Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante “Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l’identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004”. (SALUTE)
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CONFERENZA STATO – REGIONI
Seduta del 25 luglio 2012
Punto n. 16 dell’o.d.g.
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero della Salute recante:
“Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo
per l’identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che
trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004”.
Repertorio atti n.147/CSR del 25
luglio 2012
CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRANTO E
BOLZANO
Nella odierna seduta del 25 luglio 2012:
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la possibilità di
promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse
comune;
VISTO l’Accordo sancito dalla
Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 13 gennaio 2005 (Rep.Atti n.2183/2005)
sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo
nonché per l’identificazione e la gestione dei pericoli nel settore delle
carni;
VISTA la lettera in data 26 aprile 2012, con la quale il
Ministero della Salute ha inviato ai fini del perfezionamento di un apposito accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni il
documento indicato in oggetto volto ad aggiornare i criteri di cui al citato
Accordo del 13 gennaio 2005;
VISTA la nota del 2 maggio 2012, con la quale questa
Segreteria di Conferenza ha diramato il citato documento alle Regioni e
Province autonome;
CONSIDERATO che nel corso della riunione svoltasi il 31
maggio 2012
CONSIDERATO che, il rappresentante della Regione Valle
d’Aosta ha espresso assenso tecnico in considerazione del fatto che, nel corso
della predetta riunione, il Ministero della Salute ha manifestato disponibilità
a considerare in un successivo documento le istanze di
semplificazione avanzate dalla Regione medesima al fine di sgravare le piccole
imprese da eccessivi adempimenti burocratici;
CONSIDERATO che il punto è stato iscritto all’ordine del
giorno della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21 giugno e del 5 luglio
2012, che non hanno avuto luogo;
ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta di questa
Conferenza, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome;
SANCISCE
ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:
CONSIDERATI:
il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei Livelli
Essenziali di Assistenza”, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n 33, che nell’allegato 1 -Assistenza Collettiva in
ambienti di vita e di lavoro- comprende, nell’area della Prevenzione
collettiva, la tutela igienicosanitaria degli
alimenti;
il Regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo
della sicurezza alimentare;
il Regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti
alimentari, il quale dispone che gli Stati membri promuovono l’elaborazione di
manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di
applicazione dei principi del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei
punti critici (Hazard Analysis and Critical Control Points, denominato HACCP),
ed in particolare l’articolo 5, che stabilisce che gli operatori del settore
alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti
basate sui principi del sistema fissati dal medesimo articolo;
il Regolamento (CE) n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e gli
obblighi degli operatori del settore alimentare, fissati dall’allegato II
sezione II, che definisce gli obiettivi delle procedure basate sui principi
HACCP, che devono essere garantiti dai medesimi operatori sulla base dei
requisiti generali di cui al richiamato articolo 5 del Regolamento (CE) n.
852/2004;
il Regolamento (CE) n. 854/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che detta norme
specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano e in particolare l’articolo 4, che fissa i
principi generali dei controlli ufficiali in relazione a tutti i prodotti di
origine animale e, al comma 3, lettera a),
stabilisce che i controlli ufficiali comprendono, tra gli altri, audit di buone prassi igieniche e procedure
basate su HACCP;
il Regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale ed in
particolare l’articolo 10, comma 2, lettera d),
che prevede che i controlli ufficiali sui mangimi ed alimenti comprendono, tra
gli altri, la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di
fabbricazione, buone prassi igieniche e HACCP;
il decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 193, di attuazione della
direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare
e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, con il quale,
all’articolo 2, sono individuate, quali autorità competenti per
l’applicazione di regolamenti CE in materia, il Ministero della salute, le
Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché all’articolo
6 fissate, tra l’ altro, le sanzioni in caso di omissione da parte degli operatori
del settore alimentare nella predisposizione delle procedure di autocontrollo
basate sui principi di sistema HACCP;
la Raccomandazione della Commissione
Europea – Food Veterinary Office - n. 2010 8502-7 con cui viene richiesto allo Stato italiano
di implementare le misure per garantire che i sistemi basati sull’HACCP nel
settore carne e latte siano in linea con l’articolo 5 del Regolamento (CE)
852/2004;
che, pertanto, occorre aggiornare le
linee guida riguardanti i criteri di cui all’Accordo sancito dalla Conferenza
Stato – Regioni nella seduta del 13 gennaio 2005 (Rep.
atti n. 2183/2005);
SI CONVIENE
sul documento recante: “Linee guida sui
criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l’identificazione
e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine
animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004” che, allegato al presente
atto, ne costituisce parte integrante, in relazione alle quali le parti concordano
quanto segue:
Art. 1
(Obiettivi)
1.
Le
linee guida costituiscono gli indirizzi di
riferimento, a livello nazionale, in linea con i principi dell’HACCP
individuati dal Codex Alimentarius Commission’s Committee on Food Hygiene, per consentire:
-
la stesura dei manuali di corretta prassi operativa elaborati dalle
associazioni di categoria operanti nel settore dell’industria alimentare;
-
la predisposizione del piano di autocontrollo da parte degli operatori del
settore alimentare (OSA).
2. Il documento fornisce uno strumento per agevolare il
controllo ufficiale nella valutazione dei piani di autocontrollo.
Art. 2
(Destinatari)
1. I
destinatari delle linee guida di cui all’unito documento sono gli operatori del
settore alimentare, che trattano prodotti di origine
animale e le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare che ai
sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193, sono il Ministero della salute, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali .
Art. 3
(Contenuti)
1. Le linee guida forniscono
indicazioni per la predisposizione dei Piani di autocontrollo da parte degli
operatori del settore alimentare, come esplicitato nell’allegato A in
particolare per:
a) identificare ogni pericolo che deve essere
prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili secondo le indicazioni di
cui alla parte seconda paragrafo 2.1;
b) identificare i punti critici di
controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo
stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo
a livelli accettabili secondo le indicazioni di cui alla parte seconda
paragrafo 2.2;
c) stabilire, nei punti critici di
controllo, i limiti critici che differenziano
l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione
dei rischi identificati secondo le indicazioni di cui alla parte seconda
paragrafo 2.3;
d)
stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di
controllo secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2.4;
e) stabilire le azioni correttive da
intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti
che un determinato punto critico non è sotto controllo secondo le indicazioni
di cui alla parte seconda paragrafo 2.6;
f) stabilire
le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo
funzionamento delle misure di cui
dalla lettera a) alla lettera e) secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2.7;
g)
predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni
dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui dalla lettera a) alla lettera f)
secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2.4).
2.
Le
linee guida non sostituiscono il piano di
autocontrollo aziendale, che deve essere pertanto predisposto e applicato da
ciascun operatore del settore alimentare.
Art. 4
(Recepimento delle linee guida)
1. Al fine di garantire le prestazioni
di tutela igienico sanitaria degli alimenti, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante la definizione dei Livelli
Essenziali di Assistenza, le Regioni e le Province
autonome si impegnano a recepire le presenti linee guida, con deliberazione
della Giunta regionale adeguando o facendo adeguare, ove necessario, le liste
di controllo utilizzate negli audit previsti dall’articolo 4 del Regolamento 854/2004.
2. Il recepimento
delle presenti linee guida è valutabile in sede di verifica annuale degli
adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei
Livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo
9 dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo
2005 (Rep. Atti n. 2271/2005).
Il Segretario
Il Presidente