dell’Intesa sancita nella seduta del 18 dicembre 2014,
che ha rappresentato un modello virtuoso di cooperazione inter-istituzionale finalizzata
alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di
qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica
funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione
artistica;
-
Considerato che la cooperazione Stato Regioni si sviluppa a
partire da una pluralità di esperienze diversificate sui territori regionali e
che la presente Intesa rappresenta un valore aggiunto, diventando funzionale
allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo;
-
Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del monitoraggio
in itinere e degli incontri promossi nel corso del primo triennio di
applicazione dell’Intesa, che hanno rappresentato occasioni di riflessione e di
approfondimento sulla situazione italiana, anche in confronto con quella di
altri paesi europei;
-
Considerata l’esigenza di cooperare ad un progetto
inter-istituzionale a carattere nazionale che consenta di far emergere e
sostenere la funzione specifica delle attività residenziali nella loro identità,
anche in relazione con le funzioni svolte da altri soggetti;
-
Tenuto conto dell’importanza che le residenze oggi rivestono come
opportunità fondamentale nei processi di internazionalizzazione;
-
Tenuto conto che l’intervento del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo ha carattere concorsuale rispetto a quello
prioritario delle Regioni;
-
Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario
entro cui collocare gli accordi di programma che il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo e le Regioni potranno sottoscrivere;
SI
CONVIENE
Art. 1
Accordi di programma
1. La presente Intesa definisce finalità
e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l’attuazione dell’art. 43
del D.M. 332 del 27 luglio 2017 che recepisce l’articolo 45 del D.M.1 luglio
2014. Gli Accordi di programma tra il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e una o più
Regioni, sono stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i.
2. Per il triennio 2018/2020 si conferma
la sottoscrizione di un unico schema di Accordo di programma interregionale che
determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per l’individuazione
dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione, attraverso bandi
regionali, della presente intesa. Su questa base il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo e le Regioni firmeranno singoli accordi per i
rispettivi impegni di spesa.
3. Le Regioni esprimono la propria
intenzione a sottoscrivere l’Accordo interregionale triennale entro e non oltre
il 1 dicembre 2017. Le Province autonome di Trento e Bolzano sono assimilate a
Regioni negli accordi interregionali.
4. Non sono ammessi ingressi di nuove
Regioni nel corso del triennio.
5. L’eventuale rinuncia nel corso del
triennio deve essere comunicata al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e alle Regioni che hanno sottoscritto l’accordo, entro
il 1 dicembre di ogni anno, per l’anno successivo.
Art. 2
Sottoscrizione
dell’Accordo di programma e modalità attuative
1. Le Regioni sottopongono al Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31 gennaio 2018, il
progetto triennale sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della
presente Intesa, contenente l’indicazione di massima da assumersi come impegno
finanziario per ogni annualità del triennio, da confermare o riadeguare entro
il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunicherà alle
Regioni il totale dello stanziamento previsionale della quota del FUS da destinare
alla realizzazione della presente Intesa.
3. Entro il 15 febbraio le Regioni che
hanno sottoscritto l’Accordo, stabiliscono, secondo le modalità definite dallo
stesso, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo una ripartizione preliminare dello stanziamento di cui al comma 2.
4. Le Regioni pubblicano i bandi secondo
il modello concordato e sulla base dei principi, delle finalità, delle linee
guida e di quanto definito dai successivi articoli 4, 5 e 6. Tutte le procedure
di selezione devono essere espletate dalle Regioni entro il 30 aprile del primo
anno, se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 30 aprile di ogni
anno se operate sulla base di bandi annuali. Sono comunque fatti salvi i bandi
regionali emessi alla data della sottoscrizione dell’Intesa o dell’Accordo, a
valere sulle annualità 2018-2020, che contengano i principi, le finalità e
quanto definito nella presente Intesa.
5. Le Regioni ed il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, successivamente alla comunicazione
della quota annuale del FUS destinata alle Residenze dei progetti presentati,
si impegnano ogni anno a ripartire tale quota fra le stesse Regioni, sulla base
dei progetti di co-finanziamento, che sarà oggetto di definitivo accordo alla
conclusione delle procedure di selezione. Tale quota, per ciascun programma,
non può superare la percentuale di co-finanziamento di cui al successivo
articolo 6.
6. Al fine di favorire e consolidare
sinergie virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l’accordo può
prevedere ulteriori risorse di natura pubblica da parte di altri enti
territoriali o di altre Pubbliche Amministrazioni e di natura privatistica.
Tali interventi, di cui le Regioni stesse si rendono garanti nei confronti
dell’Accordo sottoscritto con il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, rivestono a tutti gli effetti carattere aggiuntivo e non
producono variazioni di quote nel rapporto di co-finanziamento tra Stato e
Regioni stabilito dalla presente intesa.
Art. 3
Definizioni
1. Per Residenza si intende un luogo votato alla creazione
performativa contemporanea, connotato da
una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e
alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture
tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una
compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire
opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di
un progetto strutturato e condiviso. L’attività di una residenza è funzionale
allo sviluppo, all’innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo
dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di
riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà
produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in
cui si trova ad operare.
2. Le Residenze
per artisti nei territori sono luoghi ove soggetti professionali operanti
da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano
attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata
comunità territoriale, con un’attività di residenza. L’attività progettuale di
residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli
appartenenti all’attività produttiva propria del soggetto che è responsabile
del progetto di residenza.
3. I Centri
di residenza sono luoghi di cui un raggruppamento anche temporaneo di
soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività
progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti
all’organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del
progetto di residenza. L’attività di residenza deve essere l’attività
prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità.
Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di
soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello
spettacolo, con l’esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri a
Rilevante Interesse Culturale, Teatri di Tradizione, per i quali è ammessa la
possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti
all’evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in
entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per
l’inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in
ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma
associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli
organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del
raggruppamento deve avere un’esperienza almeno triennale nelle attività di
residenza.
Articolo 4
Finalità e Obiettivi
1. La collaborazione inter-istituzionale
tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le
Regioni, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 43 del D.M 332 del 27
luglio 2017 e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato
nel corso del triennio 2015/2017, intende sviluppare e valorizzare la funzione
specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di
innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di
creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso
forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. La presente
Intesa afferma la necessità di qualificare le attività di residenza
promuovendone l’identità distintiva e l’autonoma funzione nel rispetto della pluralità
delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti,
titolari delle residenze e luoghi e di favorire l’interazione delle residenze
con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di
sviluppare l’emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle
professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la
qualità della relazione con il rispettivo territorio.
2.
Sulla
base della pluralità delle diverse esperienze regionali e delle differenti
necessità dei territori nonché dell’esperienza del triennio 2015/2017,”
l’Intesa Stato Regioni nel triennio 2018/2020, intende interpretare in senso
evolutivo tali differenze e consentire, attraverso l’Accordo, laddove possibile
e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di “Centri di residenza”
e di progetti di residenza “Artisti nei territori”. In entrambi i casi si
intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto
organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema
territoriale, nazionale, internazionale.
3.
Attraverso l’Accordo le Regioni ed il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo si impegnano ad adottare, nel rispetto di quanto
previsto dalla presente Intesa, linee guida comuni sulla cui base redigere un
bando uniforme da adottare da parte delle diverse Regioni. Le linee guida
definiranno per i “Centri di residenza “ e per le “Residenze per artisti nei
territori”:
a)
I
requisiti soggettivi ed oggettivi per la selezione dei beneficiari e dei
relativi progetti (natura giuridica, adempimenti di legge, esperienze maturata
nell’organizzazione dell’attività di residenza, etc;)
b)
I
criteri di valutazione dei progetti;
c)
Le
condizioni minime tecnico-organizzative di accoglienza e capacità di
accompagnamento degli artisti ospitati, competenze offerte;
d)
Il
numero massimo di progetti oggetto di
co-finanziamento per ogni regione;
4. Il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e le Regioni si rendono parte attiva per garantire e
incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse
e il sistema dello spettacolo. I criteri di valutazione dell’Accordo, per
entrambe le tipologie di residenza, valorizzeranno le capacità di scouting, di accompagnamento e di generazione di
innovazione nei processi di lavoro artistico, gli elementi della condivisione
progettuale tra titolari e artisti in residenza, le opportunità tendenti
all’inserimento degli artisti nel sistema nazionale e/o internazionale.
Articolo 5
Caratteristiche dei
progetti di Centri di residenza e Residenze per
artisti nei territori
1. I Centri di residenza hanno
l’obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico non occasionale,
prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine
artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello
sviluppo della progettualità, delle poetiche, sia della crescita professionale,
organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive.
Il progetto e le
attività devono mettere l’accento sull’accompagnamento alla creazione artistica
del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle
comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il
fulcro del progetto e potranno essere affiancate in modo comunque non
prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati
strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle
eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti
titolari del Centro.
2.
L’attività riferita a Residenze per Artisti nei territori non è necessariamente
l’attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di
possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell’attività in residenza e
relazioni e capacità che consentano l’adesione ad una rete di scouting e promozione.
I Progetti e le attività connesse devono
essere fondati su una progettualità condivisa tra l’artista ospite e la
struttura ospitante e mettere l’accento sull’accompagnamento alla creazione
artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento
creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno
costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate in modo comunque
non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente
coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività
di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del
progetto di residenza.
Articolo 6
Linee di intervento
1.
Possono
essere realizzate tipologie di progetto che prevedano attività di avvio di
residenze o il loro sviluppo e consolidamento.
2.
L’Accordo,
nelle linee guida comuni a cui i bandi regionali faranno riferimento, può
valorizzare progetti di residenza che prevedano forme articolate, coerenti ed argomentate
di residenze multiple ovvero con più sedi e multidisciplinari. In particolare l’Accordo interregionale dovrà
favorire lo scambio di buone pratiche tra le residenze in fase di avvio e
quelle in fase di sviluppo e consolidamento.
Articolo
7
Contenuti
dell’Accordo di programma
1. L’Accordo interregionale deve
prevedere la compartecipazione di almeno sette Regioni.
2.
L’Accordo
e le linee guida per la redazione dei bandi prevedono, nel rispetto delle
condizioni previste dalla presente Intesa, schemi e regole generali nella
redazione e gestione di bilanci sia nella fase preventiva che consuntiva e
definiscono le modalità generali di erogazione, di rendicontazione e di
monitoraggio. I casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o
mancata realizzazione delle attività, i casi di concorso di eventuali soggetto
terzi, compresi quelli dei titolari delle residenze, nonché i casi di
integrazione o modifica dell’Accordo medesimo.
3. L’Accordo prevede oltre a quanto
già indicato all’articolo 3, comma 2, 3, 4, e all’articolo 4 e 5 anche gli standard minimi di accoglienza
quali, ad esempio, le caratteristiche minime degli spazi a disposizione, le
durata minima delle permanenze in residenza, le modalità di sostegno agli
artisti in residenza.
Articolo 8
Cofinanziamento Stato
– Regioni Province autonome
1.
Le
Regioni assegnano contributi alle residenze, secondo quanto previsto dalle
proprie normative in materia di attività culturali.
2.
Le
attività di residenza definite dall’Accordo di programma interregionale come
“Residenze per artisti nei territori” sono co-finanziate su base annuale nella
misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% da parte dello
Stato e al 60% da parte delle Regioni proponenti. E’ fatta salva la possibilità
per le Regioni di intervenire con contributi aggiuntivi rispetto alla quota
definita con il Ministero. Il soggetto titolare deve comunque garantire una
quota non inferiore al 20% del finanziamento Stato-Regioni.
3.
Nel
caso di attività definite dall’Accordo come “Centri di residenza”, queste sono
co-finanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per
una quota pari al 60% da parte dello Stato e al 40% da parte delle Regioni. E’
fatta salva la possibilità per le Regioni di intervenire con contributi
aggiuntivi rispetto alla quota definita con il Ministero. Il soggetto titolare
deve comunque garantire una quota non inferiore al 20% del finanziamento
Stato-Regioni.
4.
Lo
Stato assegna alle singole Regioni la quota di co-finanziamento come previsto
dall’Accordo.
5.
Quanto
non previsto dalla presente intesa è rinviata all’Accordo.