Conferenza Stato Regioni
Intesa sulla proposta del Ministro della salute, di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore. (SALUTE)
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CONFERENZA STATO - REGIONI
Seduta del 25 luglio 2012
Punto n. 21 dell’o.d.g.
Intesa,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
Rep. n. 151/CSR del 25 luglio 2012
Nell’odierna seduta del 25 luglio 2012:
VISTO l’articolo 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003 n. 131, che prevede che Il Governo può promuovere la
stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni
o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni;
VISTA la legge 15 marzo 2010 n. 38,
recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore”, ed in particolare l’articolo 5, comma 3, che ha previsto,
che, su proposta del Ministro della Salute, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6
della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono definiti i requisiti minimi e le
modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di
assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della
terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di
definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore,
con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e
quantitativi, ad una piante organica adeguata alle necessità di cura della
popolazione residente e ad una disponibilità adeguata di figure professionali
con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della
terapia del dolore, anche con riguardo al supporto alle famiglie;
VISTI il proprio Atto Rep.
n. 138 del 27 giugno 2007, con il quale si è sancito accordo in materia di cure palliative
pediatriche ed il proprio Atto Rep. n. 113 del 20
marzo 2008 con il quale è stato approvato il documento
tecnico sulle cure palliative pediatriche;
VISTO il proprio Atto Rep. n. 1260/2001 del 24 maggio 2001, con il quale si è
sancito accordo sul documento di linee-guida inerente il
progetto “Ospedale senza dolore” ;
VISTA la nota in data 24 ottobre 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai
fini del perfezionamento della prescritta intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni, il documento indicato in oggetto;
VISTA la lettera in data 8 novembre 2011,
con la quale il documento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione
tecnica svoltasi il 21 novembre 2011, le Regioni hanno rappresentato la
necessità di svolgere ulteriori approfondimenti al
riguardo;
VISTA la lettera del 23 gennaio 2012, con
la quale il Ministro della salute ha confermato, ai fini della prosecuzione del
relativo iter, il documento in parola;
CONSIDERATO
che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 20 marzo 2012, le
Regioni e le Province autonome hanno formulato una serie di richieste emendative;
VISTA la nota
in data 9 maggio 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato una
nuova versione della proposta di Intesa di cui
trattasi, modificata in relazione alle richieste avanzate dalle Regioni durante
la suddetta riunione tecnica;
VISTA la nota
in data 21 maggio 2012, con la quale l’anzidetta nuova versione è stata
diramata;
VISTA la
nota in data 14 giugno 2012, diramata con lettera in data 18 giugno 2012, con
la quale il Ministero
della salute ha inviato la definitiva versione del documento in parola;
CONSIDERATO che, nel corso
dell’incontro tecnico svoltosi in data 27 giugno 2012, le Regioni hanno
espresso il proprio assenso sulla proposta di intesa
in parola nella versione diramata con l’anzidetta lettera del 18 giugno 2012;
VISTA
la lettera in data 4 luglio 2012, con la
quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha
rappresentato di non avere osservazioni da formulare in merito all’ultima
versione dello schema di Intesa di cui trattasi;
CONSIDERATO
che Il punto è stato iscritto
all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 5 luglio 2012,che non ha avuto luogo;
RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e le
Province autonome hanno espresso, sulla versione dello schema di cui trattasi
diramata con la predetta nota del 18 giugno 2012, l’assenso al perfezionamento
dell’intesa;
ACQUISITO, nel corso
dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa in
oggetto;
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di seguito riportati:
CONSIDERATI:
-
il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39;
-
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000,
“Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative”;
- il decreto del
Ministro della salute del 13 maggio 2010 di costituzione della “Commissione
nazionale sulle cure palliative e la terapia del dolore” per l’attuazione dei
principi contenuti nella legge n. 38 del 15 marzo 2010;
- che le cure
palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del Piano
sanitario nazionale vigente ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34 –bis della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
- che all’attuazione della presente intesa si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
PREMESSO CHE:
l’emanazione della legge del 15 marzo
2010 n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore” ha definito il percorso assistenziale del malato che accede
alle cure palliative e alla terapia del dolore.
La legge n. 38 del 2010 è l’ultimo
di una serie di atti normativi che hanno interessato
le cure palliative e la terapia del dolore.
La legge del 26 febbraio 1999, n.
39, primo atto normativo riguardante l’assistenza palliativa, è stato seguito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2000
avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento
recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri
residenziali di cure palliative”.
Le indicazioni fornite dal citato
decreto hanno riguardato i requisiti minimi strutturali (localizzazione,
dimensioni generali, tipologia strutturale e articolazione in aree funzionali);
i requisiti minimi tecnologici (requisiti minimi impiantistici, fattori di
sicurezza e prevenzione infortuni, dotazioni tecnologiche) ed infine requisiti
minimi organizzativi.
Il documento ha reso possibile una
definizione più appropriata delle strutture dedicate all’ assistenza
ai malati, pur rimanendo evidenti alcune criticità quali la possibilità di
assicurare una pari qualità dell’assistenza su tutto il territorio nazionale.
Se esiste dunque un quadro normativo
di riferimento rispetto alla tematiche di cure
palliative, più complesso è l’iter riguardante la terapia del dolore.
Il progetto “Ospedale senza dolore”, nato con l’Accordo
tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome in data 24
maggio 2001 con la finalità di offrire la realizzazione, a livello regionale,
di progetti finalizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto in
maniera specifica al controllo del dolore, non ha prodotto i risultati attesi.
L’assenza di precise indicazioni su
quali caratteristiche avessero dovuto
obbligatoriamente essere possedute dalle strutture di assistenza alla terapia
del dolore non ha consentito la puntuale definizione dei luoghi di cura
dedicati.
In ambito pediatrico, la specificità
dei bisogni assistenziali del bambino ha richiesto la
definizione sia dell’Accordo tra il Governo e le Regioni del 27 giugno
I documenti citati, pur nella loro
completezza, non hanno avuto la capacità di definire in modo puntuale quali
requisiti fossero necessari nei diversi momenti
assistenziali (ospedale, hospice, assistenza
residenziale, ambulatorio) al fine di garantire una idonea presa in carico del
paziente nella rete delle cure palliative e nella rete di terapia del dolore.
La necessità di colmare eventuali
lacune ha richiesto una puntuale definizione di elementi
distintivi strutturali quantitativi e qualitativi che potessero, senza
ambiguità, individuare le caratteristiche indispensabili affinché una struttura
possa essere considerata a pieno titolo idonea. La definizione di criteri
imprescindibili appare condizione necessaria per un reale sviluppo della rete assistenziale sia nelle cure palliative che nella terapia
del dolore per il paziente adulto e pediatrico, pur non escludendo il diritto
di ogni malato ad un programma di cure personalizzato rispetto alle esigenze ed
ai bisogni precipui del paziente e della sua famiglia.
Il documento oggetto di intesa ha l’obiettivo primario di assicurare una
omogeneità di prestazioni su tutto il territorio nazionale rispondendo a
criteri di equità e accessibilità, in conformità con le indicazioni della
normativa.
La definizione di “un
sistema tariffario di riferimento per
le attività erogate dalla rete delle cure palliative e dalla rete della terapia
del dolore per permettere il superamento delle difformità attualmente presenti
a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli
essenziali di assistenza”, previsto dall’articolo 5, comma 4, della Legge
n. 38 del 2010, è rinviata ad apposita
intesa da stipularsi, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131 del
SI
CONVIENE CHE
in attuazione dell’art. 5 della Legge
n. 38 del 15 marzo 2010, riguardante “Disposizioni per garantire l’accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore”, è approvato il documento sui
requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento
delle strutture di assistenza ai malti in fase terminale e delle unità di cure
palliative e della terapia del dolore, allegato sub A, parte integrante del
presente atto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE