Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
|
Repertorio atti n. 226/CSR del 20 novembre 2008
nella seduta odierna del 20 novembre 2008;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
art. 2, comma 1, lett. b) che dispone che
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
art. 11, comma 7, che dispone che per il primo anno dall’entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo le risorse finanziarie di cui all’articolo 1,
comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’articolo
2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate secondo
priorità stabilite con accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni;
RITENUTA l’opportunità di procedere all’utilizzo
delle risorse in oggetto per promuovere attività, ivi compresa una campagna
straordinaria di formazione, di diffusione della cultura della salute e
sicurezza sul territorio nazionale;
CONSIDERATI gli esiti delle consultazioni con le
parti sociali;
VISTO lo schema di accordo trasmesso dal Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, pervenuto in data 11 novembre 2008 e diramato il 13 novembre 2008;
CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 18
novembre 2008, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo, con la
richiesta di chiarimenti sul punto 6), con riferimento agli interventi di
formazione non presenti nei percorsi regionali o provinciali, e con la
richiesta di soppressione del punto 7) perché in conflitto con le consuete
procedure di assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo;
CONSIDERATO altresì che, nella medesima sede, il
rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
si è riservato una verifica in merito;
VISTO lo schema di accordo, pervenuto dal Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota del 19 novembre 2008 e
diramato in pari data, nella riformulazione che riscontra positivamente le
osservazioni delle Regioni;
CONSIDERATO che, nella seduta odierna di questa Conferenza,
le Regioni e le Province autonome hanno espresso il proprio assenso all’accordo
in oggetto, nella formulazione del nuovo testo trasmesso dal Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali il 19 novembre 2008 e diramato
in pari data alle Regioni e alle Province autonome ;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna di questa
Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, nei termini di seguito riportati.
ATTIVITÀ
PROMOZIONALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO
1. Al fine di
diffondere la cultura della sicurezza e per la realizzazione di una campagna
straordinaria di formazione, le risorse di cui all’articolo 11, comma 7, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l’anno 2008 sono così ripartite:
Organismo |
Attività |
Risorse finanziarie |
Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali |
Campagna di comunicazione |
20.000.000,00 |
Regioni o province autonome Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia
Romagna Friuli
Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle
D’Aosta Veneto Provincia
di Trento Provincia
di Bolzano |
Attività di formazione |
30.000.000,00
747.000,00
214.000,00
476.000,00
990.000,00
4.294.000,00
922.000,00
1.911.000,00
972.000,00
5.110.000,00
1.057.000,00
125.000,00
2.403.000,00
1.359.000,00
604.000,00
1.167.000,00
2.374.000,00
599.000,00
78.000,00
3.613.000,00
405.000,00
580.000,00 |
2. La
ripartizione delle somme per attività di formazione a favore delle Regioni o
delle province autonome viene effettuata nella misura indicata tenendo conto,
in misura equivalente e combinata, del numero degli occupati secondo le
rilevazioni ISTAT per l’anno 2007 e della frequenza degli infortuni sul lavoro
per migliaia di assicurati secondo i dati INAIL relativi all’anno 2007.
3. L’onere di
cui alla precedente tabella fa carico al capitolo 7984 del bilancio di
previsione per l’esercizio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
4. Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali procede al trasferimento alle Regioni o alle province autonome delle
somme di cui al punto
5. Il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le Regioni e
province autonome e le parti sociali, procede alla campagna di comunicazione
per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, secondo le
seguenti priorità:
a) target di riferimento: prioritariamente datori di
lavoro, rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori dei settori
economici di cui alla lettera successiva;
b) settori economici a maggior rischio di incidenti e
malattie professionali: agricoltura, edilizia, trasporti;
c) mezzi di comunicazione: quelli a maggior incidenza
sui target di riferimento.
6. Le risorse
destinate alle Regioni o alle province autonome dovranno essere utilizzate per
interventi di formazione, progettati e/o realizzati anche dagli organismi
paritetici, non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario
titolo finanziati i cui obiettivi vengono definiti su base territoriale in
maniera coerente rispetto alle indicazioni provenienti dai comitati regionali
di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e rivolti principalmente a:
a) presidi, insegnanti e studenti delle scuole di
ogni ordine e grado;
b) lavoratori stranieri;
c) lavoratori con meno di due anni di esperienza
nell’esercizio delle proprie mansioni o attività;
d) lavoratori stagionali del settore agricolo;
e) datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del
codice civile e lavoratori autonomi;
f) rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.
7. Le Regioni
o le province autonome si impegnano a cofinanziare le attività di cui al punto
precedente attraverso un incremento delle somme ivi indicate in misura
percentuale non inferiore al 30 %.
8. Allo scopo
di monitorare l’avanzamento delle attività, ciascuna regione o provincia
autonoma redige un rapporto semestrale, a far data dalla approvazione
del presente accordo, di attuazione che verrà messo a disposizione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche Sociali ovvero, una volta
costituita, della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro.
Il Segretario Il
Presidente
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi On. Dott.
Raffaele Fitto