Conferenza Unificata


Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA) Codice sito: 4.2/2013/9 (Servizio I) Intesa ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.


Prot. n. Roma 27/11/97

 

Intesa tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi 4bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Intesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

Repertorio atti n. 84/CU del 1° agosto 2013

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella seduta odierna del 1° agosto 2013:

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recanteNorme per ledilizia scolasticaed, in particolare, gli articoli 2 e 4, che disciplinano la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, riconducendo nellambito della stessa tutte le risorse comunque facenti capo alle Regioni per gli interventi richiamati dalla normativa medesima;

VISTO larticolo 6 della citata legge n. 23/1996 che istituisce, presso il Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, l’Osservatorio delledilizia scolastica con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori ed attuatori degli interventi previsti dalla legge;

VISTO, altresì, il successivo articolo 7, afferente allAnagrafe nazionale delledilizia scolastica, strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore, articolato a livello regionale ed inserito nellambito del sistema informativo del Ministero dellIstruzione, delluniversità e della ricerca, con la collaborazione degli Enti locali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed, in particolare gli articoli 41, 42, 49 e 50, che regolano le funzioni ed i compiti dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca;

VISTE la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente disposizioni per ladeguamento ad essa dellordinamento della Repubblica;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE ed, in particolare, gli articoli 127 e 128;

 

 

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recanteDisposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppoed, in particolare, larticolo 53, recante norme in materia di modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dellefficienza degli usi finali di energia;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recanteUlteriori misure urgenti per la crescita del Paeseed, in particolare, larticolo 11;

VISTO in particolare, il comma 4bis del citato articolo 11, che prevede lemanazione di un decreto da parte del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, dintesa con la Conferenza Unificata, per la definizione delle priorità strategiche, delle modalità e dei termini per la predisposizione e lapprovazione di appositi piani triennali e dei relativi piani annuali di interventi di edilizia scolastica, nonché dei relativi finanziamenti;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

VISTE le priorità politiche indicate nella nota integrativa alla legge di bilancio 2013/2015 ed, in particolare, quella relativa allaimplementazione e sviluppo di modelli ed interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, a cui sono collegati gli obiettivi strategici definitiPromuovere interventi nelledilizia scolastica;

TENUTO CONTO dellesigenza di garantire il progressivo adeguamento dellattuale patrimonio immobiliare scolastico pubblico alla vigente normativa in materia di sicurezza, agibilità ed igiene e di favorire leliminazione delle locazioni onerose, nonché di agevolare, migliorandone qualità e fruibilità, la riqualificazione degli ambienti e delle strutture nelle quali è prestato il relativo servizio, secondo quanto indicato dallarticolo 2 della prefata legge 23/1996;

CONSIDERATA, altresì, lutilità di favorire il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra le diverse Regioni, in modo da assicurare unequa organizzazione territoriale del sistema scolastico anche con riferimento agli andamenti demografici ed al rapporto tra richiesta ed offerta, agevolando, inoltre, la disponibilità di palestre ed impianti sportivi e la possibilità di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della collettività;

VALUTATA lopportunità di unadeguata promozione di iniziative dirette al rinnovamento della scuola, quale motore di sviluppo della società, anche attraverso interventi edilizi che coniughino i processi di innovazione della didattica con larchitettura e lorganizzazione degli spazi educativi, nonché delladozione di interventi di rigenerazione integrata del relativo patrimonio dirette a migliorarne la gestione energetica attraverso lefficientamento dei consumi e la conseguente riduzione dei costi di gestione;

CONDIVISA, dunque, la necessità di pervenire con ogni possibile tempestività, con le altre Componenti Istituzionali interessate, alle prioritarie finalità in precedenza indicate;

 

RITENUTO, pertanto, in sede di attuazione dellarticolo 11 del decreto-legge n. 179/2012 di definire fin dora, per preminenti esigenze di correttezza, criteri, termini, modalità e procedure di perfezionamento dei piani citati;

RITENUTO, altresì, di massimizzare i prefati interventi, accelerandone il compimento e favorendo un ancor più ampio coinvolgimento delle Amministrazioni territoriali istituzionalmente competenti, anche tramite la possibilità di unequa compartecipazione finanziaria da parte delle stesse;

VISTO larticolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che, a decorrere dall’1 gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, disponendo che dette Province Autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali, le cui quote vanno rese indisponibili;

VISTA la nota del 18 luglio 2013 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha inviato, ai fini del perfezionamento in sede di questa Conferenza, apposita intesa per la definizione dei criteri, dei termini, delle modalità e delle procedure per l’attivazione di piani triennali di edilizia scolastica, articolati in singoli piani annuali, predisposti dalle Regioni territorialmente competenti sulla base delle richieste formulate dagli Enti locali;

 

VISTA la lettera del 19 luglio 2013 con la quale detto documento è stato diramato alle Regioni e agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto documento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 22 luglio 2013, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso l’avviso favorevole sullo schema di provvedimento in parola, purché preveda la condivisione di tutte le Amministrazioni statali interessate, sottolineando l’urgenza di fornire risposte concrete ed efficaci per l’edilizia scolastica che costituisce una emergenza nazionale;

 

CONSIDERATO altresì che, i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI, nel precisare di avere avuto tempi limitati per esaminare il testo, hanno evidenziato taluni aspetti quali l’attribuzione delle risorse direttamente agli Enti locali interessati e il potere sostitutivo in caso di inadempimento da parte degli Enti;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale, hanno precisato di non avere avuto modo di esaminare compiutamente il testo, riservando di comunicare le proprie osservazioni su alcune questioni quali il prevedere una programmazione facendo riferimento a risorse ancora non definite e disponibili e la previsione dell’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;

 

RITENUTO infine che, nella suddetta riunione tecnica, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti hanno espresso perplessità sull’intesa;

 

RILEVATO che, l’argomento in questione, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 24 luglio 2013 di questa Conferenza, è stato rinviato per approfondimenti;

 

VISTA la nota del 29 luglio 2013 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha trasmesso una nuova versione del provvedimento in parola, che accoglie le osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’ANCI, dell’UPI, documento che, in pari data, è stato diramato alle Regioni e agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica svoltasi il 31 luglio 2013, i rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e dei Ministeri dell’istruzione, delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze hanno condiviso alcuni ulteriori perfezionamenti al testo soprattutto con riferimento al coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture ed alle funzioni dell’apposito Organo tecnico previsto all’articolo 9 dell’intesa;

 

VISTA la nota del 1° agosto 2013, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha inviato la versione definitiva dell’intesa che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica che, in pari data, è stata trasmessa ai Ministeri interessati, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali espresso il loro avviso favorevole al conseguimento dell’intesa;

 

ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

 

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, LANCI E LUPI

 

PREMESSO

CHE la situazione dell’edilizia scolastica costituisce una priorità non solo per il Governo ma anche per le Regioni e gli Enti Locali e che è obiettivo comune assicurare la sicurezza e l’adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento;

CHE l’edilizia scolastica è una di quelle materie che vede coinvolti diverse istituzioni e diversi livelli istituzionali ed, in particolare:

Il Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, per la competenza sulle scuole ed il ruolo centrale nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore dell’istruzione, comprensivi anche degli ambienti di apprendimento,

Il Ministero delle infrastrutture esercita le proprie competenze istituzionali, le attività nel settore dell’edilizia pubblica ad esso assegnata dalla normativa di riferimento, anche supportando con le proprie competenze tecniche le attività degli altri soggetti interessati e favorendo, anche con la partecipazione all’attivazione di piani  di edilizia scolastica, il raggiungimento dei più adeguati livelli di idoneità e sicurezza delle relative strutture,

le Regioni, nella loro funzione di programmazione della rete scolastica sul territorio, ed i Comuni e le Province, quali soggetti titolari degli edifici scolastici,

CHE è necessario condividere un governo del sistema che abbia come valore di riferimento, nel rispetto delle rispettive competenze, la collaborazione istituzionale e la sinergia delle azioni, al fine di superare il carattere emergenziale degli interventi che ha caratterizzato questo ambito negli ultimi anni ed  assicurare una cornice unitaria degli stessi, valorizzando a tal fine lo strumento della programmazione territoriale, nella finalità comune di assicurare quel perseguimento di progressiva, funzionale, necessaria riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico.

CHE la programmazione degli interventi, insieme alla certezza delle risorse, sono elementi imprescindibili per assicurarne l’efficienza e l’efficacia.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

 

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, il Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli Enti Locali si impegnano a dare attuazione alla presente Intesa, con la quale sono convenuti criteri, termini, modalità e procedure per lattuazione delle finalità di cui alle premesse.

 

Art. 2

1.       Il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza Unificata, definisce priorità strategiche, modalità e termini per l’approvazione di piani triennali di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti a livello regionale.

2.      Con intesa, successiva al decreto di cui al comma 1, in sede di Conferenza Unificata, su proposta del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono attivati, ai sensi dellarticolo 11, comma 4bis e seguenti del decreto-legge n. 179/2012, i piani triennali di edilizia scolastica, che hanno valore di piano nazionale di riferimento, articolati in singoli piani annuali, predisposti dalle Regioni territorialmente competenti sulla base delle richieste formulate dagli Enti locali.

 

Art. 3

I piani triennali di edilizia scolastica, articolati in singoli piani annuali, di cui al precedente articolo 2, prevedono gli interventi indicati allarticolo 2 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

I piani triennali di edilizia scolastica hanno valore di piano nazionale, quale riferimento di programmazione degli interventi di edilizia scolastica.

 

Art. 4

1.     I finanziamenti, relativi al triennio 2013/2015 da destinarsi al piano nazionale di edilizia scolastica di cui agli articoli precedenti sono ripartiti, per la prima annualità, sulla base dei criteri generali assunti in sede di ripartizione dei finanziamenti assegnati ai sensi della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e riportati nellallegato A costituente parte integrante della presente intesa; per le altre annualità si fa riferimento a quanto riportato al comma 2 del presente articolo.

2.     Per le annualità successive, i dati a cui fare riferimento saranno quelli aggiornati dell’Anagrafe nazionale delledilizia scolastica, acquisibili dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con le modalità da condividere con successivo provvedimento.

 

Art. 5

Nel procedimento programmatorio, le Regioni valuteranno opportunamente i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, dell’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell’art. 8, comma 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e di razionalizzazione della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio e lungo termine per effetto di eventuali rimodulazioni della stessa nonché la celerità di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità – con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree ed all’assenza di vincoli di carattere normativo – costituisce elemento di priorità per l’accesso al finanziamento.

 

Art. 6

Le Regioni, tenuto conto dei piani regionali e/o nazionali di edilizia scolastica in corso di attuazione, sulla base delle domande formulate dai competenti Enti locali e privilegiando, ove possibile, quelle afferenti alle opere più prontamente cantierabili, approvano ed inoltrano al Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, con le modalità e nei termini indicati nellarticolo 4 della legge n. 23/1996, in quanto compatibili, il piano regionale triennale 2013/2015 e quello annuale 2013, attestando formalmente la congruità della spesa e la sussistenza di ogni condizione e presupposto normativo per lattribuzione del finanziamento statale, ivi compresa l’eventuale indicazione delle compartecipazioni finanziarie qualora, in ragione di situazioni e contingenze opportunamente valutate, possono essere previste da parte delle Regioni e degli Enti locali interessati.

 

Art. 7

1. Il Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, acquisita la documentazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6, rilevata positivamente  la conformità dei Piani predisposti ed approvati da ciascuna Regione alla normativa di riferimento, agli indirizzi in essa contemplati ed a quanto convenuto nella presente Intesa, li approva, secondo le modalità indicate dal richiamato decreto- legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, dandone tempestiva comunicazione alla Regione medesima ai fini dell’Intesa di cui al precedente articolo 2, comma 2.

2. In caso di mancata trasmissione dei piani regionali entro i termini indicati, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca può intervenire, in sostituzione della Regione inadempiente, nella predisposizione del piano, con le procedure previste dall’articolo 8, comma 1 della legge n. 131/2003.

 

Art. 8

1. Nei 30 giorni successivi all’intesa di cui all’articolo 2, comma 2, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca assume gli impegni contabili a favore dei singoli Enti locali beneficiari e procede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del piano nazionale, per l’avvio, da parte degli Enti locali interessati, delle attività conseguenziali di competenza nei tempi e con le modalità indicate.

2. Le Regioni si fanno carico della verifica dello stato d’avanzamento delle relative attività, verificandone l’andamento e ricorrendo, ove necessario, alle iniziative sostitutorie previste dal comma 9 dell’articolo 4 della legge n. 23/1996.

3. Gli Enti locali e le Regioni garantiscono il monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 229/2011 richiamato nelle premesse.

 

Art. 9

L’Osservatorio di cui allarticolo 6 della legge n. 23/1996, integrato nella propria composizione con una rappresentanza paritetica delle diverse Componenti di cui alla presente intesa, svolge attività di supporto anche per la programmazione regionale.

LOsservatorio, entro 90 giorni dalla presente Intesa definisce apposite linee guida per larmonizzazione e lelaborazione del piano nazionale e dei piani regionali, predisposti sulla base delle richieste formulate dai competenti Enti locali, articolati nelle diverse annualità di riferimento.

L’Osservatorio, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale di apposito Organo tecnico quale sua articolazione, composto pariteticamente dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal Dipartimento per la Protezione civile, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’ANCI e dall’UPI, che esercita, in particolare, funzioni di verifica e controllo della corrispondenza degli interventi segnalati nei piani regionali con le informazioni presenti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica; gli esiti di tale verifica e controllo saranno utilizzati in forma di premialità in coerenza a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4septies del decreto-legge n. 179/2012.

Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 10

La presente Intesa non si applica ai Piani di edilizia scolastica in corso di attuazione.

 

 

Il Segretario                                                                 Il Presidente

                 Roberto G. Marino                                                 Graziano Delrio