Conferenza Unificata
Delibera della Conferenza Unificata che individua la Regione Marche quale Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi. (SVILUPPO ECONOMICO – ECONOMIA E FINANZE). (Codice sito: 4.12/2014/27 -Servizio IV). Delibera ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
Delibera della Conferenza,
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, che individua la Regione Marche quale Regione sul cui territorio
il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi
regionali e dei consorzi di garanzia fidi.
Rep. Atti n. 139/CU del 13
novembre 2014
LA
CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna Seduta del 13 novembre 2014
VISTA la legge 23 dicembre
1996, n.662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e, in
particolare l’articolo 2, comma 100, lettera a) che dispone la costituzione di
un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale Spa per assicurare
parzialmente i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle
piccole e medie imprese;
VISTO il decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112 che, all’articolo 18, comma 1, lettera r) dispone che sono
riservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del
Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre
1996, n.662 sopra indicato e che, con delibera della Conferenza, sono
individuate le Regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento
alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva
fidi di cui all’articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n.385;
VISTO l’atto della
Conferenza del 26 luglio 2001 (Rep. Atti n.486) con il quale si disciplinano le
procedure e si indicano le modalità con le quali le regioni interessate possono
richiedere la limitazione dell’intervento del Fondo di garanzia prevista
dall’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, stabilendo che a tale richiesta sia allegata una dettagliata relazione
tecnica;
VISTA la nota della Regione Marche
del 20 ottobre 2014 con la quale si provvede a trasmettere la deliberazione
della Giunta regionale del 6 ottobre
2014, corredata dalla prescritta relazione tecnica relativa al sistema delle
garanzie per le piccole e medie imprese nella regione Marche, con particolare
riferimento all’intervento pubblico e alle risorse messe a disposizione,
corredata delle informazioni richieste dall’atto della Conferenza del 26 luglio
2001 sopra indicato, diramata con nota prot. CSR 4288
P-4.23.2.12 del 27 ottobre 2014;
CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta regionale delle
Marche sopra citata si chiede alla Conferenza di assumere la delibera volta a
limitare, nel territorio della Regione stessa, l’intervento del Fondo di
garanzia alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi iscritti nel
registro delle imprese di una o più province della regione, per le operazioni
di importo fino a 150.000,00 euro;
CONSIDERATO che la Regione
Marche, con la delibera della Giunta sopra indicata, ha fatto presente che la
richiesta di limitazione del Fondo è estesa all’operatività per portafogli di
cui all’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;
VISTI gli esiti della
riunione tecnica convocata per il giorno 5 novembre 2014, nel corso della quale
la Regione Marche ha fornito al Ministero dello sviluppo economico i chiarimenti
richiesti in merito alla scelta della Giunta regionale di prevedere che la
limitazione dell’intervento del Fondo di Garanzia sia estesa anche
all’operatività per portafogli di cui all’articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n.214;
CONSIDERATO che il Ministero
dello sviluppo economico, a conclusione della riunione tecnica sopra indicata, non
ha formulato osservazioni in merito alla richiesta della Regione Marche nei
termini riportati nella delibera della Giunta regionale sopra citata e che il
Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso il proprio nulla osta
all’assunzione della delibera stessa;
VISTI gli esiti dell’odierna
Seduta, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha confermato
quanto espresso nel corso della riunione tecnica sopra citata, esprimendo
dunque il proprio nulla osta in merito all’assunzione della delibera in esame, ricordando
l’avvertenza espressa in sede tecnica che la scelta effettuata dalla Regione trovi
fondamento nell’effettiva capacità del sistema regionale di garanzia di
supportare, anche in assenza di un intervento diretto del Fondo di garanzia, le
piccole e medie imprese marchigiane nell’accesso al credito;
CONSIDERATO che le Regioni e
gli Enti locali hanno espresso il proprio assenso all’accoglimento della
richiesta della Regione Marche e all’assunzione della delibera in esame
DELIBERA
nei termini di cui in
premessa, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, di
individuare la Regione Marche quale
Regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento
alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi, per le
operazioni di importo fino a 150.000,00 euro e di estendere tale limitazione
all’operatività per portafogli di cui di cui all’articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n.214 .