Conferenza Unificata


Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 84 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sullo schema di decreto del Ministero della infrastrutture e dei trasporti per la definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i relativi criteri di aggiornamento e applicazione.


Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 84 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i relativi criteri di aggiornamento e applicazione.

 

Rep. Atti n.  27/CU del 22 febbraio 2018

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nell’odierna Seduta del 22 febbraio 2018

VISTO l’articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in cui si stabilisce che le Regioni, le Province e i Comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 422/1997, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, determinate secondo il criterio dei costi standard, che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta;

 

VISTO l’articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si stabilisce con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l’aggiornamento e l’applicazione degli stessi;

 

VISTO l’articolo 27 comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui si prevede che il riparto del Fondo del TPL, a partire dal 2018, sia effettuato, sulla base anche della suddivisione tra le regioni della quota percentuale indicata, in base a quanto previsto dal decreto di determinazione dei costi standard;

 

VISTO altresì il comma 8 bis, del sopra citato articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui si sancisce che i costi standard sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d’asta, ai sensi del sopra citato articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

 

VISTO la bozza di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predisposto in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 84, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, diramato con nota prot. CSR 3432 P-4.23.2.13 del 26 agosto 2014, elaborato al fine di acquisire una preliminare condivisione con tutte le amministrazioni interessate della metodologia di calcolo adottata per la definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

 

VISTA la Delibera della Conferenza Unificata del 16 ottobre 2014, Rep. Atti 128/CU di costituzione del Gruppo di lavoro in materia di definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

 

VISTO lo schema di decreto recante la definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i relativi criteri di aggiornamento e applicazione, che tiene conto delle risultanze del gruppo di lavoro sopra citato, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 dicembre 2017 e diramato in data 22 dicembre 2017 con nota prot. DAR 20232 P-4.37.2.13;

 

VISTO il nuovo schema di decreto aggiornato a seguito delle interlocuzioni informali intercorse con le regioni e gli Enti locali, inviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 febbraio 2018 e diramato con nota prot. DAR n. 3040 P-4.37.2.13 il 21 febbraio 2018;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 21 febbraio 2018, nel corso della quale il coordinamento tecnico interregionale ha espresso avviso favorevole sullo schema di decreto in oggetto, chiedendo di apportare alcune modifiche agli articoli 1, 3, 8 e 10, ritenute accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la raccomandazione di tener conto, nel futuro riparto del Fondo TPL, delle peculiarità delle piccole Regioni e l’ANCI ha espresso l’avviso tecnico favorevole;

 

VISTA la versione finale dello schema di decreto trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che recepisce le richieste formulate nel corso della riunione tecnica tenutasi il 21 febbraio 2018, diramata con nota prot. DAR 3141 P-4.37.2.13 del 22 febbraio 2018;

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa, condizionata all’accoglimento di due  richieste di modifica, tese a garantire tutte le Regioni da eventuali effetti distorsivi ad oggi non valutabili, contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1);

 

CONSIDERATO che l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 8, comma 84, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i relativi criteri di aggiornamento e applicazione.