Conferenza Unificata


Parere sullo schema di Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. .


Parere sullo schema di Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

 

Rep. atti n.  54/CU del 25 maggio 2017

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nell’odierna Seduta del 25 maggio 2017,

 

 

VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) recante disposizioni sui veicoli eccezionali e relativamente ai trasporti in condizioni di eccezionalità;

 

VISTO il comma 6, dell’articolo 10 del decreto legislativo 285/92 ove si stabilisce che i trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle Regioni per la rimanente rete viaria;

 

VISTO l’articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione;

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2013, recante modifiche alle norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, relative all’esecuzione e all’attuazione del codice della strada ed in particolare in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole;

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi persistono difformità applicative da parte degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 10, comma 6 del nuovo codice della strada;

 

VISTO lo schema di Direttiva predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per superare le difformità applicative da parte degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 10 sopra citato, diramato con nota prot. DAR 6043 P-4.37.2.13 del 6 aprile 2017;

 

VISTE le note prot. DAR 6488 P-4.37.2.13 del 14 aprile 2017, e prot. DAR 6559 P-4.37.2.13 del 18 aprile 2017, con le quali sono state trasmesse le osservazioni allo schema di Direttiva, rispettivamente da parte della Regione Emilia Romagna e da parte della Regione Abruzzo.

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 8 maggio 2017, nel corso della quale le Regioni e l’UPI hanno espresso, in linea di massima il loro avviso, favorevole sul testo, con alcune osservazioni di carattere generale relative anche alla necessità che vengano destinate specifiche risorse umane e finanziarie per l’attuazione di quanto previsto nello schema di Direttiva e  con alcune richieste particolari, in gran parte ritenute accoglibili dal Ministero;

 

CONSIDERATO che nella riunione sopra citata sono state esaminate le richieste della Regione Lombardia, contenute in un documento consegnato nel corso della riunione stessa;

 

VISTA la nota prot. DAR 7526 P-4.37.2.13 in data 8 maggio 2017, con la quale è stato diramato il documento di osservazioni della Regione Lombardia e un elaborato della Regione Emilia Romagna, trasmesso quale modello di riferimento da assumere, in prospettiva, per tutte le Regioni;

 

VISTA la nota prot. DAR 7710 P-4.37.2.13 dell’11 maggio 2017 con la quale è stato trasmesso il documento dell’UPI;

 

VISTA la nota prot. DAR 7710 P-4.37.2.13 dell’11 maggio 2017 con la quale è stato altresì trasmesso il nuovo schema di Direttiva riformulato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti che tiene conto delle osservazioni e proposte di modifica espresse dalle Regioni e dall’UPI stessa;

 

VISTA la nota prot. DAR 8435 P-4.37.2.13 del 23 maggio 2017 con la quale è stato trasmesso il documento di osservazioni predisposto dall’ANCI;

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di direttiva in esame;

 

CONSIDERATO che l’ANCI ha espresso parere favorevole, con le osservazioni, le raccomandazioni contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante  (All.1), e con la condizione  di apportare al testo alcune modifiche indicate nel documento citato;

 

CONSIDERATO che l’UPI ha espresso parere favorevole sullo schema di Direttiva in esame, con  le osservazioni contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 2)

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.