Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il personale delle Regioni e delle Province autonome assegnato, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, all'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI)
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Repertorio atti n

Repertorio  atti n. 138/CSR del 29 luglio 2010

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

nell’odierna seduta del   29 luglio  2010

 

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO l’articolo 12, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha istituito la  Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed ha previsto, al comma 4, “l’inclusione di personale delle Regioni e delle Province autonome nel contingente della Segreteria, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o province autonome di provenienza”;

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale ha previsto, all’articolo 10, comma 2, che “La Segreteria della Conferenza Stato-Regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico,  personale delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle Amministrazioni di appartenenza”;

 

VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 22 luglio 2003 che dispone che “L’Ufficio di Segreteria è articolato in sei servizi ed una Segreteria tecnica ai quali sono preposti dirigenti statali o regionali, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

 

VISTO  l’articolo 7, comma 1, del predetto decreto 22 luglio 2003, il quale ha previsto che “il contingente del personale dell’Ufficio di Segreteria è fissato in ottantasei unità delle quali, fino alla metà, appartenenti ai ruoli organici delle Regioni e delle Province autonome e per la restante parte del personale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303”;

 

VISTO l’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in forza del quale “per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 … la Presidenza provvede, d’intesa con l’amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.”;

 

VISTO l’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che prevede, per il personale dirigenziale, che “Il procedimento per la valutazione è ispirato al principio della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente di valutazione di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.”;

 

CONSIDERATO che, sin dalla sua costituzione, presso l’Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, opera personale dirigenziale e non dirigenziale sia regionale che statale;

 

VISTA la nota in data 15 giugno 2010, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane - ha inviato, per l’esame di questa Conferenza, la proposta di accordo indicata in oggetto, diramata in pari data, volta ad omogeneizzare lo status del personale sia statale, sia delle Regioni e delle Province autonome in servizio presso l’Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, struttura generale della medesima Presidenza;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 21 luglio 2010,  a seguito dell’ esame degli emendamenti contenuti nel documento consegnato dalle Regioni nella seduta della Conferenza Stato - regioni  dell’8 luglio 2010 e del documento consegnato, nella medesima seduta, dal rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, sono state concordate modifiche al testo inviato il 15 giugno 2010;

 

VISTA la nuova stesura del provvedimento elaborata nel corso della predetta riunione tecnica e diramata il 23 luglio 2010;   

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, pervenuta il 29 luglio 2010, con la quale si esprime avviso favorevole al testo dell’accordo diramato il 23 luglio 2010; 

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome nel testo diramato con nota del 23 luglio 2010;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

 

PREMESSO CHE :

 

- Governo, Regioni e Province autonome, nel comune intento di rafforzare il ruolo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche contribuendo, in uno spirito di leale collaborazione, al soddisfacimento delle esigenze di organizzazione e di buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza medesima, concordano circa la necessità che detto Ufficio si avvalga, in relazione alle proprie esigenze di servizio ed entro i limiti previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche di personale appartenente ai ruoli organici delle Regioni e delle Province autonome, che sia in possesso di qualificate capacità e competenze professionali;

- per rafforzare la funzionalità del predetto Ufficio di Segreteria e rendere più agevole l’acquisizione di personale idoneo appartenente ai ruoli organici delle Regioni e delle Province autonome, è necessario che sia assicurata al citato personale, assegnato ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una reale ed effettiva condizione di parità di trattamento, rispetto al corrispondente personale dello Stato, chiamato a prestare servizio presso il medesimo Ufficio, e ciò anche al fine di una più uniforme applicazione dei principi che informano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

- è necessario, altresì, valorizzare il ruolo del personale con qualifica dirigenziale delle Regioni e delle Province autonome assegnato al più volte citato Ufficio di Segreteria della Conferenza, assicurando, tra l’altro, un adeguato processo di valutazione delle prestazioni rese dal predetto personale, in coerenza con le direttive generali e con gli obiettivi assegnati all’Ufficio;

 

SI CONVIENE CHE:

 

PERSONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE

 

1.  L’Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano può avvalersi per le prestazioni di livello non dirigenziale, entro i limiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche di personale “di prestito”, in posizione di distacco, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, proveniente dalle Regioni e Province autonome, in possesso di specifiche capacità e competenze professionali e da esse assegnato per l’espletamento dei compiti istituzionali del predetto Ufficio.

 

2. Fermo restando il rapporto di dipendenza organica del suddetto personale con le Amministrazioni di rispettiva appartenenza, cui compete disporre i relativi provvedimenti di assegnazione, l’Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è legittimato,  in analogia  a quanto avviene per il restante personale comandato presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad esercitare nei confronti del medesimo personale i poteri gerarchici (direttivo e disciplinare nonché gestionale) spettanti al datore di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali in quanto attinenti alla sfera operativa per lo svolgimento della prestazione, ivi comprese le determinazioni relative all’articolazione dell’orario di lavoro e alle modalità di raggiungimento degli obiettivi di attività.

 

3. Dalla data del presente accordo al personale di cui trattasi si applica in via analogica la medesima disciplina relativa alla gestione del rapporto di lavoro e il trattamento economico accessorio previsto per il personale  comandato presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

4. Resta fermo che la spesa per la corresponsione delle competenze fisse del trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare comprensivo della tredicesima mensilità, progressione economica orizzontale, R.I.A., eventuali assegni ad personam) spettante al medesimo personale è a carico delle rispettive Amministrazioni di provenienza. Gli oneri per il trattamento economico accessorio sono a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

5. La posizione di assegnazione del personale delle Regioni e Province autonome presso l’Ufficio di Segreteria, da rinnovarsi di anno in anno, cessa in ogni caso al venir meno delle esigenze di servizio che tale posizione hanno determinato, ovvero qualora venga meno l’assenso del personale interessato.

 

6. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con qualifica non dirigenziale delle Regioni e Province autonome già in servizio presso la Segreteria della Conferenza Stato Regioni alla data del presente Accordo.

 

PERSONALE CON QUALIFICA  DIRIGENZIALE

 

1. L’atto di conferimento dell’incarico al personale con qualifica dirigenziale destinato in servizio presso l’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato Regioni è adottato dall’amministrazione di appartenenza ed è modulato sulla base delle funzioni e della durata del relativo incarico che il dirigente andrà a svolgere presso l’ufficio di Segreteria. A tal fine il Direttore del citato Ufficio comunica preventivamente all’amministrazione di appartenenza del dirigente le funzioni che il medesimo dovrà svolgere e la relativa durata.

 

2. La retribuzione di risultato è corrisposta sulla base della verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, fissati dal Direttore della Segreteria della Conferenza Stato Regioni, e dei compiti istituzionali e la valutazione della professionalità e delle competenze dei dirigenti di cui trattasi con le modalità, i criteri e la procedura vigente per la valutazione dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine i risultati della suddetta procedura sono comunicati annualmente dall’Ufficio di Segreteria alle Regioni e Province autonome di appartenenza.

 

3. Preventivamente al conferimento dell’incarico con apposita Convenzione da stipularsi tra il direttore dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato  Regioni e le singole Regioni e Province autonome interessate sono definite le modalità per garantire ai suddetti dirigenti una retribuzione di posizione parte variabile e di risultato non inferiori a quelle attribuite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  ai dirigenti che svolgono funzioni di livello corrispondente e che conseguono medesima valutazione.

 

4. Resta fermo che lo svolgimento dell’incarico presso l’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato Regioni non costituisce titolo per il conferimento di analogo incarico da parte della Regione di appartenenza al momento della cessazione del distacco.

 

5. Gli incarichi in essere cessano entro il 31 dicembre 2010 al fine dell’applicazione della disciplina ivi contenuta. In caso di mancata adozione dei relativi atti entro il suddetto termine di scadenza il personale dirigente rientra nell’amministrazione di provenienza.

 

 

                              IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE

                  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                            On.le  Dott. Raffaele Fitto