Conferenza Unificata


Accordo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per l’integrazione delle anagrafi degli studenti nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Accordo ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76


Repertorio atti n

Repertorio atti n. 140/CU del 16 dicembre 2010

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nell’odierna seduta del 16 dicembre 2010

 

VISTI gli articoli 33, 34  e 117 della Costituzione;

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241  e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 138 e 139 relativi alle competenze trasferite alle regioni, province e comuni in merito ai percorsi di istruzione e istruzione-formazione;

 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e successive modificazioni;

 

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, gli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

 

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30 del 2003, che definisce il “libretto formativo del cittadino”;

 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

 

VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

 

VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

 

VISTO il decreto del presidente della repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

 

VISTO il decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento per l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

 

VISTO il decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

 

VISTO il decreto del presidente della repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998;

 

VISTO il decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

 

VISTO il decreto del presidente della repubblica 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;

 

VISTO il decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali;

 

VISTO il decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

 

VISTO il decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;

 

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185, Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap;

 

VISTO il decreto ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal ministero della pubblica istruzione;

 

VISTO il decreto ministeriale n. 74 del 5 agosto 2010;

 

VISTO lo schema di accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per l’integrazione delle anagrafi degli studenti nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti corredato dell’allegato tecnico che costituisce parte integrante dell’accordo suddetto, pervenuto il 7 dicembre 2010 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e diramato il 9 dicembre 2010;

 

VISTA la nota del 10 dicembre 2010 pervenuta dal Coordinamento della commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni con la quale ha comunicato l’avviso tecnico favorevole relativo all’accordo in argomento;

 

RILEVATO che nell’odierna seduta di questa Conferenza le Regioni e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’accordo;

 

RILEVATO che, nella medesima seduta, l’ANCI ha consegnato un documento con il quale ha comunicato che l’assenso all’accordo è subordinato all’accoglimento del seguente emendamento: aggiungere all’articolo 1, un ulteriore comma “Dall’attuazione del presente accordo non può derivare nessun onere a carico dei Comuni”;

 

RILEVATO che il rappresentante del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha accolto il predetto emendamento dell’ANCI e che il Governo ha dichiarato che dall’attuazione dell’accordo non debbano derivare comunque oneri aggiuntivi;

 

RILEVATO altresì che l’UNCEM associandosi alla posizione dell'ANCI ha espresso avviso favorevole all’accordo in argomento; 

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;  

 

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

 

 

tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

 

 

Articolo 1

(Obiettivi e finalità)

 

Il presente Accordo si pone l’obiettivo di definire finalità, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe dello studente come stabilito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

L’Anagrafe nazionale degli alunni, costituita presso il Ministero, e le Anagrafi regionali degli studenti vengono fra loro integrate  al fine di costituire il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, d’ora in poi detta Anagrafe.

In questo contesto, il Ministero è responsabile del processo di acquisizione dei dati relativi agli studenti del sistema nazionale di istruzione e della sua correttezza e completezza mentre le Regioni sono responsabili del processo di acquisizione dei dati degli studenti presenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale e della sua correttezza e completezza.

L’Accordo definisce le modalità di collegamento/interlavoro tra le Regioni, gli Enti Locali e il Ministero per assicurare, attraverso modalità uniformi a livello nazionale, l'accesso e l'utilizzo, ai fini istituzionali, dei dati forniti dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione.

L’Accordo individua le modalità di realizzazione di un interscambio dati con i sistemi informativi regionali, al fine di integrare il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti con ulteriori dati relativi all’istruzione e formazione professionale e all’apprendistato nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, per orientare un'efficace azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-formativa.

L’allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente accordo, definisce gli standard tecnici per lo scambio dei dati e le modalità d’interoperabilità.

Con successivo atto sono definiti: i tracciati record, le relative tabelle e classificazioni, l’accessibilità al dato nel rispetto della normativa della privacy.

Dall’attuazione del presente accordo non può derivare nessun onere a carico dei Comuni e comunque oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

 

Articolo 2

(Modalità d’interscambio dei dati)

 

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 i dati sono resi disponibili, nell’ambito del SPC e all’interno della rete Infranet, dal Ministero e dalle Regioni, secondo le diverse modalità previste nell'allegato tecnico.

L'accesso ai dati  personali dell'Anagrafe avviene nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 

 

Articolo 3

(Infrastruttura di interscambio dati)

 

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 viene utilizzata l'infrastruttura di connessione, tramite porta di dominio “SPCOOP” , tra la porta di Dominio della Regione e la Porta di Dominio del Ministero.

Le Regioni e il MIUR garantiscono agli EELL attraverso opportuni servizi l’accesso ai dati di propria competenza.

Il MIUR, le Regioni e gli Enti Locali sono responsabili della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria dell'infrastruttura nella complessiva responsabilità della sicurezza e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Il collegamento e lo scambio dei dati avvengono nel rispetto delle competenze e delle responsabilità  delle singole Amministrazioni secondo le modalità  previste nell’allegato tecnico al presente atto.

 

Articolo 4

(Acquisizione dati)

 

Il MIUR, e le Regioni che intendono raccogliere e mantenere i dati degli studenti, si avvalgono dell’accesso ad un sistema unico  denominato  Unified Register”.

 Il sistema costituisce la base informativa per l’alimentazione dell’anagrafe nazionale e di quelle regionali.

Il sistema “Unified Register” verrà alimentato dalle scuole, su indicazione del MIUR, con i dati relativi all’istruzione, e dalle Regioni con i dati relativi all’istruzione e formazione professionale e all’apprendistato nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.

 

Articolo 5

(Validazione dei dati)

 

Il MIUR e le Regioni dopo aver acquisito i dati dalle Istituzioni scolastiche e degli Enti di Formazione, rendono disponibili i servizi dell'Anagrafe e garantiscono la correttezza dei dati anche mediante opportuni procedimenti di riscontro.

 

Articolo 6

(Informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti)

 

I percorsi scolastici e formativi dei singoli alunni, debbono essere presenti nell’Anagrafe e  sono individuati attraverso le seguenti tipologie di informazioni:

-   dati anagrafici;

-   istituzione scolastica  e classe frequentata negli anni scolastici;

-   indirizzo di studi prescelto;

-   frequenza scolastica;

-   esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento;

 

Articolo 7

(disposizioni transitorie)

 

In attesa della piena attuazione del presente accordo il MIUR e le Regioni continueranno a mantenere le rispettive anagrafi secondo le attuali modalità o a costituirle in tempi adeguati per la messa a regime del Sistema nazionale.

 

 

                               Il Segretario                                                    Il Presidente

                   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                          On. Dott. Raffaele Fitto