Conferenza Unificata
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA) Codice sito: 4.2/2013/9 (Servizio I) Intesa ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. |
Intesa tra il Governo e le Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull’attuazione dei piani di
edilizia scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi 4bis e seguenti,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Intesa, ai sensi
dell’articolo 11, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Repertorio atti n. 84/CU
del 1° agosto 2013
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta odierna del 1° agosto 2013:
VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia scolastica” ed, in particolare, gli articoli 2 e 4, che disciplinano la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, riconducendo nell’ambito della stessa tutte le risorse comunque facenti capo alle Regioni per gli interventi richiamati dalla normativa medesima;
VISTO l’articolo 6 della citata legge n. 23/1996 che istituisce, presso il Ministero
dell’Istruzione dell’università e della ricerca,
l’Osservatorio dell’edilizia scolastica con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori ed attuatori degli interventi previsti dalla legge;
VISTO, altresì, il successivo articolo 7, afferente all’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore, articolato a livello regionale ed inserito nell’ambito del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, con la collaborazione degli Enti locali;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed, in particolare gli
articoli 41, 42, 49 e 50, che regolano le funzioni ed i compiti dei Ministeri
delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca;
VISTE la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente disposizioni per l’adeguamento ad essa dell’ordinamento della Repubblica;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE ed, in
particolare, gli articoli 127 e 128;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed, in particolare, l’articolo 53, recante norme in materia di modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia;
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ed, in particolare, l’articolo 11;
VISTO in particolare, il comma 4bis del citato articolo 11, che prevede l’emanazione di un decreto da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza Unificata, per la definizione delle priorità strategiche,
delle modalità e dei termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali e dei relativi piani annuali di interventi di edilizia scolastica, nonché dei relativi finanziamenti;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
VISTE le priorità politiche indicate nella nota integrativa alla legge di bilancio 2013/2015 ed, in particolare, quella relativa alla “implementazione e sviluppo di modelli ed interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole”, a cui sono collegati gli obiettivi strategici definiti “Promuovere interventi nell’edilizia scolastica”;
TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire il progressivo adeguamento dell’attuale patrimonio immobiliare scolastico pubblico alla vigente normativa in materia di sicurezza, agibilità ed igiene e di favorire l’eliminazione delle locazioni onerose, nonché di agevolare, migliorandone qualità e fruibilità, la riqualificazione degli ambienti e delle strutture nelle quali è prestato il relativo servizio, secondo quanto indicato dall’articolo 2 della prefata legge 23/1996;
CONSIDERATA, altresì, l’utilità di favorire il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra le diverse Regioni, in modo da assicurare un’equa organizzazione territoriale del sistema scolastico anche con riferimento agli andamenti demografici ed al rapporto tra richiesta ed offerta, agevolando, inoltre, la disponibilità di palestre ed impianti sportivi e la possibilità di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della collettività;
VALUTATA l’opportunità di un’adeguata promozione di iniziative dirette al rinnovamento della scuola, quale motore di sviluppo della società, anche attraverso interventi edilizi che coniughino i processi di innovazione della didattica con l’architettura e l’organizzazione degli spazi educativi, nonché dell’adozione di interventi di rigenerazione integrata del relativo patrimonio dirette a migliorarne la gestione energetica attraverso l’efficientamento dei consumi e la conseguente riduzione dei costi di gestione;
CONDIVISA, dunque, la necessità di pervenire con ogni possibile tempestività, con le altre Componenti Istituzionali interessate, alle prioritarie finalità in precedenza indicate;
RITENUTO, pertanto, in sede di attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge n. 179/2012 di definire fin d’ora, per preminenti esigenze di correttezza, criteri, termini, modalità e procedure di perfezionamento dei piani citati;
RITENUTO, altresì, di massimizzare i prefati interventi, accelerandone il compimento e favorendo un ancor più ampio coinvolgimento delle Amministrazioni territoriali istituzionalmente competenti,
anche tramite la possibilità di un’equa compartecipazione finanziaria da parte delle stesse;
VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che, a decorrere dall’1 gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, disponendo che dette Province Autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali,
le cui quote vanno rese indisponibili;
VISTA la nota
del 18 luglio 2013 con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha inviato, ai fini del
perfezionamento in sede di questa Conferenza, apposita intesa per la
definizione dei criteri, dei termini, delle modalità e delle procedure per
l’attivazione di piani triennali
di edilizia scolastica, articolati in singoli piani annuali, predisposti dalle
Regioni territorialmente competenti sulla base delle richieste formulate dagli
Enti locali;
VISTA la lettera del 19 luglio 2013 con la
quale detto documento è stato diramato alle Regioni e agli Enti locali;
CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto
documento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 22 luglio
2013, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso
l’avviso favorevole sullo schema di provvedimento in parola, purché preveda la
condivisione di tutte le Amministrazioni statali interessate, sottolineando
l’urgenza di fornire risposte concrete ed efficaci per l’edilizia scolastica
che costituisce una emergenza nazionale;
CONSIDERATO altresì che, i rappresentanti
dell’ANCI e dell’UPI, nel precisare di avere avuto tempi limitati per esaminare
il testo, hanno evidenziato taluni aspetti quali l’attribuzione delle risorse
direttamente agli Enti locali interessati e il potere sostitutivo in caso di
inadempimento da parte degli Enti;
CONSIDERATO che i rappresentanti del
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale, hanno precisato di non avere avuto modo di esaminare compiutamente il
testo, riservando di comunicare le proprie osservazioni su alcune questioni
quali il prevedere una programmazione facendo riferimento a risorse ancora non
definite e disponibili e la previsione dell’esclusione dai vincoli del patto di
stabilità interno;
RITENUTO infine che, nella suddetta riunione
tecnica, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti hanno
espresso perplessità sull’intesa;
RILEVATO che,
l’argomento in questione, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 24
luglio 2013 di questa Conferenza, è stato rinviato per approfondimenti;
VISTA la nota del 29 luglio 2013 con la quale il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha trasmesso una nuova
versione del provvedimento in parola, che accoglie le osservazioni del
Ministero dell’economia e delle finanze, dell’ANCI, dell’UPI, documento che, in
pari data, è stato diramato alle Regioni e agli Enti locali;
CONSIDERATO che nel
corso della riunione tecnica svoltasi il 31 luglio 2013, i rappresentanti delle
Regioni, degli Enti locali e dei Ministeri dell’istruzione, delle infrastrutture
e dell’economia e delle finanze hanno condiviso alcuni ulteriori
perfezionamenti al testo soprattutto con riferimento al coinvolgimento del
Ministero delle infrastrutture ed alle funzioni dell’apposito Organo tecnico
previsto all’articolo 9 dell’intesa;
VISTA la nota del
1° agosto 2013, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ha inviato la versione
definitiva dell’intesa che recepisce le modifiche concordate nella predetta
riunione tecnica che, in pari data, è stata trasmessa ai Ministeri interessati,
alle Regioni ed agli Enti locali;
CONSIDERATO
che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali
espresso il loro avviso favorevole al conseguimento dell’intesa;
ACQUISITO,
pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;
IL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
IL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, L’ANCI
E L’UPI
PREMESSO
CHE
la situazione dell’edilizia scolastica costituisce una priorità non solo per il
Governo ma anche per le Regioni e gli Enti Locali e che è obiettivo comune
assicurare la sicurezza e l’adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti
di apprendimento;
CHE
l’edilizia scolastica è una di quelle materie che vede coinvolti diverse
istituzioni e diversi livelli istituzionali ed, in particolare:
Il
Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, per la competenza
sulle scuole ed il ruolo centrale nella definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni nel settore dell’istruzione, comprensivi anche degli ambienti
di apprendimento,
Il
Ministero delle infrastrutture esercita le proprie competenze istituzionali, le
attività nel settore dell’edilizia pubblica ad esso assegnata dalla normativa
di riferimento, anche supportando con le proprie competenze tecniche le
attività degli altri soggetti interessati e favorendo, anche con la
partecipazione all’attivazione di piani
di edilizia scolastica, il raggiungimento dei più adeguati livelli di
idoneità e sicurezza delle relative strutture,
le
Regioni, nella loro funzione di programmazione della rete scolastica sul
territorio, ed i Comuni e le Province, quali soggetti titolari degli edifici
scolastici,
CHE
è necessario condividere un governo del sistema che abbia come valore di
riferimento, nel rispetto delle rispettive competenze, la collaborazione
istituzionale e la sinergia delle azioni, al fine di superare il carattere
emergenziale degli interventi che ha caratterizzato questo ambito negli ultimi
anni ed assicurare una cornice unitaria
degli stessi, valorizzando a tal fine lo strumento della programmazione
territoriale, nella finalità comune di assicurare quel perseguimento di
progressiva, funzionale, necessaria riqualificazione del patrimonio edilizio
scolastico.
CHE la programmazione degli interventi,
insieme alla certezza delle risorse, sono elementi imprescindibili per
assicurarne l’efficienza e l’efficacia.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art.
1
Ai
sensi
e
per
gli
effetti
di
quanto
indicato
in
premessa,
il
Ministero dell’Istruzione
dell’università e della ricerca, il
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni
e
gli
Enti
Locali
si impegnano a dare attuazione alla presente
Intesa,
con
la
quale
sono
convenuti
criteri,
termini,
modalità
e
procedure
per
l’attuazione
delle
finalità
di
cui
alle
premesse.
Art.
2
1.
Il
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza
Unificata, definisce priorità strategiche, modalità e termini per
l’approvazione di piani triennali di edilizia scolastica, nonché i relativi
finanziamenti a livello regionale.
2.
Con intesa, successiva al decreto di
cui al comma 1, in sede di Conferenza Unificata, su proposta del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca,
sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sono
attivati, ai sensi dell’articolo 11, comma 4bis e seguenti del
decreto-legge n. 179/2012, i piani triennali di edilizia scolastica, che hanno valore di piano nazionale di riferimento, articolati in singoli piani annuali, predisposti dalle Regioni territorialmente competenti sulla base delle richieste formulate dagli Enti locali.
Art.
3
I piani triennali di edilizia scolastica, articolati in singoli piani annuali, di cui al
precedente articolo 2, prevedono gli interventi indicati all’articolo
2 della legge 11 gennaio
1996, n. 23.
I piani triennali di edilizia scolastica hanno valore di piano nazionale, quale riferimento di programmazione degli interventi di edilizia scolastica.
Art. 4
1.
I finanziamenti, relativi al triennio 2013/2015 da destinarsi al piano nazionale di edilizia scolastica di cui agli articoli precedenti sono ripartiti, per la prima annualità, sulla base dei criteri generali assunti in sede di ripartizione dei finanziamenti assegnati ai sensi della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e riportati nell’allegato A costituente parte integrante della presente intesa;
per le altre
annualità si fa riferimento a quanto riportato al comma 2 del presente articolo.
2.
Per le annualità successive, i dati a cui fare riferimento saranno quelli aggiornati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, acquisibili dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
con le modalità da condividere con successivo provvedimento.
Art.
5
Nel procedimento
programmatorio, le Regioni valuteranno opportunamente i fabbisogni edilizi in
ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province,
dell’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche
tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi
dell’art. 8, comma 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e di razionalizzazione
della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di
utilizzo a medio e lungo termine per effetto di eventuali rimodulazioni della
stessa nonché la celerità di esecuzione degli interventi, la cui immediata
cantierabilità – con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni
esecutive, alla disponibilità delle aree ed all’assenza di vincoli di carattere
normativo – costituisce elemento di priorità per l’accesso al finanziamento.
Art.
6
Le Regioni, tenuto conto dei piani regionali e/o nazionali di edilizia
scolastica in corso di attuazione, sulla base delle domande formulate dai competenti Enti locali e privilegiando, ove possibile, quelle afferenti alle opere più prontamente cantierabili, approvano ed inoltrano al Ministero
dell’istruzione dell’università e della ricerca,
con le modalità e nei termini indicati nell’articolo 4 della legge n. 23/1996, in quanto compatibili, il piano regionale triennale 2013/2015 e quello annuale 2013, attestando formalmente la congruità della spesa e la sussistenza di ogni condizione e presupposto normativo per l’attribuzione del finanziamento statale, ivi compresa
l’eventuale indicazione delle compartecipazioni finanziarie qualora, in ragione di situazioni e contingenze opportunamente valutate, possono essere previste da parte delle Regioni e degli Enti locali interessati.
Art.
7
1. Il Ministero
dell’Istruzione dell’università e della ricerca, acquisita la documentazione di
cui ai precedenti articoli 5 e 6, rilevata positivamente la conformità dei Piani predisposti ed
approvati da ciascuna Regione alla normativa di riferimento, agli indirizzi in
essa contemplati ed a quanto convenuto nella presente Intesa, li approva, secondo
le modalità indicate dal richiamato decreto- legge n. 179/2012, convertito dalla
legge n. 221/2012, dandone tempestiva comunicazione alla Regione medesima ai
fini dell’Intesa di cui al precedente articolo 2, comma 2.
2. In caso di mancata
trasmissione dei piani regionali entro i termini indicati, il Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca può intervenire, in sostituzione della Regione
inadempiente, nella predisposizione del piano, con le procedure previste
dall’articolo 8, comma 1 della legge n. 131/2003.
Art. 8
1. Nei 30 giorni successivi
all’intesa di cui all’articolo 2, comma 2, il Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca assume gli impegni contabili a favore dei
singoli Enti locali beneficiari e procede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del piano nazionale, per l’avvio, da parte degli Enti
locali interessati, delle attività conseguenziali di competenza nei tempi e con
le modalità indicate.
2. Le Regioni si
fanno carico della verifica dello stato d’avanzamento delle relative attività,
verificandone l’andamento e ricorrendo, ove necessario, alle iniziative
sostitutorie previste dal comma 9 dell’articolo 4 della legge n. 23/1996.
3. Gli Enti locali e
le Regioni garantiscono il monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto
legislativo 229/2011 richiamato nelle premesse.
Art.
9
L’Osservatorio di cui all’articolo 6 della legge n. 23/1996,
integrato nella propria composizione con una rappresentanza paritetica delle
diverse Componenti di cui alla presente intesa, svolge attività di supporto
anche per la programmazione regionale.
L’Osservatorio, entro 90 giorni dalla presente Intesa definisce apposite linee guida per l’armonizzazione e l’elaborazione del piano nazionale
e dei piani regionali, predisposti sulla base delle
richieste formulate dai competenti Enti locali, articolati nelle diverse
annualità di riferimento.
L’Osservatorio, per
l’esercizio delle sue funzioni, si avvale di apposito Organo tecnico quale sua
articolazione, composto pariteticamente dal Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal Dipartimento per la Protezione
civile, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’ANCI e
dall’UPI, che esercita, in particolare, funzioni di verifica e controllo della
corrispondenza degli interventi segnalati nei piani regionali con le
informazioni presenti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica; gli esiti di tale
verifica e controllo saranno utilizzati in forma di premialità in coerenza a
quanto previsto dall’articolo 11, comma 4septies
del decreto-legge n. 179/2012.
Dalle disposizioni di
cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art.
10
La presente Intesa
non si applica ai Piani di edilizia scolastica in corso di attuazione.
Il Segretario
Il Presidente
Roberto G. Marino Graziano Delrio