Conferenza Unificata
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 84 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sullo schema di decreto del Ministero della infrastrutture e dei trasporti per la definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i relativi criteri di aggiornamento e applicazione. |
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma
84 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sullo schema di decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione dei costi standard dei
servizi di trasporto pubblico locale e regionale e i relativi criteri di
aggiornamento e applicazione.
Rep. Atti n. 27/CU del 22 febbraio 2018
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna Seduta del 22 febbraio
2018
VISTO l’articolo 17 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in cui si stabilisce che le Regioni, le Province
e i Comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico,
prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19
del medesimo decreto legislativo 422/1997, le corrispondenti compensazioni
economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, determinate secondo il
criterio dei costi standard, che dovrà essere osservato dagli enti affidanti
nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta;
VISTO l’articolo 1, comma 84, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, in cui si stabilisce con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard
dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per
l’aggiornamento e l’applicazione degli stessi;
VISTO l’articolo 27 comma 2, lettera
b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, in cui si prevede che il riparto del Fondo del TPL, a partire dal
2018, sia effettuato, sulla base anche della suddivisione tra le regioni della
quota percentuale indicata, in base a quanto previsto dal decreto di determinazione
dei costi standard;
VISTO altresì il comma 8 bis, del sopra
citato articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui si sancisce che i costi standard sono
utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e
regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle
compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d’asta, ai sensi
del sopra citato articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
VISTO la bozza di decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti predisposto in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 1, comma 84, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, diramato
con nota prot. CSR 3432 P-4.23.2.13 del 26 agosto
2014, elaborato al fine di acquisire una preliminare condivisione con tutte le
amministrazioni interessate della metodologia di calcolo adottata per la
definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e
regionale;
VISTA la Delibera della Conferenza Unificata
del 16 ottobre 2014, Rep. Atti 128/CU di costituzione del Gruppo di lavoro in
materia di definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico
locale e regionale;
VISTO lo schema di decreto recante la
definizione dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e
regionale e i relativi criteri di aggiornamento e applicazione, che tiene conto
delle risultanze del gruppo di lavoro sopra citato, trasmesso dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 dicembre 2017 e diramato in data
22 dicembre 2017 con nota prot. DAR 20232
P-4.37.2.13;
VISTO il nuovo schema di decreto
aggiornato a seguito delle interlocuzioni informali intercorse con le regioni e
gli Enti locali, inviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
data 20 febbraio 2018 e diramato con nota prot. DAR
n. 3040 P-4.37.2.13 il 21 febbraio 2018;
VISTI gli
esiti della riunione tecnica del 21 febbraio 2018, nel corso della quale il
coordinamento tecnico interregionale ha espresso avviso favorevole sullo schema
di decreto in oggetto, chiedendo di apportare alcune modifiche agli articoli 1,
3, 8 e 10, ritenute accoglibili dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con la raccomandazione di tener conto, nel
futuro riparto del Fondo TPL, delle peculiarità delle piccole Regioni e l’ANCI
ha espresso l’avviso tecnico favorevole;
VISTA
la versione finale dello schema di decreto trasmessa dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che recepisce
le richieste formulate nel corso della riunione tecnica tenutasi il 21 febbraio
2018, diramata con nota prot. DAR 3141 P-4.37.2.13 del
22 febbraio 2018;
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta,
nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla
conclusione dell’intesa, condizionata all’accoglimento di due richieste di modifica, tese a garantire tutte
le Regioni da eventuali effetti distorsivi ad oggi non valutabili, contenute in
un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante (All.1);
CONSIDERATO che l’ANCI e l’UPI hanno
espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa
SANCISCE INTESA
nei termini
di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 8, comma 84, della Legge 27 dicembre
2013, n. 147, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per la definizione dei costi standard dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale e i relativi criteri di aggiornamento e
applicazione.