Conferenza Unificata


Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice:4.11/2012/5 - (Servizio III) Intesa ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n

Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

 

Rep. n.        51/CU del 13 giugno 2013                     

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nell’odierna seduta del  13 giugno 2013:

 

 

VISTO l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni;

 

RILEVATO che la predetta disposizione di legge stabilisce, inoltre, che, a far data dai trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE, attuative del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221;

 

CONSIDERATO che il più volte menzionato articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce, altresì, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;

 

VISTA la sentenza 11-19 dicembre 2012, n. 297, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del richiamato articolo 5  nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi contemplato, sia emanato “d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

 

VISTO il proprio atto Rep. n. 1/CU del 24 gennaio 2013, con il quale questa Conferenza ha registrato la mancata intesa su un precedente schema di provvedimento recante il medesimo oggetto;

 

VISTA la nota del 3 giugno 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del perfezionamento della prevista intesa in questa Conferenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 3 giugno 2013, con la quale lo schema di provvedimento è stato diramato alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svolatasi il 6 giugno 2013, i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni e Province autonome e il rappresentante dell’ANCI hanno concordato talune modifiche dello schema di decreto in esame;

 

RILEVATO che, nel corso della medesima riunione tecnica del 6 giugno 2013, il rappresentante della Regione Toscana, nell’esprimere assenso tecnico sul provvedimento di cui trattasi, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La Regione Toscana ribadisce il proprio sostegno ad un meccanismo più equo di partecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino, basato sul reddito. Ritiene, pertanto, necessario procedere utilizzando il meccanismo ISEE per il cosiddetto ticket aggiuntivo regionale, auspicando l’estensione normativa di tale meccanismo a tutta la partecipazione alla spesa sanitaria”;

 

VISTA la nota in data 10 giugno 2013, diramata alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali con lettera in pari data, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva dello schema di decreto in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso della più volte richiamata riunione tecnica;

 

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esprimere parere favorevole al perfezionamento dell’intesa sullo schema di decreto in parola nella versione di cui alla predetta lettera del 10 giugno 2013, hanno chiesto al Governo di valutare la possibilità di modificare l’articolo 14, comma 6, dello schema medesimo secondo quanto indicato in un documento consegnato in seduta, allegato sub A), parte integrante del presente atto;

 

CONSIDERATO che, in corso di seduta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha assunto l’impegno di valutare la richiesta emendativa come sopra avanzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

           

 

SANCISCE INTESA

 

 

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nella versione diramata con lettera in data 10 giugno 2013 di cui in premessa.

 

 

 

                       IL SEGRETARIO                                                           IL PRESIDENTE

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  Dott. Graziano Delrio