Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante “Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l’identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004”. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


CONFERENZA STATO – REGIONI

CONFERENZA STATO – REGIONI

Seduta del 25 luglio 2012

Punto n. 16 dell’o.d.g.

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero della Salute recante: “Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l’identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004”.

 

Repertorio atti n.147/CSR del 25 luglio 2012

 

 

       CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE                                             PROVINCE AUTONOME DI TRANTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 25 luglio 2012:

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la possibilità di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 13 gennaio 2005 (Rep.Atti n.2183/2005) sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo nonché per l’identificazione e la gestione dei pericoli nel settore delle carni;

 

VISTA la lettera in data 26 aprile 2012, con la quale il Ministero della Salute ha inviato ai fini del perfezionamento di un apposito accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni il documento indicato in oggetto volto ad aggiornare i criteri di cui al citato Accordo del 13 gennaio 2005;

 

VISTA la nota del 2 maggio 2012, con la quale questa Segreteria di Conferenza ha diramato il citato documento alle Regioni e Province autonome;

 

CONSIDERATO che nel corso della riunione svoltasi il 31 maggio 2012 la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso assenso tecnico;

 

CONSIDERATO che, il rappresentante della Regione Valle d’Aosta ha espresso assenso tecnico in considerazione del fatto che, nel corso della predetta riunione, il Ministero della Salute ha manifestato disponibilità a considerare in un successivo documento le istanze di semplificazione avanzate dalla Regione medesima al fine di sgravare le piccole imprese da eccessivi adempimenti burocratici;

 

CONSIDERATO che il punto è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21 giugno e del 5 luglio 2012, che non hanno avuto luogo;

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

 

 

                                                           SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

 

 

CONSIDERATI:

 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n 33, che nell’allegato 1 -Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro- comprende, nell’area della Prevenzione collettiva, la tutela igienicosanitaria degli alimenti;

 

il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

 

il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, il quale dispone che gli Stati membri promuovono l’elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (Hazard Analysis and Critical Control Points, denominato HACCP), ed in particolare l’articolo 5, che stabilisce che gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema fissati dal medesimo articolo;

 

il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e gli obblighi degli operatori del settore alimentare, fissati dall’allegato II sezione II, che definisce gli obiettivi delle procedure basate sui principi HACCP, che devono essere garantiti dai medesimi operatori sulla base dei requisiti generali di cui al richiamato articolo 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004;

 

il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che detta norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e in particolare l’articolo 4, che fissa i principi generali dei controlli ufficiali in relazione a tutti i prodotti di origine animale e, al comma 3, lettera a), stabilisce che i controlli ufficiali comprendono, tra gli altri, audit di buone prassi igieniche e procedure basate su HACCP;

 

il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale ed in particolare l’articolo 10, comma 2, lettera d), che prevede che i controlli ufficiali sui mangimi ed alimenti comprendono, tra gli altri, la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, buone prassi igieniche e HACCP;

 

il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, con il quale, all’articolo 2, sono individuate, quali autorità competenti per l’applicazione di regolamenti CE in materia, il Ministero della salute, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché all’articolo 6 fissate, tra l’ altro, le sanzioni in caso di omissione da parte degli operatori del settore alimentare nella predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sui principi di sistema HACCP;

 

la Raccomandazione della Commissione Europea – Food Veterinary Office - n. 2010 8502-7 con cui viene richiesto allo Stato italiano di implementare le misure per garantire che i sistemi basati sull’HACCP nel settore carne e latte siano in linea con l’articolo 5 del Regolamento (CE) 852/2004;

 

che, pertanto, occorre aggiornare le linee guida riguardanti i criteri di cui all’Accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 13 gennaio 2005 (Rep. atti n. 2183/2005);

 

SI CONVIENE

 

sul documento recante: “Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l’identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004” che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, in relazione alle quali le parti concordano quanto segue:

 

 

Art. 1

(Obiettivi)

 

1.    Le linee guida costituiscono gli indirizzi di riferimento, a livello nazionale, in linea con i principi dell’HACCP individuati dal Codex Alimentarius Commission’s Committee on Food Hygiene, per consentire:

-     la stesura dei manuali di corretta prassi operativa elaborati dalle associazioni di categoria operanti nel settore dell’industria alimentare;

-     la predisposizione del piano di autocontrollo da parte degli operatori del settore alimentare (OSA).

2. Il documento fornisce uno strumento per agevolare il controllo ufficiale nella valutazione dei piani di autocontrollo.

 

 

Art. 2

(Destinatari)

 

1.    I destinatari delle linee guida di cui all’unito documento sono gli operatori del settore alimentare, che trattano prodotti di origine animale e le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare che ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193, sono il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali .

 

Art. 3

(Contenuti)

 

1. Le linee guida forniscono indicazioni per la predisposizione dei Piani di autocontrollo da parte degli operatori del settore alimentare, come esplicitato nell’allegato A in particolare per:

 

a) identificare ogni pericolo  che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2.1;

b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2.2;

c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2.3;

d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2.4;

e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2.6;

f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui dalla lettera a) alla lettera e) secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2.7;

g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui dalla lettera a) alla lettera f) secondo le indicazioni di cui alla parte seconda paragrafo 2.4).

 

2.       Le linee guida non sostituiscono il piano di autocontrollo aziendale, che deve essere pertanto predisposto e applicato da ciascun operatore del settore alimentare.

 

Art. 4

(Recepimento delle linee guida)

 

1.      Al fine di garantire le prestazioni di tutela igienico sanitaria degli alimenti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire le presenti linee guida, con deliberazione della Giunta regionale adeguando o facendo adeguare, ove necessario, le liste di controllo utilizzate negli audit previsti dall’articolo 4 del Regolamento 854/2004.

 

2.      Il recepimento delle presenti linee guida è valutabile in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005). 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                   Il Presidente

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                    Dott. Piero Gnudi