Conferenza Stato Regioni
Intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto Ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l’attuazione dell’art. 31 del Reg. (UE) n. 1151 “prodotto di montagna” in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione animale. (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E TURISMO) |
Intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del
decreto Ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, concernente disposizioni
nazionali per l’attuazione dell’art. 31 del Reg. (UE) n. 1151 “prodotto di
montagna” in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione
animale.
Repertorio atti n. 130/CSR del 12 luglio 2018
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella seduta del 12 luglio 2018:
VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, recante regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari ed in particolare l’art. 31, paragrafo 1, lettera a), che
istituisce l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”,
prevedendone l’utilizzazione per descrivere i prodotti destinati al consumo
umano e provenienti sia dalle materie prime che dagli alimenti per animali
delle zone di montagna;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della
Commissione dell’11 marzo 2014, che completa il citato regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’indicazione
facoltativa di qualità “prodotto di montagna” ed in particolare l’articolo
2 che indica quando gli alimenti per gli animali sono da considerare
provenienti essenzialmente da zone di montagna;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, recante Disposizioni nazionali per l’attuazione del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle
condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di
montagna”, di cui all’intesa atto Rep. n. 102/CSR del 22 giugno 2017;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO lo schema
di decreto in titolo, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 1°
giugno 2018, con nota prot. n. 5307;
VISTA la
diramazione trasmessa con nota DAR prot. n. 7457 del 7 giugno 2018;
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 2 luglio 2018, nella quale le
Regioni hanno espresso assenso sul provvedimento, pur rilevando la Lombardia la
necessità di rivedere le attuali percentuali, con una procedura da avviare dal
Ministero nelle competenti sedi unionali;
VISTI gli esiti dell’odierna sessione, nella quale il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha confermato avviso
favorevole all’intesa;
VISTO il parere della Ragioneria generale dello Stato, contenuto nella
nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 14021/2018 del 12.7.2018, con il quale si richiede
l’aggiunta di un periodo all’art. 5 dello schema di decreto, diretto a
garantire l’inesistenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
VISTO l’assenso del
Governo,
SANCISCE
INTESA
sullo
schema di decreto ministeriale recante Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall’art. 2,
comma 3, del decreto Ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l’attuazione
dell’art. 31 del Reg. (UE) n. 1151 “prodotto di montagna” in merito all’origine
degli alimenti destinati all’alimentazione animale, nei termini di cui in
premessa.
|
|
|
|