Conferenza Unificata


A) Schema di decreto di modifica del D.M 25 giugno 2012: recante "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3- ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito , con modificazioni , dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".(Codice sito:: 4.6/2012/43)


Parere sullo schema di decreto di modifica del D

 

 

Parere sullo schema di decreto di modifica del D.M. 25 giugno 2012 recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".

Parere ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.183.

Repertorio atti n.109/CU            del 26 settembre 2012

 

 

  LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nell’odierna seduta del 26 settembre 2012:

VISTA la legge 12 novembre 2011, n 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2012) e, in particolare, l’articolo 13, comma 2, il quale ha stabilito che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita questa Conferenza, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;

 

VISTO il D.M. 25 giugno 2012 recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”;

 

VISTO l’articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 recante: “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94”, il quale ha provveduto ad integrare il citato il decreto-legge n. 185/2008 con alcune modifiche in materia di certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione tra cui la riduzione a trenta giorni del termine per il rilascio obbligatorio della certificazione, l’equiparazione per le certificazioni rilasciate ai sensi del piano di rientro da deficit sanitari, nonché di quelle rilasciate ai sensi del codice degli appalti pubblici;

CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio legislativo, economia, con nota n. VARIE 2368/12448 del 3 settembre 2012, ha trasmesso lo schema di decreto di modifica del D.M. 25 giugno 2012 recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni" che è stato inviato, il 6 settembre 2012, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

 

 

 

CONSIDERATO che, ai fini del citato provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 13 settembre 2012, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare, mentre l’ANCI, nel dichiarare di condividere le disposizioni contenute nel provvedimento, ha chiesto che siano fatte salve le certificazioni rilasciate antecedentemente alle nuove regole procedurali e che sia previsto un termine più ampio di quello previsto (3 giorni lavorativi) dall’articolo 3, comma 8-bis, per la verifica della certificazione nel procedimento di cessione del credito ad una banca o ad un intermediario finanziario;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze hanno condiviso la prima osservazione, assicurando che saranno salvaguardate le certificazioni antecedenti alle modifiche introdotte dal decreto attraverso un riferimento nelle successive circolari esplicative, mentre, relativamente al secondo aspetto, hanno sostenuto l’opportunità non modificare la norma per evitare una eccessiva dilatazione dei tempi della procedura di cessione del credito alle banche o intermediari finanziari;

 

CONSIDERATO che, con nota del 25 settembre 2012, il Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio legislativo, economia, ha fatto pervenire una nuova formulazione del citato schema di decreto, integrato con l’inserimento dell’articolo 3, testo che è stato inviato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole con la raccomandazione di accogliere la proposta emendativa, contenuta in un documento che è stato consegnato (All.A), concernente il recepimento delle disposizioni relative al certificato di pagamento dei lavori pubblici;

- l’ANCI ha espresso parere favorevole con la richiesta che, nelle circolari esplicative del Ministero dell’economia e delle finanze, sia precisato che sono fatte salve le certificazioni avvenute antecedentemente alle nuove regole procedurali;

- l’UPI ha espresso parere favorevole;

 

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto della proposta delle Regioni, assicurando che sarà dato corso a quanto richiesto dall’ANCI;

 

 

                                       ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

sullo schema di decreto di modifica del D.M. 25 giugno 2012 recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni", trasmesso con nota del 25 settembre 2012 dal Ministero dell’economia e delle finanze nei termini di cui in premessa e dell’allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

 

 

Il Segretario                                                         Il Presidente

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                           Dott. Piero Gnudi