Conferenza Stato Regioni


Intesa sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE di ripartizione delle quote a destinazione vincolata di cui all’articolo 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (Legge di stabilità 2015). (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (quota indistinta AIDS e Hanseniani)


Intesa ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di ripartizione delle quote a destinazione vincolata di cui all’articolo 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

 

Rep. Atti n.    33/CSR         del 19 febbraio 2015                                        

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 19 febbraio 2015:

 

VISTO l’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni, deliberi annualmente l’assegnazione in favore delle Regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone, in via generale, che l’adozione dei piani di settore in materia di tutela della salute aventi rilievo ed applicazioni nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle Regioni avvenga previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni;

 

VISTO l’articolo 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone che “a decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti:

a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»;

b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»;

c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»;

d) dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

e) dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»,

confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard”;

VISTO il comma 563 della medesimo articolo della suddetta legge, che prevede che, qualora alla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi, le disposizioni di cui al comma 560 non siano ancora state applicate, anche gli importi relativi all’anno 2014 confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e vengano ripartiti tra le Regioni e Province autonome applicando i criteri del sopra citato comma 560;

 

CONSIDERATO che, al momento dell’entrata in vigore della legge in argomento, non è stato perfezionato alcuno dei riparti inerenti le tematiche oggetto delle norme sopra elencate relativi all’anno 2014;

 

VISTA la lettera del  27 gennaio 2015, con la quale il Ministro della salute, ha trasmesso la proposta di deliberazione CIPE di ripartizione delle quote a destinazione vincolata di cui all’articolo 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

 

VISTA la nota in data 2 febbraio 2015, con la quale la proposta di deliberazione CIPE di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome, chiedendo alla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, di far pervenire l’assenso tecnico sulla proposta in parola, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico;

 

VISTA la nota del 6 febbraio 2015, con la quale la suddetta Regione Veneto, ha comunicato l’assenso tecnico favorevole sulla proposta di riparto in parola;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE in esame, Allegato sub A, parte integrante del presente atto; 

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di ripartizione delle quote a destinazione vincolata di cui all’articolo 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da Allegato sub A, parte integrante del presente atto.