Conferenza Stato Regioni


Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sui criteri di ripartizione delle somme di cui all’articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di nuovi vaccini ricompresi nel Piano nazionale vaccini 2017-2019.


REPORT

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 408 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui criteri di ripartizione delle somme di cui all’articolo 1, comma 408 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di nuovi vaccini ricompresi nel Piano nazionale vaccini  2017 – 2019.

 

Rep.  Atti n.  119/CSR del 27 luglio 2017

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 27 luglio 2017:

 

VISTO l’articolo 1, comma 408 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2017, nell’ambito del finanziamento del SSN è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2017, a 127 milioni di euro per l’anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo Piano nazionale vaccini (NPNV), nonché che le suddette somme siano ripartite a favore delle Regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di questa conferenza;

 

VISTA l’Intesa sancita il 22 febbraio 2012 sul documento recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014” (Rep. Atti n. 54/CSR);

 

VISTA l’Intesa sancita il 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute 2014-2016  (Rep. Atti n. 82/CSR);

 

VISTA l’Intesa sancita il 13 novembre 2014 sul documento recante “Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. Atti n. 156/CSR);

 

VISTA l’Intesa sancita il 7 settembre 2016 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (Rep. Atti n. 157/CSR) e, in particolare, l’articolo 4 e l’allegato B;

 

VISTO, altresì, l’allegato 1, sezione A3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

 

VISTA l’Intesa sancita il 19 gennaio 2017 sul documento recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019” (Rep. Atti n. 10 /CSR);

 

VISTA la nota del 17 gennaio 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la documentazione indicata in epigrafe, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota del 31 gennaio 2017 con richiesta di assenso tecnico;

 

VISTA la nota del 10 marzo 2017, con la quale la Commissione salute informa l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza delle richieste di modifica al testo avanzate al Ministero della salute;

 

VISTA la nota del 20 marzo 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha chiesto al Ministero di essere informato degli intendimenti, ai fini del prosieguo dell’istruttoria;

 

VISTA la nota del 10 maggio 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un nuovo schema di intesa, sul quale il Ministero dell’economia ha espresso l’assenso tecnico, che ha sostituito, con riferimento all’anno 2017, il criterio di riparto precedentemente proposto – basato sulla numerosità delle coorti di popolazione beneficiarie delle nuove vaccinazioni – con il criterio della quota di accesso;

 

VISTA la nota del 19 maggio 2017, con la quale la Regione Piemonte ha inviato una nota, diramata dalla Segreteria della Conferenza in data 23 maggio, con la quale ha comunicato l’assenso tecnico su detta versione condizionato all’accoglimento di una richiesta emendativa in essa riportata;

 

VISTA la nota del 23 maggio 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica, successivamente annullata, a seguito della richiesta del Coordinamento interregionale;

 

VISTA la nota del 13 giugno 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato un’altra riunione tecnica per il 21 giugno, nel corso della quale, effettuati i necessari approfondimenti, il Ministero ha fatto riserva di accettazione delle proposte regionali modificative del testo;

 

VISTA la nota del 20 luglio 2017, con la quale il Ministero della salute ha comunicato di non accogliere detta ulteriore richiesta emendativa e ha confermato il testo diramato con nota del 10 maggio 2017;

 

CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza il Presidente delle Regioni ha espresso l’intesa riferendo che  la Regione Valle d’Aosta, che comunque ha consentito di esprimere l’intesa, ha evidenziato che l’attuazione del decreto comporterà alla stessa forti criticità economiche e finanziarie dovute ad un aumento della spesa sul bilancio regionale già approvato;

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA  

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 1, comma 408 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

 

 

 

 

Considerati:

 

-        La seduta del 23 febbraio 2017 nella quale la Conferenza delle regioni e delle Province autonome ha definito l’Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al servizio del Servizio Sanitario nazionale per l’anno 2017, ritenendo di ripartire per quota d’acceso anche le risorse vincolate per l’acquisto di nuovi vaccini ricompresi nel Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019;

-        La nota del 27 febbraio 2017 con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato al Ministero della salute e per conoscenza al Ministero dell’economia e delle finanze l’esito della seduta del 23 febbraio 2017;

-        La circolare del Ministero della salute del 9 marzo 2017 recante “aspetti operativi per la piena e uniforme implementazione del nuovo PNPV 2017-2019 e del relativo Calendario Vaccinale“;

 

Ritenuto:

 

-          di provvedere nella fase di prima applicazione del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017- 2019, come convenuto nella richiamata seduta del 23 febbraio 2017 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, al riparto della quota di 100 milioni di euro per l’anno 2017 in ragione della quota d’accesso come risultante dalla ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard indistinto;

-          di rinviare ad una successiva intesa la definizione dei criteri sulla base dei quali ripartire la quota di 127 milioni di euro per l’anno 2018 e di 186 milioni a decorrere dall’anno 2019, da definirsi anche tenendo conto dell’impatto del riparto per la quota d’accesso nell’attuazione del Piano nazionale di Prevenzione Vaccinale  2017 - 2019;

 

 

SI CONVIENE

 

 

Sui criteri di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle somma pari a 100 milioni di euro per l’anno 2017 nei termini di seguito indicati, rinviando a una successiva intesa la definizione dei criteri sulla base dei quali ripartire la quota di 127 milioni di euro per l’anno 2018 e di 186 milioni a decorrere dall’anno 2019:

 

-          la ripartizione, tra le regioni e le Province autonome, avviene in ragione della quota di accesso, come risultante dalla ripartizione del fabbisogno nazionale standard indistinto per l’anno 2017;

-          restano ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano ed, in particolare, la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge n.724/1994, la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 1 , comma 144, della legge n.662/1996, e la regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 1, comma 836, della legge n.296/2006, provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Per la regione Sicilia, ai sensi dell’articolo 1, comma 830, della citata legge n.296/2006, si applica l’aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%;

-          la valutazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di copertura vaccinale , di cui allegato b ) dell’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 settembre 2016 sullo “schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)” (Rep. Atti n. 157/CSR), come aggiornato dall’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2017 recante “ Piano Nazionale delle Prevenzione Vaccinale 2017/2019” (Rep. Atti n. 10/CSR), è effettuata dal comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’articolo 9 della citata Intesa  del 23 marzo 2005. Il rispetto da parte delle Regioni di quanto disposto dal presente capoverso costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato a partire dalla verifica relativa all’anno 2017.