Conferenza Stato Regioni


Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2018/2019 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni” (SALUTE)


REPORT

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2018/2019 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”.

 

Repertorio atti n. 120/CSR    del 21 giugno 2018

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 21 giugno 2018;

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, all’articolo 6ter prevede che annualmente il Ministero della salute, sentiti questa Conferenza e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca degli accessi ai corsi di laurea;

 

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni del 9 giugno 2016 (Rep. Atti n. 105/CSR) in merito al modello previsionale e ai relativi principi metodologici sviluppati e applicati durante il progetto pilota per la determinazione del fabbisogno formativo per l’a.a. 2016/2017 delle figure professionali di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed ostetrica/o;

 

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni del 25 maggio 2017 (Rep. Atti n. 69/CSR), con cui la predetta metodologia per la determinazione del fabbisogno formativo per l’a.a. 2017/2018 è stata estesa a tutte le professioni sanitarie, secondo il modello previsionale di cui all’Allegato A del medesimo Accordo;

 

VISTA la nota in data 19 giugno 2018, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo indicato in oggetto, corredato delle tabelle relative al fabbisogno, anche suddiviso per Regioni, per l’anno accademico 2018/2019, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie, dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali biologo, chimico, fisico e psicologo, di cui alle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, che costituiscono parte integrante del presente Atto;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo con la forte raccomandazione contenuta nel documento consegnato (all. A);

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

SANCISCE ACCORDO

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:

 

TENUTO CONTO delle attività poste in essere nell’ambito degli incontri tecnici promossi e coordinati dal Ministero della salute che hanno coinvolto i rappresentanti delle Regioni e Province autonome ed i rappresentanti delle Federazioni nazionali di Ordini e Collegi e delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutte le professioni sanitarie ai fini della determinazione del fabbisogno formativo per l’a.a. 2018/2019, basato sulla previsione di domanda e offerta a livello regionale e nazionale di professionisti sanitari, i cui principi e le cui specifiche sono descritte nell’Allegato A all’Accordo Stato –Regioni del 25 maggio 2017;

 

PRESO ATTO del fabbisogno formativo per l’a.a. 2018/2019 presentato dalle Regioni e Province autonome, nonché dagli Ordini, dai Collegi e dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle professioni sanitarie, il quale è acquisito agli atti istruttori al presente Accordo;

 

TENUTO CONTO che in data 18 giugno 2018 si è svolta presso il Ministero della salute una riunione tecnica con i rappresentanti delle regioni e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel corso della quale si è proceduto ad ulteriori approfondimenti del predetto fabbisogno formativo, sia nazionale sia ripartito per Regioni, in esito ai quali si è pervenuti alla loro definitiva condivisione e si è concordato che al tavolo tecnico che avrà luogo presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la programmazione nazionale degli accessi ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, si terrà conto anche di tali fabbisogni;

 

CONSIDERATO che le Tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 rappresentano il risultato finale determinato sia in base all’applicazione del predetto modello previsionale sia a seguito di un esame congiunto effettuato alla luce di valutazioni di ordine tecnico condiviso in sede di istruttoria con le Regioni e le Province autonome;

 

 

SI CONVIENE

 

 

Nei termini di cui in premessa, sul fabbisogno, anche suddiviso per Regioni, per l’anno accademico 2018/2019 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie, dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali biologo, chimico, fisico e psicologo, di cui alle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, che costituiscono parte integrante del presente Atto.