Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, leRegioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante : Piano per la malattia diabetica |
Accordo, ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo
Rep. Atti n. 233/CSR
Nella odierna seduta del 6 dicembre 2012:
VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;
VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4,
comma 1 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n 281, che affidano a questa Conferenza il compito
di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del
principio di leale collaborazione al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse
comune;
VISTA la lettera in data 30 ottobre 2012, con la quale il
Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo
indicata in oggetto;
VISTA la lettera in data 7 novembre 2012, con la quale la
predetta proposta è stata diramata alle Regioni e Province autonome;
VISTA la nota del 26 novembre 2012, con la quale
ACQUISITO, nel
corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE
ACCORDO
tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:
Considerati:
-
il decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982 recante
"Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a
norma dell'articolo 1, lettera a), n. 5 del decreto legge 25 gennaio 1982,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.98;
-
la legge 18 ottobre 2001, n. 3 che - nel novellare l'art. 117 della
Costituzione - annovera la "tutela della salute" tra le materie di
potestà legislativa concorrente;
-
la legge 16 marzo 1987, n.115 recante
"Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito", che
considera il diabete come malattia di alto interesse sociale, sia per l'impatto
sulla vita di relazione della persona che per le notevoli refluenze
sulla società e raccomanda di favorire l'inserimento delle persone con diabete
nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;
-
in particolare l'articolo 2 della richiamata legge n.115
del 1987 che dispone che vengano stabiliti, con atto di indirizzo e
coordinamento, gli interventi operativi più idonei per individuare le fasce di
popolazione a rischio diabetico e per programmare gli interventi sanitari su
tali fasce;
-
l'articolo 5 della suddetta legge n. 115 del 1987 che prevede che vengano
stabiliti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978 n. 833,
criteri di uniformità validi per tutto il territorio nazionale, relativamente a
strutture e parametri organizzativi dei servizi diabetologici,
metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e terapia, anche in armonia con
i suggerimenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
-
il Protocollo d'intesa tra il Ministro della sanità ed il Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1991 che, in attuazione dell'articolo 5
della richiamata legge n. 115 del
-
la legge 27 maggio 1991, n. 176 recante "Convenzione sui Diritti del
Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", che definisce l'area
pediatrica e che riconosce che i fanciulli più deboli devono condurre una vita
piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la
loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della
comunità, il diritto dei fanciulli con fragilità di beneficiare di aiuti e di
cure speciali, gratuite ogni qualvolta ciò sia possibile; che riconosce altresì
il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di
beneficiare di servizi medici e di riabilitazione, garantendo che nessun minore
sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi;
-
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e
successive modificazioni, che stabilisce che le prestazioni socio-sanitarie a
elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza
terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente
all'area materno-infantile e che devono essere
realizzati programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e
territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento all’assistenza
per patologie croniche di lunga durata;
-
il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della
solidarietà sociale del 24 aprile 2000
recante ”Adozione del Progetto obiettivo materno infantile relativo al
Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998/2000” , che promuove la salute
in età evolutiva nella comunità e garantisce adeguata assistenza in Unità
Operativa pediatrica al bambino con malattie croniche o disabilitanti,
accentuando la tendenza alla deospedalizzazione con
adeguati piani di assistenza sul territorio;
-
la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che
promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti
per il raggiungimento dei fini istituzionali, attraverso il coordinamento e
l’integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione;
-
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: “Definizione dei livelli essenziali di
assistenza” e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33;
-
il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante Piano
sanitario nazionale 2006-2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario della
Gazzetta Ufficiale n.139 del 17 giugno 2006, che
fissa gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del
diritto alla salute e prevede che i suddetti obiettivi sono conseguibili nel
rispetto dell’Accordo sancito da questa Conferenza l’8 agosto 2001 (Rep. Atti n.1285/CSR) e nei limiti e in coerenza con le risorse programmate nei documenti di
finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e con i programmati
Livelli Essenziali di Assistenza;
Tenuto conto che:
-
recenti indicazioni a livello europeo che evidenziano la necessità
di sviluppare politiche nazionali per prevenzione, trattamento e cura del
diabete, in linea con lo sviluppo sostenibile dei vari sistemi di assistenza
sanitaria, nonché di elaborare strumenti adeguati per il raggiungimento di
livelli di assistenza appropriati, che abbiano l’obiettivo di stabilizzare la
malattia e migliorare la qualità di vita del paziente;
-
con l’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29
aprile 2010 (Rep. Atti n.63/CSR)
sul Piano Nazionale di Prevenzione
2010-2012, con il quale si ribadisce l’impegno nel campo della prevenzione del
diabete e delle sue complicanze attraverso azioni da attuarsi all’interno di
quattro macro-aree di intervento (medicina predittiva, programmi di prevenzione
collettiva, programmi di prevenzione rivolti a gruppi di popolazione a rischio,
programmi volti a prevenire complicanze e recidive di malattia);
-
-
nell’ambito della “Commissione permanente sulla malattia diabetica”, che ha
operato presso il Ministero della salute con il coinvolgimento delle Regioni,
delle associazioni dei pazienti e delle Società scientifiche, è stato elaborato
il documento indicato in oggetto, il quale è volto ad individuare alcuni
obiettivi strategici per migliorare le attività di prevenzione, cura e
riabilitazione del diabete, favorire percorsi che garantiscano al paziente
uniformità di risposte e delineare le strategie generali e specifiche per la
realizzazione di ciascun obiettivo;
-
per meglio garantire che la tutela della salute delle persone affette da
diabete, inoltre, è necessario che vi sia omogeneità nelle azioni regionali e
locali e, a tal fine, con il documento in parola si forniscono indicazioni per
il miglioramento della qualità dell’assistenza, in linea con l’evoluzione
registrata in ambito scientifico e tecnologico e con i nuovi modelli
organizzativi diffusi in vaste aree del territorio;
SI CONVIENE
sulla necessità di:
- contribuire al miglioramento della tutela assistenziale della persona con diabete o a rischio di
diabete, anche attraverso l’ottimizzazione delle risorse disponibili;
- ridurre il peso della malattia sulla singola persona e sul
contesto sociale;
- rendere più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in
termini di prevenzione e assistenza, assicurando equità di accesso
e riducendo le disuguaglianze sociali;
- sistematizzare
a livello nazionale tutte le attività nel campo della malattia diabetica al
fine di rendere più omogeneo il processo diagnostico-terapeutico;
- affermare la necessità di una progressiva transizione
verso un nuovo modello di sistema integrato, proiettato verso
un disegno reticolare “multicentrico”, mirato a
valorizzare sia la rete specialistica diabetologica
sia tutti gli attori della assistenza primaria;
Le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano si impegnano a recepire con propri
provvedimenti il documento:“ Piano sulla malattia diabetica”, Allegato A),
parte integrante del presente atto, e a dare attuazione ai suoi contenuti nei
rispettivi ambiti territoriali.
All’attuazione del presente Accordo
si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE