Conferenza Stato Regioni
Accordo Stato - Regioni in materia di criteri per la verifica del programma sperimentale per la libera professione intramuraria, (SALUTE)
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Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 bis) della legge 3 agosto
2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri per la
verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero -
professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete.
Nell’odierna seduta
del 19 febbraio 2015:
VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 120 e
successive modifiche ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di
attività libero-professionale ed altre norme in materia sanitaria;
VISTO,
in particolare, l’articolo 1, comma 4, che prevede tra l’altro che :
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le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i
policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico,
provvedano, entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli
spazi disponibili e che si renderanno disponibili in conseguenza
dell'applicazione delle misure previste dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e
successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività libero professionale,
comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese
nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le
strutture esterne e gli studi professionali;
-
sulla base della ricognizione, le Regioni e
le Province autonome possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente
dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire,
tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non
accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti
pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per
l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione
intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e
idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del
collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni;
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le Regioni e le Province autonome nelle quali
siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli
spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare,
limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma
sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via
residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai
sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis)
del presente comma, previa sottoscrizione di una
convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda
sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le autorizzazioni di cui al comma
3 dell'art. 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cessano al 31 dicembre 2012.
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le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico
gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività
libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto
esercizio;
VISTO l’ articolo 1, comma 4-bis, che
prevede, tra l’altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano verificano il programma sperimentale per lo svolgimento della attività
libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in
rete di cui al comma 4 del medesimo articolo, entro il 28 febbraio 2015,
mediante criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano;
VISTO,
altresì, l’articolo 1, comma 7, che
stabilisce, tra l’altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni normative di cui alla citata
legge 120 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni sull’esercizio
dell’attività libero professionale intramuraria, anche mediante l'esercizio di
poteri sostitutivi;
VISTA la nota in data 13 gennaio 2015, diramata in data 23 gennaio 2015, con la
quale il Ministro della salute ha inviato il provvedimento indicato in
oggetto al fine del perfezionamento del prescritto accordo;
VISTA la nota, pervenuta in data 4 febbraio
2015 e diramata in data 9 febbraio 2015, con la quale il Direttore generale
alla sanità e alle politiche sociali della Regione Emilia – Romagna, nel far
presente che la medesima Regione ha emanato, mediante Deliberazione di Giunta
regionale del 2 agosto 2013, proprie linee guida al fine di disciplinare
l’attività libero professionale intramuraria nelle strutture del Servizio
sanitario regionale, ha formulato una proposta emendativa alla proposta di
accordo in parola;
RILEVATO che, nel
corso della riunione tecnica svoltasi in data 12 febbraio 2015, i
rappresentanti del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome
hanno concordato talune modifiche allo schema di accordo di cui trattasi;
VISTA la nota in data
16 febbraio 2015, diramata in pari data con richiesta di assenso tecnico, con
la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva del
provvedimento in parola, che recepisce gli emendamenti concordati nel corso
della predetta riunione tecnica;
ACQUISITO, nel corso dell’ odierna seduta di
questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sotto indicati:
RITENUTO di dover disciplinare i criteri per la verifica del programma
sperimentale di cui sopra, quale strumento a disposizione delle Regioni per dare
piena attuazione ai principi sanciti in materia;
SI CONVIENE
Art. 1
1. Le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano verificano il programma
sperimentale autorizzato in via residuale per lo svolgimento della attività
libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in
rete ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 s.m.i. “Disposizioni
in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in
materia sanitaria”, entro il 28 febbraio 2015, con i criteri di cui all’ Aallegato 1 che è parte integrante del presente Accordo.
2. In
caso di verifica positiva, la Regione o la Provincia autonoma, ponendo
contestualmente termine al programma sperimentale di cui al comma 1, può
consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o
azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma
sperimentale, lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria
presso gli studi professionali collegati in rete.
3. Qualora
nel corso della verifica emerga che al programma sperimentale non è stata data
completa attuazione per inadempienza da parte dell'ente o azienda del Servizio
sanitario regionale, in ordine alle modalità tecniche di collegamento in rete
di cui al punto 2 dell’allegato 1 al decreto del Ministro della salute 21
febbraio 2013 “Modalita'
tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto
all'organizzazione dell'attivita' libero
professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis)
della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.60 del 12 marzo 2013,
provvede la Regione o Provincia autonoma interessata. La Regione o Provincia
autonoma procede alla verifica del programma sperimentale entro un anno
dall’adozione dei provvedimenti necessari per superare l’inadempienza
dell’azienda.
4. L’
attività autorizzata cessa all’esito della verifica negativa.
Allegato 1
Le Regioni e le Province autonome verificano
il programma sperimentale di cui al comma 4, art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 120 s.m.i. “Disposizioni
in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in
materia sanitaria” mediante i seguenti criteri:
1. Verifica
dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione annuale tra il professionista
interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, secondo lo schema tipo
approvato con accordo rep Atti/CSR 60 del 13 marzo 2013 sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
2. verifica
dell’avvenuta attivazione dell’infrastruttura di rete per il collegamento in
voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e lo studio
del professionista con le modalità tecniche di realizzazione individuate dal
Decreto del Ministro della salute 21 febbraio 2013 “Modalità tecniche per la
realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione
dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive
modifiche ed integrazioni”;
3. verifica
che il servizio di prenotazione sia effettuato esclusivamente mediante
l’infrastruttura di rete e che, attraverso la medesima siano stati inseriti e
comunicati in tempo reale alla azienda sanitaria competente i dati di cui all’art. 1, comma 4, lettera
a-bis), secondo periodo della legge 3
agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni;
4. verifica
che siano state adottate dall’azienda le misure per le emergenze assistenziali
o per il malfunzionamento del sistema, definite dalla Regione ai sensi del
citato art. 1, comma 4, lettera a-bis), fermo restando il rispetto delle
disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi
pagamenti;
5. verifica
che i sistemi e i moduli organizzativi e tecnologici adottati, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consentono il controllo dei
volumi delle prestazioni libero-professionali, e accertamento che gli stessi,
globalmente considerati, non abbiano superato quelli eseguiti nell'orario di
lavoro;
6. verifica
che la strumentazione adottata assicuri la tracciabilità della corresponsione
di qualsiasi importo per il pagamento di prestazioni direttamente all’ ente o
azienda del Servizio sanitario nazionale e che sia stata acquisita con oneri a
carico del professionista titolare dello studio;
7. verifica
che siano definiti, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in
sede di contrattazione integrativa aziendale, gli importi da corrispondere a
cura dell'assistito, ai sensi di quanto previsto dall’art.1 comma 4 lettera c)
della legge 120/2007 e s.m.i. ;
8. verifica
che negli studi professionali collegati in rete, accanto a professionisti
dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario
nazionale, non operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati
del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di
esclusività, salvo che sia stata concessa dall’azienda o dall’ente deroga nel
rispetto delle disposizioni adottate dalla Regioni ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, lettera f) della legge 120/2007 e s.m.i.