Conferenza Stato Regioni
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie. (SALUTE)
|
Intesa, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
Rep. n. 32/CSR seduta del 19 febbraio 2015
Nell’odierna seduta
del 19 febbraio 2015:
VISTO l’articolo 8, comma 6 della legge 5
giugno 2003 n. 131, che prevede che Il Governo può promuovere la stipula di
intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a
favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visti gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
Visto il Decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante “Approvazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private”, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 1997, che definisce le attività di valutazione e miglioramento della
qualità in termini metodologici e che prevede, tra i requisiti generali
richiesti alle strutture pubbliche e private, che le stesse siano dotate di un
insieme di attività e procedure relative alla gestione, valutazione e
miglioramento della qualità;
Visto il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante definizione dei
livelli essenziali di assistenza, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 33 dell’8 febbraio 2002, n. 33;
Vista l’Intesa
sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n.
2271), che, all’articolo 9, prevede
l’istituzione presso il Ministero della salute del Comitato paritetico
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse e
per la verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe
a disposizione;
Vista
l’Intesa sancita da questa Conferenza concernente il Patto per la salute
2006-2008 nella seduta del 5 ottobre 2006 (Rep. Atti n. 2648) che, al punto
4.9, prevede che l’integrazione tra erogatori pubblici ed erogatori privati sia
ancorata alla prioritaria esigenza di garantire qualità nei processi di
diagnosi, cura e riabilitazione;
Vista
l’Intesa sancita da questa Conferenza concernente il nuovo il Patto per la
salute 2010 - 2012, nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243/CSR )
che, tra l’altro, all’art. 7, comma 1 prevede,
nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la stipula
di un’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131 del
Visto
il regolamento recante il funzionamento del Comitato paritetico permanente per
la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, adottato da
questa Conferenza nella seduta del 10 febbraio 2011 (Rep. Atti n. 18/CSR) che
prevede, all’articolo 1, che il Comitato svolga i compiti che gli sono stati
assegnati dalle leggi vigenti, dalle Intese e Accordi stipulati nella sede
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ed ogni altro compito che si convenga
di affidare allo stesso da parte del Ministro della salute;
Visto
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva
2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette
mediche emesse in un altro stato membro;
Vista l'Intesa
sancita da questa Conferenza concernente il documento "Disciplinare sulla
revisione della normativa dell'Accreditamento in attuazione dell'articolo 7,
comma 1, del nuovo Patto per la salute 2010-2012 (Intesa Rep. Atti n. 2648 del
3-12.09)" sancita nella seduta del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti 259/CSR)
che prevede l’istituzione di un sistema di Accreditamento uniforme nazionale;
Visto il decreto del
Ministro della salute 6 febbraio 2013 con cui è stato istituito il Tavolo di
lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di Accreditamento
nazionale, per garantire un adeguato supporto alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano con la
finalità dello sviluppo e dell'applicazione del sistema di accreditamento
nazionale e delle buone pratiche condivise;
VISTA la lettera del 13 gennaio 2015, con la
quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento della
prescritta intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, la proposta di intesa indicata
in oggetto, che in data 15 gennaio 2015 è stata diramata alle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano;
CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro
tecnico svoltosi il 27 gennaio 2015, le Regioni e le Province autonome hanno formulato
una serie di richieste emendative recepite nella versione definitiva che il
Ministero della salute ha inviato con lettera in data 11 febbraio 2015;
VISTA la nota del 12 febbraio 2015, con la
quale l’anzidetta versione definitiva è stata diramata alle Regioni e Province
autonome con richiesta di assenso tecnico;
VISTO l’assenso tecnico reso dalla Regione Veneto, Coordinatrice della
Commissione salute;
ACQUISITO, nel corso
dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa in oggetto;
tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome nei termini di seguito riportati:
Considerato che
-
il Tavolo di cui al
decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2013, nelle riunioni del 15
ottobre 2013 e del 16 dicembre 2013, ha condiviso e concertato con i
rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano la
tempistica degli adempienti regionali ed aziendali attuativi dell’Intesa del 20
dicembre 2012, nonché i requisiti e le modalità di funzionamento degli
"organismi tecnicamente accreditanti", approvando, a tal fine,
appositi documenti;
-
al fine del perseguimento
degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini individuati con i livelli
essenziali di assistenza, l’accreditamento è strumento di garanzia della
qualità che mira a promuovere un processo di miglioramento continuo della
qualità delle prestazioni, dell’efficienza e dell’organizzazione;
-
il complesso sistema
dell’autorizzazione/accreditamento si è sviluppato definendo percorsi normativi
differenziati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
così come rilevato dai documenti tecnici predisposti dall’Agenzia nazionale per
i Servizi Sanitari Regionali e che si è determinata la necessità di condividere
gli elementi principali del sistema nelle loro caratteristiche comuni anche in
considerazione dei recenti indirizzi
europei;
- con la presente Intesa si intende completare
il processo di attuazione dell’articolo 7, comma 1, dell’Intesa del 3 dicembre
2009, concernente il Patto per la Salute 2010-2012, che ha previsto, nel
rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la stipula di
un’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003,
finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento,
cui ha fatto seguito l'Intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 20
dicembre 2012 (Rep. Atti 259/CSR), concernente il documento
"Disciplinare sulla revisione della
normativa dell'Accreditamento in attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo
Patto per la salute 2010-2012 (Intesa Rep. Atti n. 2648 del 3-12.09)";
- in particolare, con la presente Intesa si
intende definire, sulla base di quanto previsto dai documenti prodotti dal
citato Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di
accreditamento nazionale, la tempistica degli adempienti regionali ed
aziendali, attuativi della richiamata Intesa del 20 dicembre 2012, concernente
il disciplinare sulla revisione della normativa dell’accreditamento, nonché i
requisiti e le modalità di funzionamento degli "organismi tecnicamente
accreditanti";
SI
CONVIENE
sul documento recante “Cronoprogramma
adeguamenti della normativa delle Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano inerente i criteri ed i requisiti contenuti nel documento tecnico di
cui all’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti. n. 259/CSR)”, di
cui all’Allegato A alla presente Intesa, e sul documento recante “Criteri per
il funzionamento degli Organismi “tecnicamente” accreditanti ai sensi della
Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012”, di cui all’Allegato B alla presente
Intesa, nei seguenti termini:
1.
le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, in materia di
autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie, a recepire formalmente
i contenuti della presente intesa entro il 31 ottobre 2015, nonché ad
uniformarsi ai criteri così come articolati nell’allegato A della presente
Intesa, secondo i tempi ivi indicati che decorreranno dal recepimento della
presente Intesa;
2.
al tavolo di cui al
decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2013 è demandato il monitoraggio
periodico del percorso di adeguamento delle normative delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo la tempistica contenuta nell'
Allegato A della presente Intesa, nonché il supporto alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano nello stesso percorso di adeguamento,
eventualmente anche attraverso modalità di affiancamento diretto alle regioni e
province autonome che lo richiederanno;
3.
le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano il funzionamento degli "Organismi
regionali tecnicamente accreditanti" a quanto previsto nell'Allegato B
della presente Intesa, al fine di uniformare il sistema di
autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale;
4.
le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione dell'organismo
tecnicamente accreditante di cui all'Allegato B della presente Intesa, entro il
31 ottobre 2015, ove non già istituito;
5.
le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano che hanno già provveduto a quanto disposto dai
precedenti commi 1 e 4, in piena coerenza con i criteri dell’Intesa del 20
dicembre 2012 Rep. Atti n. 259/CSR, si impegnano a darne formale comunicazione
al Ministero della Salute entro il 31 ottobre 2015, anche ai fini delle
disposizioni del precedente comma 2, trasmettendo gli atti regionali
confermanti la presenza nel proprio sistema regionale di accreditamento dei
criteri così come articolati negli allegati A e B della presente Intesa.