Conferenza Unificata
Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante la rideterminazione delle decurtazioni indicate nella Tabella di cui all’articolo 3 del Decreto 20 novembre 2015, n. 387, concernente la ripartizione, per l’anno 2015, delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ECONOMIA E FINANZE)
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CONFERENZA UNIFICATA
Parere, ai sensi dell'articolo 43, comma
8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui provvedimenti esecutivi relativi
al diritto dello Stato nei confronti di:
- Comune di Pompei (NA) - Sentenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 6870/03 causa Vitiello
c/Italia.
- Comune di Agerola (NA) - Sentenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 7706/01 - causa Paudicio c/Italia. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO)
- Comune di San Vittore Olona (MI) -
Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 69878/01 -
causa Gianazza c/Italia.
- Comune di Roma - Sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 65687/19 - causa Matteoni elItalia.
- Comune di Penne (PE) - Sentenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 15348103 causa Perrella
e/Italia.
- Comune di Lucca - Sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 15581/05 - causa Pierotti e/Italia.
- Comune di Latina - Decisione della
Corte europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 14360/05 - causa. Immobiliare
Banditella c/Italia.
- Comune di Bari - Sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 75909/01 - causa Sud Fondi ed altri
c/Italia
- Comune di San Giovanni Campano (FR) -
Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 1717/03 -
causa Velocci c/Italia.
- Comune di Voghera (PV) - Regione
Lombardia (in solido) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo su
ricorso n. 68309/01 - causa Cignoli e/Italia.
- Comune di San Biagio Platani (AG) -
Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 10022/02 -
causa Labbruzzo e/Italia
- Comune di Benevento - Sentenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 65292/00 causa Capone c/Italia.
LA CONFERENZA
UNIFICATA
Repertorio atti n. 128/CU del 17
dicembre 2015 nella odierna seduta del 17 dicembre 2015:
VISTO t'articolo 43, comma 10, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale ha disposto che lo Stato ha diritto,
con le modalità e secondo le procedure stabilite nel medesimo articolo, di
rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali,
sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi
responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei
relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare
esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni;
VISTO l'articolo 43, comma 6, il quale
ha stabilito che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa,
è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza
esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e
reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione
delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari
a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo
maturare del credito dello Stato;
VISTO il successivo comma 7 il quale ha
disposto che i decreti ministeriali di rivalsa, qualora l'obbligato sia un ente
territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli
enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi
decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale
obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana.
L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e
l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il
contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce
titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del
credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel comma medesimo;
VISTO il successivo comma 8 il quale ha
stabilito che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione dei
provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del
Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita questa Conferenza.
In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo
il procedimento disciplinato nel medesimo comma;
VISTA la nota n. 0032808 del 4 dicembre
2015, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso, tra l'altro, la bozza dei
provvedimento relativo all'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dei
Comuni in oggetto, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza, ai
sensi dell'articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di
detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 16
dicembre 2015 nel corso della quale i rappresentanti della Presidenza dei
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
hanno evidenziato che i provvedimenti medesimi sono stati atti predisposti in
base alla normativa vigente, pur manifestando la disponibilità a possibili
modifiche legislative da condividere con gli Enti territoriali; hanno, inoltre,
sottolineando l'esigenza di rendere più efficace, con una maggiore
collaborazione, la fase volta al raggiungimento dell'intesa con gli Enti
obbligati di cui al comma 7 dei citato articolo 43 della legge n. 234 del 2012;
CONSIDERATO che i rappresentanti
dell'ANCI hanno evidenziato l'opportunità di una revisione della normativa
vigente in tema di esercizio del diritto di rivalsa dello Stato sugli Enti
territoriali; a tal fine, preannunciando, comunque, un parere negativo, hanno
richiesto di potere attivare un tavolo tecnico per un confronto tra le proposte
di tutte le Amministrazioni interessate.
CONSIDERATO che I rappresentanti della
Regione Lombardia hanno espresso parere negativo per quanto concerne il
provvedimento esecutivo di rivalsa dello Stato che ne sancisce la
responsabilità in solido con il comune di Voghera, in quanto in corso di
istruttoria, fin dal 2011, la Regione aveva inviato una nota con la quale volta
di chiariva la estraneità della Regione rispetto al procedimento in questione;
CONSIDERATO che, al termine della citata
riunione tecnica, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
riservandosi di valutare quanto rappresentato dalla Regione Lombardia, hanno
manifestato la propria disponibilità all'attivazione del richiesto tavolo
tecnico, invitando anche a far pervenire puntuali proposte sulla tematica in
argomento;
CONSIDERATO che la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a seguito degli approfondimenti effettuati, ha
accertato la estraneità della Regione Lombardia rispetto al procedimento di
rivalsa nei confronti del Comune di Voghera (PV);
CONSIDERATO che, nel corso della odierna
seduta di questa Conferenza:
- l'ANCI ha espresso un parere negativo
con la richiesta di attivare una sede di confronto, a livello tecnico, per
verificare la possibilità di elaborare una diversa regolamentazione della
materia in argomento;
- le Regioni e l'UPI hanno aderito al
parere espresso dall'ANCI;
ESPRIME PARERE
NEGATIVO
nei termini di cui in premessa, ai sensi
dell'articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui
provvedimenti esecutivi relativi al diritto di rivalsa dello Stato nei
confronti dei Comuni di Pompei (NA), Agerola (NA), San Vittore Olona (MI),
Roma, Penne (PE), Lucca, Latina, Bari, San Giovanni Campano (FR), Voghera (PV),
San Biagio Platani (AG) e Benevento, trasmessi, con nota n. 0032808 del 4
dicembre 2015, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.