Conferenza Unificata
Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA). Codice sito: 4.4./2014/7 (Servizio I). Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Accordo tra Governo,
Regioni ed Enti locali sul documento recante: “Linee strategiche di intervento
in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle
reti territoriali.”
Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n. 76/CU
del 10 luglio 2014
Nella odierna seduta del 10 luglio 2014:
VISTO l’articolo 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che
VISTA la
legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: “Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in particolare i commi da
VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
recante: “Definizione delle norme
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.
VISTO il decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35 e in particolare l’articolo 52;
VISTA la legge 7
dicembre 2000, n. 383, recante: “Disciplina delle associazioni di promozione
sociale”;
VISTA la legge 11
agosto 1991, n. 266, recante: “Legge-quadro sul volontariato”;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante; “Disciplina
delle cooperative sociali”;
VISTO il decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: “Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale”;
VISTO il decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante: “Testo unico dell'apprendistato
a norma dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo
46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n.
VISTO l’Accordo in
sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione
di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite
in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre
2011 n. 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 26 settembre 2012;
VISTA l’Intesa in
sede di Conferenza unificata del 26 settembre 2012 sullo schema di decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante
l’adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione
dell’istruzione tecnico professionale, a norma dell’articolo 52 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2012, n. 35;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2013 recante: “Linee guida di cui all'articolo 52,
commi 1 e 2, della legge 4 aprile
2012 n. 35, contenente misure di semplificazione e di promozione
dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.)”.
VISTA l'Intesa in
sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 concernente le politiche per
l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri
generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti
territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno
2012, n. 92;
VISTO il Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre
2013, n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e in particolare l’articolo 14;
VISTO il Regolamento (CE) di esecuzione della Commissione
25 febbraio 2014, n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento n.
1303/2013;
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
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VISTO l’Accordo di partenariato 2014-2020
dell’Italia e in particolare l’Obiettivo tematico 10 “Investire
nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e
l’apprendimento permanente”;
CONSIDERATO che il citato Obiettivo tematico 10 prevede
che il sostegno all’Obiettivo stesso sarà prevalentemente assicurato
dall’apporto del Fondo sociale europeo-FSE e per gli interventi di
miglioramento delle competenze della forza lavoro anche dal Fondo europeo per
affari marittimi e pesca-FEAMP e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale- FEASR. Il Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR interverrà per
supportare interventi infrastrutturali dedicati al miglioramento della qualità
dei sistemi di istruzione e formazione;
CONSIDERATO, altresì, che i Piani operativi
nazionali-PON indirizzeranno i loro interventi verso azioni volte a sostenere
l’adeguamento dei sistemi per migliorarne qualità ed efficienza e per colmare i
divari territoriali e per l’implementazione di un sistema nazionale di
valutazione delle politiche e degli interventi e che i Piani operativi
regionali - POR interverranno relativamente alle competenze regionali in tutti
i risultati attesi con azioni dirette agli individui e ai sistemi;
CONSIDERATO
che la citata Intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n.
154/CU) ha previsto al punto c), l’istituzione di un
Tavolo interistituzionale sull’apprendimento permanente, con funzioni di
raccordo e monitoraggio degli interventi previsti, articolato in gruppi tecnici
di lavoro, in rapporto ai diversi ambiti e alle materie sull’apprendimento
permanente, con particolare riferimento all’istruzione, alla formazione
professionale, al lavoro;
CONSIDERATO che, a
seguito della prima riunione di insediamento e di successive riunioni tenutesi
il 21 maggio 2014 ed il 17 giugno 2014, detto Tavolo ha predisposto una bozza
di accordo e di documento concernente le “Linee strategiche di intervento in
ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle
reti territoriali”;
CONSIDERATO che detto
documento è stato esaminato, nel corso di una ulteriore riunione
tenutasi il 1° luglio 2014, nel corso della quale è stato condiviso il testo
con alcuni perfezionamenti;
CONSIDERATO che, sempre il 1° luglio 2014, si è tenuto un
incontro del Tavolo interistituzionale con le Parti sociali le quali hanno
proposto una integrazione al testo nella parte relativa al contributo delle
Parti sociali stesse nell’ambito dell’apprendimento permanente e del sistema
integrato delle reti territoriali;
CONSIDERATO che il testo
definitivo dell’accordo e del documento, contenente le integrazioni concordate nell’ultima
riunione del Tavolo e nell’incontro con le Parti sociali del 1° luglio 2014, è
stato diramato, il 7 luglio 2014, ai Ministeri interessati, alle Regioni ed
agli Enti locali;
CONSIDERATO che, nel
corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al
perfezionamento dell’accordo in questione;
ACQUISITO, quindi, nel corso dell’odierna seduta di questa
Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;
Il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, L’ANCI
E L’UPI
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, il Ministero
dell’Istruzione dell’università e della ricerca,
il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Locali si impegnano:
- a dare attuazione al presente Accordo, con la quale sono approvate le
linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento
permanente e all’organizzazione delle reti territoriali, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;
- a demandare ad un successivo
atto la definizione di standard minimi relativi all’integrazione dei servizi di
istruzione, formazione e lavoro e all’organizzazione delle reti
territoriali;
- a demandare al Tavolo interistituzionale
istituito presso