Conferenza Stato Regioni
Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria per gli anni 2014, 2015, 2016", di cui all’articolo 9, comma 2, dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016. (SALUTE)
|
Rep. Atti n. 15/CSR
del 2 febbraio 2017
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 2 febbraio 2017:
VISTO l’articolo 4,
comma 1 del decreto legislativo
VISTO l’articolo 9 del Patto per la Salute
2014-2016 di cui all’Intesa Rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014 ed, in
particolare, i commi 2 e 4 i quali prevedono che:
“2. Le Regioni convengono che gli accordi per
la compensazione della mobilità interregionale:
- prevedono la valorizzazione dell’attività
sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella
regione in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa
massima nazionale definita sulla base della normativa vigente;
- individuano e regolamentano, ai sensi del
DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere
riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori
espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente
indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di
specifici dispositivi ad alto costo.
Detti accordi devono essere approvati dalla
Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio
programmati”;
“4. In sede degli accordi di cui ai
precedenti commi 2 e 3, sarà possibile individuare volumi, tipologia e modalità di remunerazione aggiuntiva relative
all’ espianto e trasporto degli organi per il trapianto, alla ricerca e
prelievo midollo osseo e CSE midollari, nonché modalità di compensazione dei
costi dei ricoveri ospedalieri erogati, da unità operative e/o strutture
pediatriche espressamente individuate, alla casistica di età pediatrica ad
elevata complessità assistenziale oggetto di mobilità, nella misura in cui
siano riconosciuti diversi da quelli
della casistica generale”;
VISTO l’art. 15 comma 14 del decreto – legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, modificato dall'art. 49, comma 2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e,
successivamente, dall'art. 1, comma 574, lett. a) e b), della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
VISTA la nota del 30 novembre 2016 con cui il
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha
trasmesso la documentazione relativa alla compensazione della mobilità sanitaria, approvata il 24
novembre 2016, ai fini del perfezionamento di un apposito Accordo in sede di Conferenza
Stato - Regioni;
VISTA la nota dell’Ufficio
di Segreteria della Conferenza in data 1 dicembre 2016 di diramazione del
documento in parola;
VISTA la nota del 30 gennaio 2017 della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con la quale è stata
trasmessa la versione definitiva del testo, che fa seguito a quanto concordato
nella suddetta riunione tecnica, diramata, in pari data, dall’Ufficio di
Segreteria della Conferenza;
ACquisito, nel corso della seduta, l'assenso
del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Sancisce accordo
tra
il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti
termini:
CONSIDERATO il documento di indirizzi per il successivo Accordo in Conferenza Stato
Regioni ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Patto per la salute 2014-2016
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2 luglio
2015;
CONSIDERATO che l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, al fine di analizzare le
ricadute dell’Accordo sul valore delle prestazioni dell'Ospedale medesimo, ha
richiesto al Ministero della Salute l'attivazione della Conferenza dei servizi,
svoltasi in data 25 gennaio 2017, a seguito della quale è stata ritenuta
opportuna una integrazione al testo del documento di cui sopra, riconoscendo
una maggiorazione tariffaria per le prestazioni prodotte all’interno di filiere
di attività specifiche, per il triennio di validità dell’Accordo;
VALUTATO
che per tutti gli Ospedali pediatrici sono stati rappresentati limiti
nell’attuale sistema DRG in ambito pediatrico circa il corretto riconoscimento
dell’attività prodotta, rispetto ai quali, nell’ambito della Commissione
nazionale tariffe, sono in atto approfondimenti specifici, al fine di
introdurre le modifiche necessarie, da rendere operative sin dal 2017;
SI CONVIENE
sul documento “Accordo interregionale
per la compensazione della mobilità sanitaria - Versione in vigore per le
attività degli anni 2014 - 2015 - 2016”, Allegato sub A), parte integrante del
presente Accordo.