Conferenza Unificata


Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare".


Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee di indirizzo per l’affidamento familiare”.

 

Rep. Atti n.      123/CU del 25/10/2012          

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nell’odierna seduta del 25 ottobre 2012:

 

VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

 

VISTA la legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni sul “Diritto del minore ad una famiglia”, ed, in particolare, gli articoli 2 e seguenti che disciplinano l’istituto dell’affidamento per i minori temporaneamente privi di un idoneo ambiente familiare;

 

VISTA la nota in data 12 aprile 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del perfezionamento di un accordo in sede di Conferenza Unificata, il documento in oggetto, che, in data 26 aprile 2012, è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome, alle Autonomie locali ed alle Amministrazioni centrali interessate;

 

VISTA la nota congiunta pervenuta il 16 maggio 2012, con la quale il Coordinamento Commissione politiche sociali delle Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno comunicato l’assenso tecnico sul documento indicato in oggetto;

 

VISTA la nota in data 24 maggio 2012, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto di inserire nello schema di Accordo una clausola di invarianza finanziaria;

 

VISTA la lettera del 19 luglio 2012, con la quale il Ministero della salute ha avanzato una serie di osservazioni al predetto documento;

 

VISTA la lettera del 18 ottobre 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una nuova versione della proposta di Accordo in parola, che tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero della salute, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

CONSIDERATO che tale nuova versione, con lettera del 22 ottobre 2012, è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

 

CONSIDERATO che, con nota congiunta pervenuta il 23 ottobre 2012, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso sull’anzidetta nuova versione parere tecnico favorevole;

 

ACQUISITO nell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e delle Autonomie locali;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

 

CONSIDERATO che:

 

-          per l’efficace implementazione della legge, risulta utile definire indicazioni unitarie che, raccogliendo i saperi e le esperienze dei territori, permettano di qualificare l’importante istituto dell’affidamento familiare su tutto il territorio nazionale;

-          il documento in oggetto è stato predisposto dalla cabina di regia del progetto “Un percorso nell’affido”, presieduta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituita dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, del Coordinamento Nazionale dei Servizi Affido (CNSA), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’UPI, dell’ANCI e del Centro Nazionale di Documentazione Analisi dell’Infanzia e dell’Adolescenza;

 

 

SI CONVIENE:

 

Art. 1

 

Il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali convengono sulla necessità di dare promozione e diffusione alle Linee di indirizzo per l’affidamento familiare, Allegato sub A), parte integrante del presente atto.

 

 

Art. 2

 

Le linee di indirizzo sono affidate ai territori per la validazione nei contenuti e nella metodologia. Il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali convengono sulla necessità di attivare entro due anni dal presente Accordo un percorso congiunto di monitoraggio sull’applicazione e di confronto sugli esiti.

 

 

Art. 3

 

Alle attività previste dal presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

                            IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     Dott. Piero Gnudi