Conferenza Unificata
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di “Ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali”, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
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Intesa sullo schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo
articolo 10 in materia di “Ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e
degli Enti locali”, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo
dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Intesa, ai sensi
dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Repertorio atti n. 145/CU del 1° dicembre 2016
LA CONFERENZA
UNIFICATA
Nella
odierna seduta del 1° dicembre 2016:
VISTO l’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante: “Disposizioni per
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 1,
sesto comma, della Costituzione”, il quale ha disposto:
- al comma 1, che il ricorso
all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle
città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è
consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità
e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato;
- al comma 2, che, in attuazione del comma 1,
le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente
all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni
assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura
degli oneri corrispondenti;
- al comma 3, che le operazioni di
indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito
regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di
cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione
interessata, compresa la medesima regione;
- al comma 4, che le operazioni di
indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate
sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del
saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;
VISTO il successivo comma 5 il quale ha stabilito che,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con
questa Conferenza, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del medesimo
articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato,
in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni
dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato;
VISTA la nota DAGL n.
00011465
del 23 novembre 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha fatto
pervenire
lo schema di decreto recante criteri e modalità di attuazione del medesimo
articolo 10 in materia di “Ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e
degli Enti locali”, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo
dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, da sottoporre a questa Conferenza ai
fini dell’intesa prevista dall’articolo 10, comma 5, della legge
24 dicembre 2012, n. 243, provvedimento che, in pari data, è stato inviato alle Regioni
ed agli Enti locali;
CONSIDERATO
che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza
del 24 novembre 2016, è stato rinviato per approfondimenti;
CONSIDERATO che, ai fini dell’esame del provvedimento, è
stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 30 novembre 2016
nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno illustrato alcune
proposte di modifica riguardanti, in particolare, una diversa tempistica degli
adempimenti previsti nel triennio 2017-2019; una maggiore flessibilità
nell’utilizzo delle intese regionali, adeguandole alle singole realtà
territoriali; la salvaguardia delle prerogative delle Regioni a Statuto
speciale, eccetto Sardegna e Sicilia.
CONSIDERATO che i rappresentanti
dell’ANCI, nel condividere l’impianto generale e i contenuti del provvedimento,
hanno formulato alcune osservazioni tra le quali, in particolare, la diversa
calendarizzazione del percorso di attuazione con una tempistica più adeguata e
la problematica sulle intese tra Regioni e Comuni riguardo l’attribuzione degli
spazi disponibili dei Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti
(articolo 2, comma 6, lettera a);
CONSIDERATO che i rappresentanti
dell’UPI hanno espresso avviso favorevole sul decreto che ha accolto in gran
parte le osservazioni già precedentemente formulate;
CONSIDERATO che i rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi e del Ministero dell’economia e delle finanze hanno
preso atto delle proposte emendative formulate che, quindi, sono state oggetto
di discussione a conclusione della quale sono state individuate alcune proposte
emendative condivise;
CONSIDERATO
che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, hanno espresso
avviso favorevole al conseguimento dell’intesa, condizionato all’accoglimento
delle modifiche contenute in un documento che è stato consegnato, già oggetto
di esame in sede tecnica (All.A);
CONSIDERATO
che l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al
conseguimento dell’intesa con le modifiche contenute nel documento delle
Regioni esaminate in sede tecnica;
CONSIDERATO che il Governo ha
accolto le proposte formulate, compresa quella relativa alle Regioni ed alle
Province che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via
esclusiva;
CONSIDERATO
che, quindi, l’Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia, a nome delle
Autonomie speciali, ha confermato l’avviso favorevole all’intesa;
ACQUISITO, pertanto, l’assenso del
Governo, delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI;
SANCISCE L’INTESA
ai sensi
dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante criteri e modalità di attuazione del
medesimo articolo 10 in materia di “Ricorso all’indebitamento da parte delle
Regioni e degli Enti locali”, ivi incluse le modalità attuative del potere
sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmesso, con nota DAGL n. 00011465
del 23 novembre 2016, dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri nei termini di cui in premessa e con le modifiche contenute nel
documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.