Conferenza Unificata


Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento di Bolzano e le Autonomie locali sullo schema di d.m. del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse di cui all'art. 3-ter, comma 6, del d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'art. 6 comma 3, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazione, nella legge 8 novembre 2012, n. 189.


Intesa, ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n

Intesa, ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse di cui all’articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall’articolo 6, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189.

 

Rep. Atti n. 139/CU del 6 dicembre 2012

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 6 dicembre 2012:

 

VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;

 

VISTO l’articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

 

VISTO il comma 2 del suddetto articolo 3-ter il quale dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia;

 

VISTO il proprio Atto Rep. n. 98/CU del  25 luglio 2012, con il quale è stata sancita l’Intesa, ai sensi del richiamato articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a case di cura e custodia;

 

VISTO il proprio Atto Rep. n. 111/CU del  26 settembre 2012, con il quale è stata sancita l’Intesa sulla proposta del Ministero della salute di modifica allo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a case di cura e custodia; 

 

VISTO, in particolare, il comma 6 del più volte menzionato articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9, il quale prevede che:

- per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro per l’anno 2013;

- le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alle singole Regioni con decreto del Ministro della salute di approvazione di specifici programmi di utilizzo proposti dalle Regioni medesime;

- all’erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori;

- per le Province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

 

VISTA la nota in data 21 novembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di provvedimento in oggetto;

 

VISTA la lettera del 22 novembre 2012, con la quale la suddetta proposta è stata trasmessa ai componenti del Comitato paritetico interistituzionale, giusta quanto previsto dalla Delibera della Conferenza Unificata del 31 luglio 2009 (Rep. Atti n. 81/CU) di costituzione di tavoli tecnici di lavoro tra lo Stato, le regioni e province autonome e le Autonomie locali con funzioni istruttorie, di raccordo, di consultazione e concorso alle attività della Conferenza Unificata in materia di attuazione del DPCM 1° aprile 2008 recante “Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziare e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria;

 

VISTA l’ulteriore nota in pari data, con la quale, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della citata Delibera, la suddetta proposta è stata comunicata al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del suddetto Comitato paritetico interistituzionale svoltasi in data 26 novembre 2012, le Regioni e le Province autonome hanno formulato talune osservazioni sulla proposta di riparto in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 4 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di provvedimento in oggetto, previamente concertata con il Ministero dell’economia e delle finanze, che tiene conto delle osservazioni formulate nel corso della predetta riunione;

 

VISTA la nota in data 4 dicembre 2012, con la quale tale nuova versione è stata diramata, con richiesta di assenso tecnico alla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute ed all’ANCI;

 

VISTA la medesima nota, con la quale è stato richiesto al Ministero della giustizia di far pervenire eventuali osservazioni in merito alla proposta di cui trattasi;

 

VISTA la nota del 5 dicembre 2012, con la quale l’ANCI ha fatto pervenire il proprio assenso tecnico;

 

VISTA la nota in data 5 dicembre 2012, portata a conoscenza dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze con lettera in pari data, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il proprio avviso tecnico favorevole all’intesa subordinato allo sblocco delle risorse relative all’edilizia sanitaria, ex art. 20 legge 67/88, nonché alla seguente riformulazione del comma 1 dell’articolo 3 dello schema di decreto in oggetto: “Le Regioni qualora abbiano un fabbisogno stimato al 31.12.2011 inferiore a dieci posti letto possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle regioni stesse”;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa subordinato allo sblocco delle risorse relative all’edilizia sanitaria ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

 

RILEVATO che, nel corso della seduta, il Governo ha assunto l’impegno di convocare in tempi brevi una apposita riunione per l’approfondimento delle problematiche relative alle risorse spettanti alle Regioni per il perfezionamento degli interventi in materia di edilizia sanitaria;

 

CONSIDERATO che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel prendere atto dell’impegno coma sopra assunto dal Governo, hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa sullo schema di provvedimento indicato in oggetto, nella versione diramata con la predetta nota del 4 dicembre 2012;

 

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sullo schema di decreto in parola;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

 

SANCISCE INTESA

 

sullo schema di decreto di cui all’oggetto, nella versione diramata con lettera in data 4 dicembre 2012 di cui in premessa.

 

 

            IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE

              Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                                   Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea