Conferenza Unificata


Intesa sul D.M. di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 187, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (legge finanziaria 2010) (INTERNO)
Intesa ai sensi dell’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009


Repertorio atti n

Repertorio atti n. 133/CU del 16  dicembre 2010

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

nella odierna seduta del  16  dicembre   2010

 

VISTO l’ articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTO l’articolo 2, comma 187, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il quale prevede che, nelle more dell’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 ed alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane, è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

 

VISTO  lo schema di decreto del Ministero dell’interno trasmesso in data 7 ottobre 2010 dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del predetto dicastero, con nota prot. 13944, diramata alle Autonomie territoriali e locali in data 12 ottobre 2010, relativa all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 187 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

 

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 20 ottobre 2010 l’UNCEM ha presentato una proposta di emendamento, diramata in pari data alle amministrazioni interessate, relativa all’art. 2, comma 187, secondo periodo della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il quale prevede che con decreto del Ministero dell’interno, previa intesa in Conferenza unificata, sia assegnato alle Comunità montane, per il finanziamento del contributo consolidato e del fondo investimenti e riparto tra le stesse,  il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 ed alle citate disposizioni di legge relative alle Comunità montane;

 

RILEVATO che il coordinamento delle Regioni in materia di affari istituzionali e generali ha trasmesso in data 22 ottobre 2010 una nota, diramata in pari data alle Amministrazioni interessate, contenente  le proposte emendative elaborate a livello tecnico concernenti :

      ·     il secondo considerato del preambolo del provvedimento, modificato in : “Considerato che le risorse da prendere in considerazione a base di riferimento sono quelle assegnate alle Comunità montane ed agli enti subentranti ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, come convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nell’esercizio finanziario 2009;

      ·     l’articolo 1, comma 1, le parole “a decorrere dall’anno 2010” sostituite con “per l’anno 2010”;

      ·     il comma 2 dell’articolo 1, sostituito dal seguente: “2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:

            a) le risorse da concedere si determinano prioritariamente su base regionale in proporzione alle risorse concesse nell’anno 2009 alle Comunità montane ed agli enti di cui all’articolo 2-bis del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, come convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

            b) le risorse come determiniate alla lettera a) per singola regione, sono concesse in proporzione al numero di abitanti residenti nei territori di ciascun comune in relazione all’appartenenza alle Comunità montane che risultano esistenti all’1° gennaio 2010;

            c) il calcolo di cui al comma 2, lettera a), tiene conto delle variazioni territoriali di regioni interessate nell’anno 2009.”;

 

VISTA la nota trasmessa dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno in data 26 ottobre 2010, diramata in pari data alle Autonomie territoriali e locali , contenente le controdeduzioni alle proposte emendative delle Regioni;

 

VISTA  la nota trasmessa dal Segretario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 4 novembre 2010, contenente le risultanze della Commissione affari istituzionali e generali nella seduta del 26 ottobre 2010 relative alle controdeduzioni del Ministero dell’interno;

 

VISTA la riformulazione del testo del provvedimento trasmessa dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno con nota del 15 novembre 2010, diramata alle Amministrazioni interessate, alle Autonomie territoriali e locali in pari data, che ha recepito la posizione comune delle Regioni, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, riguardante i seguenti emendamenti:

      ·     all’art. 1 comma 1 del decreto, la conferma nella seconda alinea del seguente periodo: “a decorrere dall’anno 2010” e l’inserimento dopo le parole “ai comuni” delle parole: “che, alla data del 1^ gennaio 2009,  fanno parte delle Comunità Montane,..”;

      ·     al comma 2 dell’art. 1 l’inserimento della previsione di un fattore percentuale correttivo per i comuni sotto dotati nel calcolo del contributo previsto;

      ·     la conferma per la parte restante del testo originario del provvedimento;

 

VISTA la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero del’economia e delle finanze, trasmessa in data 17 novembre 2010, con la quale il predetto ufficio comunicava di non aver osservazioni da formulare in relazione alla nuova formulazione del testo del decreto;

 

CONSIDERATO che il provvedimento, iscritto al punto 3 dell’o.d.g. della Conferenza Unificata del 18 novembre 2010, è stato rinviato per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 326 del 3 novembre 2010, al fine di consentire le necessarie verifiche interpretative del dispositivo della sentenza medesima;

 

CONSIDERATO nel corso della riunione tecnica del 22 novembre 2010 è stata convenuta, sia da parte del Ministero dell’interno che da parte delle Autonomie territoriali e locali, la necessità di adottare il provvedimento secondo una nuova formulazione che tenesse conto della predetta sentenza della Corte Costituzionale;

 

VISTA la nota trasmessa dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno in data 14 dicembre 2010, diramata in pari data alle amministrazioni interessate, contenente la nuova formulazione del testo del decreto in oggetto, completo del prospetto di riparto delle risorse previste su base regionale, agli esiti delle riunioni tenutesi in sede tecnica ed alla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 326 del 3 novembre 2010; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM  hanno espresso avviso favorevole sul testo del decreto trasmesso dal Ministero dell’interno in data 14 dicembre 2010;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

ai sensi dell’ articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009 sullo schema di decreto del Ministro dell’interno di attuazione delle disposizioni di cui all’art.2, comma 187, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (legge finanziaria 2010), nella riformulazione del testo trasmessa dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno con nota prot.0020717  del 14 dicembre 2010.

 

 

                              Il Segretario                                                     Il Presidente

            Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                                 On.le  Dott. Raffaele Fitto