Conferenza Stato Regioni


Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di ripartizione delle somme per l’anno 2017 di cui all’articolo 1, comma 409 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle Regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 543 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (SALUTE)
Intesa, ai sensi dell’all’articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.


REPORT

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 409 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di ripartizione delle somme per l’anno 2017 di cui all’articolo 1, comma 409 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle Regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 543 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Rep. Atti n.   40/CSR      del 30 marzo 2017       

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 30 marzo 2017:

 

VISTO l’articolo 1, comma 409 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017), che prevede, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 541 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), una specifica finalizzazione nell’ambito del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, pari a 75 milioni di euro per l’anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, per il concorso al rimborso alle Regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN da svolgere ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543 della legge n. 208/2015, affidando ad una intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il compito di individuare i criteri sulla base dei quali ripartire detti importi in favore delle Regioni;

 

VISTO l’articolo 1, comma 541 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sulla base del quale le Regioni e le Province autonome sono chiamate a predisporre un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l’esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili;

 

VISTO il comma 543 del suddetto articolo 1, come successivamente modificato, che prevede, in deroga a quanto previsto dal DPCM 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità), che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017 e concludere, entro il 31 dicembre 2018, procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, in coerenza con i contenuti dei piani di fabbisogno del personale elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del comma 541 del medesimo articolo;

 

RITENUTO, pertanto, nelle more della conclusione per tutte le Regioni della procedura di cui all’articolo 1, comma 541, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, di provvedere con il presente provvedimento alla individuazione dei criteri sulla base dei quali ripartire la quota di 75 milioni di euro per l’anno 2017, rinviando ad una successiva intesa la definizione dei criteri sulla base dei quali ripartire, a decorrere dall’anno 2018, la quota di 150 milioni di euro;

 

 

 

VISTA la lettera del 3 marzo 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa indicato in oggetto, ai fini del perfezionamento della prevista Intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni;

 

VISTA la nota del 14 marzo 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni e Province autonome il predetto documento con richiesta di assenso tecnico, pervenuto con nota della Regione Piemonte del 24 marzo 2017;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

 

CONSIDERATO:

 

- che non si è conclusa da parte delle Regioni la trasmissione dei piani concernenti il fabbisogno di personale ai sensi del comma 541, dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai fini della conseguente valutazione da operarsi congiuntamente da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA di cui agli articoli 12 e 9 dell’Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Stato – Regioni (Rep. n. 2271) ;

 

- quanto previsto all’articolo 20, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2016, n. 160, ove si fissa, a decorrere dall’anno 2017, al 15 febbraio il termine per il raggiungimento dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni sulla proposta annuale di riparto del finanziamento per il SSN, anche al fine di consentire una rapida definizione del quadro programmatorio economico-finanziario per ogni Regione per l’anno 2017;

 

 

SI CONVIENE

 

 

sui criteri di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della somma pari a 75 milioni di euro per l’anno 2017, di cui all’articolo 1, comma 409 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei termini di seguito indicati, rinviando ad una successiva intesa la definizione dei criteri sulla base dei quali ripartire la quota di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018:

 

 

rispettivo fabbisogno, senza alcun apporto a carico del bilancio dello stato. Per la Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 1, comma 830 della citata legge n. 296/2006, si applica l’aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%.