Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale”. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/11 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale”.

 

Rep. Atti n.       36/CSR   del 7 febbraio 2013                                  

 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

 

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

 

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTA la lettera in data 28 gennaio 2013 con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta di accordo indicata in oggetto che, in data 29 gennaio 2013, è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

VISTA la nota del 5 febbraio 2013 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole;

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

SANCISCE ACCORDO

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

 

Considerati:

 

 

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in particolare l'articolo 8-octies, che prevede che le Regioni e le Aziende unità sanitarie locali attivino un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dell'assistenza e sull’appropriatezza delle prestazioni rese;

 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza”, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 76 del 31 marzo 1992;

 

- il decreto del Ministero della Sanità 15 Maggio 1992 recante “Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza”, pubblicato sulla G.U, Serie Generale, n. 121 del 25 maggio 1992;

 

- le “Linee-Guida sul sistema dell’emergenza sanitaria”, in applicazione del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, approvate con l’atto di intesa tra Stato e regioni, adottato nel corso della seduta di questa Conferenza dell’11 aprile 1996 e pubblicato nella G.U. il 17 maggio 1996;

 

- l’Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 25 ottobre 2001 sul documento recante: ”Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria concernente: “Triage intraospedaliero (valutazione gravità all’ingresso) e chirurgia della mano e microchirurgia nel sistema dell’emergenza -urgenza sanitaria” (Rep. Atti n.1313 /2001 );

 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” che, nel livello dell’Assistenza distrettuale ,include sia la Continuità Assistenziale notturna e festiva - tra le prestazioni dell’area della Medicina di Base- che  le prestazioni dell’area dell’emergenza sanitaria territoriale pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 33 dell’8 febbraio 2002;

 

- l’Accordo sancito da  questa Conferenza nella seduta del 22 maggio 2003 sul documento di  “Linee guida su formazione, aggiornamento ed addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza urgenza” (Rep. Atti n 1711 /2003 );

 

- il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008 recante “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza”, pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 9 del 13 gennaio 2009;

 

- il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 14 ottobre 2009 recante “Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale e linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano - Anno 2009”, pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2010;

 

- l’Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 27 luglio 2011 ( Rep. Atti n.135/CSR), integrativo dell’Accordo sancito il 20 aprile 2011(Rep. Atti n.84/CSR) sulla proposta del Ministro della Salute di linee guida per l’utilizzo da parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo1, commi 34 e 34- bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per  l’anno 2011;

 

- il decreto- legge 13 settembre 2012, 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, recante “ Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, pubblicato sulla G.U. del 10 novembre 2012, S.O. n.201/L;

 

- che, in materia di riordino dell’assistenza territoriale, le Regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria e l’integrazione con i servizi ospedalieri;

 

 

SI CONVIENE

 

 

sul documento recante: “Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale”, Allegato sub A), parte integrante del presente atto.

 

Le parti danno atto che il documento oggetto del presente Accordo fornisce indicazioni utili a favorire un armonico sviluppo di tutti i servizi sanitari territoriale e ospedaliero, nell’ambito dell’emergenza- urgenza e del settore delle cure primarie e convengono:

 

a) adottare sistemi di ricezione delle richieste di assistenza primaria nelle 24 ore finalizzati ad assicurare la continuità delle cure e ad intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità, centralizzando almeno su base provinciale le chiamate al Servizio di Continuità Assistenziale, condividendo con il Sistema di Emergenza-Urgenza, le tecnologie e integrando i sistemi informativi regionali lasciando comunque distinto l’accesso degli utenti alle numerazioni del 118 e della Continuità Assistenziale;

 

b) realizzare presidi territoriali multi professionali per le Cure Primarie, utilizzando le strutture ospedaliere riconvertite in punti di assistenza territoriali, potenziando ambulatori e forme di aggregazione già esistenti ma anche e soprattutto mettendo in rete e riorganizzando i punti di erogazione dell’assistenza territoriale nell’ambito dei Distretti;

 

c) realizzare all’interno del Pronto Soccorso e del Dipartimento di Emergenza-Accettazione percorsi separati clinico - organizzativi dei pazienti classificati dai Sistemi di Triage con codici di gravità Rossi e Gialli da quelli Verdi e Bianchi, anche con l’invio  di questi ultimi a team sanitari distinti per le prestazioni a basso contenuto di complessità che non necessitano di trattamento per acuti o comunque di permanenza in ambiente ospedaliero;

 

d) garantire, per il paziente a bassa complessità assistenziale, la continuità di cura attraverso percorsi agevolati che prevedano eventualmente la prenotazione per esami ed ulteriori accertamenti da effettuare in tempi brevi, adottando apposite procedure per l’invio alla rete delle Cure Primarie, attivando ogni possibile collegamento tra gli specialisti del Pronto Soccorso e la rete degli specialisti territoriali governata dal Distretto.

 

All’attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

                            IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE

                 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                 Dott. Piero Gnudi