Conferenza Stato Regioni
Deliberazione concernente le Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
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Deliberazione
concernente le Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
Deliberazione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 99.
Repertorio atti
n. 32/CSR del 20 febbraio 2014
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell’odierna seduta del 20 febbraio 2014
PRESO ATTO che l’articolo
4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 il quale ha previsto che la
formazione professionalizzante, interna alle aziende, venga integrata dalla
formazione sulle competenze di base e trasversali, di competenza regionale, nel
limite delle risorse disponibili;
VISTO
l’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 recante: “Primi interventi
urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e
altre misure finanziarie urgenti”, il quale ha stabilito che questa Conferenza adotti
le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere;
PRESO
ATTO che il comma 2 del citato articolo 2 prevede che possano, in particolare,
essere adottate alcune disposizioni derogatorie del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167;
CONSIDERATA la
necessità di adottare una disciplina dell’apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale;
CONSIDERATO che la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in ragione della competenza
esclusiva delle Regioni e delle Province autonome in materia di formazione
professionale, ha trasmesso con nota n. 4774/C9LAV/C9FP del 17 ottobre 2013, la
proposta di Linee guida per l’apprendistato professionalizzante;
CONSIDERATO che detta
proposta, con nota del 29 ottobre 2013, è stata inviata al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e finanze con richiesta
di far pervenire le proprie valutazioni al fine della prosecuzione della
relativa istruttoria;
CONSIDERATO che, al
riguardo, il Ministero dell’economia e finanze, con nota n. 28147 del 4
dicembre 2013, ha reso noto di non avere osservazioni da formulare, mentre il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 18 dicembre 2013,
ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla proposta di linee guida in
parola;
CONSIDERATO che, ai
fini dell’esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello
tecnico, il 29 gennaio 2014, nel corso della quale i rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Regioni hanno
concordato alcune modifiche al testo;
CONSIDERATO
che, a seguito di detto incontro, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con nota n. 29/0000901/L del 14 febbraio
CONSIDERATO che, nel
corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso
avviso favorevole alla deliberazione con la precisazione che la Regione Puglia,
con riferimento al numero di ore dell’offerta informativa pubblica, intende
applicare quanto previsto dalla propria legge regionale;
ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle
Regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’offerta
formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali in
termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.
Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano convengono che il limite delle risorse
pubbliche disponibili su ciascun territorio per la predisposizione dell’offerta
formativa per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali corrisponde
al 50% del totale della quota parte ripartita annualmente dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con Decreto Direttoriale. Resta inteso che
tale limite può essere implementato da risorse ulteriori che le Regioni e le Province
autonome dovessero destinare a tale tipologia di interventi nella loro
programmazione formativa.
Le amministrazioni delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, laddove esauriscano
le risorse disponibili e per l’intero periodo di indisponibilità, ne
garantiscono tracciabilità e comunicazione anche alle direzioni territoriali
del lavoro quale causa esimente per le imprese dell’obbligo della formazione di
base e trasversale.
L’offerta
formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da
intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale
nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici
accordi, e sia realmente disponibile[1] per
l’impresa e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia
definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso,
durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla
contrattazione collettiva di riferimento. La durata e i contenuti dell’offerta
formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato,
sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento
dell’assunzione:
Ø 120 ore, per gli apprendisti privi
di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola
licenza di scuola secondaria di I grado;
Ø 80 ore, per gli apprendisti in
possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o
diploma di istruzione e formazione professionale[2];
Ø
40 ore, per
gli apprendisti in possesso di laurea o titolo
almeno equivalente[3].
Tali
durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato,
in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli
formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli
già completati.
La
formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve,
indicativamente, avere come oggetto una selezione tra
le seguenti competenze:
1.
Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro[4];
2.
Organizzazione e qualità aziendale;
3.
Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;.
4.
Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
5.
Competenze di base e trasversali;
6.
Competenza digitale;
7.
Competenze sociali e civiche;
8.
Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
9.
Elementi di base della professione/mestiere.
La
formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati;
si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e
deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.
La
formazione può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Le
imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare
direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di
base e trasversali devono disporre di “standard minimi” necessari per
esercitare le funzioni di soggetto formativo.
Le imprese devono almeno disporre:
-
di
luoghi idonei alla formazione,
distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
-
di
risorse umane con adeguate
capacità e competenze.
Il
piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.
Lgs. n. 167 del 2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione
per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
L’impresa
è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione
effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita
dall’apprendista ai fini contrattuali.
In
mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione viene
effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di
libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 recante: "Approvazione del
modello di libretto formativo del cittadino". Il documento deve prevedere
le informazioni personali dell’apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.)
e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in
apprendistato.
Resta
salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto
collettivo applicato.
Le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l’offerta formativa
pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede
legale o, a seguito della piena operatività delle presenti linee guida[5]
e, quindi, dell’uniformità in termini di durata e contenuti della formazione
per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, le imprese
multilocalizzate possono avvalersi dell’offerta formativa pubblica disponibile presso
le Regioni in cui hanno sedi operative.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a
recepire le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida entro 6 mesi dalla
data di approvazione delle stesse.
Inoltre, a seguito dell’approvazione delle presenti Linee Guida, verrà
costituito un apposito gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome, allo scopo di:
In
considerazione dell’articolazione dell’apprendistato e del suo ruolo nel mercato
del lavoro locale restano ferme le competenze delle Province autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
[1]
Si intende per disponibile un’offerta formativa formalmente approvata e
finanziata dalla pubblica amministrazione competente, che consenta all’impresa
l’iscrizione all’offerta medesima affinché le attività formative possano essere
avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell’apprendista.
[2]
Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010, e
del “Repertorio nazionale dell’offerta di
Istruzione e Formazione Professionale” istituito dall’Accordo sancito
dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011; qualifica o
diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai
sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore
che permette l'accesso all'università.
[3]
Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e
nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo
livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.
[4] Può rientrare nei
contenuti dell’offerta formativa pubblica anche la formazione generale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale formazione costituisce credito
formativo permanente.
[5] Vedi punto 5