Conferenza Stato Regioni


Intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto Ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l’attuazione dell’art. 31 del Reg. (UE) n. 1151 “prodotto di montagna” in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione animale. (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E TURISMO)


 

                 Intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto Ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l’attuazione dell’art. 31 del Reg. (UE) n. 1151 “prodotto di montagna” in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione animale.

              Repertorio atti n.       130/CSR del 12 luglio 2018

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella seduta del 12 luglio 2018:

 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, recante regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ed in particolare l’art. 31, paragrafo 1, lettera a), che istituisce l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, prevedendone l’utilizzazione per descrivere i prodotti destinati al consumo umano e provenienti sia dalle materie prime che dagli alimenti per animali delle zone di montagna;

 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che completa il citato regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” ed in particolare l’articolo 2 che indica quando gli alimenti per gli animali sono da considerare provenienti essenzialmente da zone di montagna;

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, recante Disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, di cui all’intesa atto Rep. n. 102/CSR del 22 giugno 2017;

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTO lo schema di decreto in titolo, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 1° giugno 2018, con nota prot. n. 5307;

 

VISTA la diramazione trasmessa con nota DAR prot. n. 7457 del 7 giugno 2018;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 2 luglio 2018, nella quale le Regioni hanno espresso assenso sul provvedimento, pur rilevando la Lombardia la necessità di rivedere le attuali percentuali, con una procedura da avviare dal Ministero nelle competenti sedi unionali;

 

VISTI gli esiti dell’odierna sessione, nella quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha confermato avviso favorevole all’intesa;

 

VISTO il parere della Ragioneria generale dello Stato, contenuto nella nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 14021/2018 del 12.7.2018, con il quale si richiede l’aggiunta di un periodo all’art. 5 dello schema di decreto, diretto a garantire l’inesistenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

 

VISTO l’assenso del Governo,

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

sullo schema di decreto ministeriale recante Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto Ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l’attuazione dell’art. 31 del Reg. (UE) n. 1151 “prodotto di montagna” in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione animale, nei termini di cui in premessa.