Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull’esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo. (SALUTE)
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Rep. Atti n. 62/CSR del 29 aprile 2010
Nella odierna seduta del 29 aprile 2010:
VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il
compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione
del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTA l’Ordinanza
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 26 febbraio 2009 recante: “Disposizioni in materia di
conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale”, che,
all’articolo 3, comma 1, prevede che un apposito accordo Stato Regioni
definisca le modalità per il rilascio, di volta in volta da parte della Regione
o della Provincia autonoma di competenza, dell’autorizzazione alla esportazione
di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo;
VISTA la nota in data 14 dicembre
2009, con la quale Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ha trasmesso la proposta di
accordo in oggetto, che, in attuazione della predetta disposizione, è volta ad assicurare omogeneità sul
territorio nazionale delle modalità di rilascio dell’autorizzazione
all’esportazione di campioni di sangue cordonale per uso autologo;
CONSIDERATO che, in data 7 gennaio 2010, la proposta di
accordo di cui trattasi è stata inoltrata alle Regioni ed alle Province
autonome;
VISTA la nota in data 15 gennaio 2010, con la quale il
Ministero della salute, a seguito di ulteriori approfondimenti, ha proposto una
modifica da apportare al testo dello schema di accordo in precedenza inviato;
VISTA la nota in data 18 gennaio 2010 con la quale la
predetta proposta è stata inoltrata alle Regioni ed alle Province autonome;
RILEVATO che, nel corso
dell’incontro tecnico svoltosi il 15 febbraio 2010, i rappresentanti delle
Amministrazioni centrali interessate e quelli delle Regioni e Province autonome
hanno concordato alcune modifiche allo schema di accordo di cui trattasi;
VISTA la nota del 19 febbraio
2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la definitiva
versione della proposta di accordo in oggetto, che recepisce le modifiche
concordate nel corso della predetta riunione tecnica;
VISTA la lettera in data 23
febbraio 2010 con la quale la predetta definitiva versione della proposta di
accordo di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome;
ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome sulla predetta definitiva
versione della proposta di accordo inviata dal Ministero della salute in data
19 febbraio 2010;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome, nei seguenti termini:
Considerati:
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;
- la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante:
«Nuova disciplina delle attività trasfusionali
e della produzione nazionale degli emoderivati»;
- il decreto
ministeriale 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la
donazione di sangue e di emocomponenti», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85;
- il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli
per l'accertamento della idoneità del donatore di
sangue e di emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85 e sue successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 7 settembre 2000, recante
«Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi
prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000, n. 248;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
settembre 2000, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle
attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2000, n. 274;
- l'Accordo 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego
clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 settembre 2003, n. 227, ed in particolare le linee-guida
riportate nell'allegato al suddetto Accordo, di cui costituisce parte
integrante, che descrivono gli standard qualitativi ed operativi, coerenti con
gli standard internazionali, relativi alle strutture che effettuano procedure
di prelievo, conservazione, processazione e trapianto
di cellule staminali emopoietiche provenienti da donatore autologo
od allogenico o dalla donazione di cordone ombelicale;
- l'Accordo 23 settembre 2004 tra il Ministro della salute,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida
sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento, trattamento,
conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto»,
in attuazione dell'art. 15, comma 1 della legge 1 aprile 1999, n. 91;
- l'Accordo 5 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province
autonome in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche
presso registri e banche italiane ed estere;
- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, con cui e'
stata recepita la direttiva 2004/23/CE, sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza
per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
- l’Accordo del 29 ottobre 2009, tra Governo,
Regioni e Province autonome recante: “Requisiti organizzativi,
strutturali e tecnologici minimi per l’esercizio delle attività sanitarie delle
banche di sangue da cordone ombelicale”;
- il decreto ministeriale 18 novembre 2009, recante
“Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da
cordone ombelicale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009;
- il decreto 18 novembre 2009 recante “Disposizioni in
materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale
per uso autologo – dedicato”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del
31 dicembre 2009;
- l’Ordinanza del Ministro della salute dell'11 gennaio 2002,
«Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale»,
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2002, n.
- l'Ordinanza del Ministro della salute 4 maggio 2007,
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2007, n. 110, prorogata con successive Ordinanze
del 29 aprile 2008, Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2008, n. 117, del 19 giugno
2008, Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2008, n. 151;
Considerato che:
- nelle citate Ordinanze, fermo restando il rilascio da
parte del Ministero della salute dell’autorizzazione all’importazione ed
esportazione di cellule staminali da sangue cordonale ai fini di trapianto per
uso sia autologo che allogenico secondo la normativa
vigente, era
stata consentita l’esportazione, ai fini
di conservazione, di campioni di sangue cordonale autologo,
prevedendo le modalità per il rilascio di autorizzazione all’esportazione da
parte del Ministero della salute;
Considerati:
- la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti”, in particolare l’articolo 35, comma 14;
- l’Ordinanza del 26 febbraio 2009 recante
“Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del
cordone ombelicale”, Gazzetta
Ufficiale 10 marzo 2009, n.
57, ed in particolare l’art. 3, che, al comma 1,
prevede che l’autorizzazione alla esportazione di campioni di sangue da
cordone ombelicale è rilasciata di volta in volta dal regione o dalla provincia
autonoma di competenza, sulla base di modalità da definire con Accordo Stato
Regioni,
Tenuto conto degli Standard nazionali ed internazionali
elaborati da:
IBMDR: Italian Bone
Marrow Donor Registry, sportello unico per la ricerca e reperimento di
cellule staminali emopoietiche presso registri e banche
italiane ed estere;
WMDA: World Marrow Donor Association, associazione
internazionale per l’interscambio di cellule staminali per trapianto
emopoietico;
FACT-NetCord: Fondazione per l’accreditamento
della terapia cellulare e network internazionale delle banche di sangue
cordonale;
JACIE: Joint
Accreditation Committee ISCT (International Society for Cellular Therapy) e
EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation);
EFI:
European Federation for Immunogenetics;
ASHI:
American Society for Histocompatibility and Immunogenetics;
Considerato che:
- la conservazione del sangue da cordone ombelicale donato
per uso allogenico a fini solidaristici rappresenta un interesse primario per
il Servizio Sanitario Nazionale ed è consentita presso le strutture pubbliche
ad esso dedicate;
- è anche consentita, presso le strutture pubbliche, la
conservazione di sangue del cordone ombelicale per uso “dedicato”, ovvero
conservato esclusivamente per quel bambino o per quella famiglia, nella quale
già esiste una patologia o il rischio di avere ulteriori figli affetti da
malattie geneticamente determinate, riconosciuti essere suscettibili di un
utilizzo scientificamente fondato e clinicamente appropriato di cellule
staminali da sangue cordonale;
- la conservazione del sangue cordonale per un possibile
futuro uso personale (autologo), per la mancanza di
protocolli terapeutici specifici su detto uso e di dati scientifici a sostegno
di questa ipotesi in ordine, fra l'altro, alla funzionalità delle cellule dopo
conservazione per molti anni o decenni, alla continuità ed affidabilità nel
tempo dei programmi di conservazione, è ancora oggi gravata da rilevanti
incertezze in ordine alla capacità di soddisfare eventuali esigenze
terapeutiche future;
Ritenuto necessario definire modalità per il rilascio di
autorizzazione all’esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per
uso autologo ai fini della conservazione presso banche
operanti all’estero;
SI CONVIENE CHE
1. Il presente accordo si applica esclusivamente al sangue
contenuto all’interno del cordone ombelicale e non ad altra tipologia di
cellule o tessuto.
2. L’esportazione di campioni di sangue cordonale ad uso personale (autologo) per la conservazione presso banche operanti all’estero è
autorizzata dalla Regione o Provincia Autonoma, che, secondo le proprie
esigenze organizzative e operative, individuerà la struttura deputata al
rilascio della autorizzazione medesima, sulla base di modalità operative
omogenee, come riportato a titolo esemplificativo nell’Allegato 1 - diagramma
di flusso.
3. La struttura deputata al rilascio della
autorizzazione medesima consegna ai diretti interessati il modulo di
richiesta di cui all’Allegato 2, il modulo informativo per il counselling (sulla raccolta e conservazione del sangue
cordonale) di cui all’Allegato 3 e il
materiale informativo prodotto dal Ministero della salute sul tema “Uso appropriato del sangue del
cordone ombelicale”, reperibile sul sito www.salute.gov.it.
4. La richiesta di autorizzazione all’esportazione di
campioni di sangue da cordone ombelicale è presentata dai soggetti diretti
interessati, compilata conformemente al modulo di cui all’allegato 2 al
presente accordo, entro
i 10 giorni lavorativi precedenti la data di spedizione del campione di sangue
cordonale (o data presunta del parto).
A tale richiesta vengono allegati:
- i referti dei marcatori infettivologici
dell’epatite B, C, e dell’HIV, (HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV1-2), eseguiti
sul siero materno nell’ultimo mese di gravidanza, presso un laboratorio
accreditato nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- il modulo informativo per il counselling
(sulla raccolta, conservazione e utilizzo delle cellule staminali da sangue di
cordone ombelicale) di cui all’Allegato 3 al presente accordo, debitamente
compilato e sottoscritto;
- i dispositivi di prelievo e le relative certificazioni di
conformità;
- procedure
di prelievo e di confezionamento del campione fornite dalla Banca estera presso
la quale verrà conservato il campione.
5. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la struttura
all’uopo individuata dalla Regione o Provincia autonoma verifica:
- la
negatività ai marcatori infettivologici
eseguiti sul siero materno nell’ultimo mese di gravidanza;
- l’avvenuto counselling
attraverso la somministrazione del modulo informativo (Allegato 3) e
l’attestazione della comprensione da parte della madre/ genitori delle
informazioni in esso contenute;
- la rispondenza dei dispositivi e delle procedure di
prelievo ai requisiti previsti dalle normative vigenti, ivi inclusi quelli in
materia di sicurezza degli operatori;
- la rispondenza delle procedure di confezionamento del
campione ai requisiti previsti in materia di spedizione e trasporto di
materiali biologici, nel rispetto delle normative vigenti.
6. L’autorizzazione
all’esportazione, di cui all’Allegato 4 – Parte A - al presente accordo, viene
allegata al campione di sangue cordonale al momento dell’invio.
7. Il personale sanitario della sala parto è tenuto a
comunicare alla struttura che ha rilasciato l’autorizzazione i dati contenuti
nel modulo di cui all’Allegato 4 - Parte B, relativi
all’effettuazione della raccolta, la conformità del confezionamento e
l’avvenuta consegna del campione per l’esportazione.
8. I costi relativi alla richiesta e al rilascio
dell’autorizzazione all’esportazione, alla raccolta, al trasporto e alla
conservazione presso banche operanti all’estero sono a carico dei soggetti
richiedenti diretti interessati.
9. Le Regioni e Province autonome stabiliscono, nella piena
autonomia gestionale, in base ai costi sostenuti relativamente alle
operazioni svolte per il rilascio dell’autorizzazione e la raccolta del
campione di sangue da cordone ombelicale,
il pagamento di una adeguata tariffa
da parte dei soggetti richiedenti.
10. Al fine di monitorare le attività di esportazione dei
campioni di sangue cordonale per uso personale (autologo),
-Ministero della Salute -
Dipartimento della Comunicazione e della Prevenzione
Direzione generale della Prevenzione sanitaria - Ufficio
VIII
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.
11. Le Regioni e le Province autonome avviano le necessarie
iniziative finalizzate a rendere operativo il presente Accordo dal 1 luglio 2010; nelle more del perfezionamento delle
predette iniziative sono osservate le indicazioni operative, di cui
all’articolo 3, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale del 26 febbraio 2009.
IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.
Dott. Raffaele Fitto