Conferenza Unificata
Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare". |
Rep. Atti n. 123/CU del 25/10/2012
Nell’odierna seduta del 25 ottobre
2012:
VISTO
l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare,
il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce
accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione
attività di interesse comune;
VISTA la legge n.
184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni sul “Diritto del
minore ad una famiglia”, ed, in particolare, gli articoli 2 e seguenti che
disciplinano l’istituto dell’affidamento per i minori
temporaneamente privi di un idoneo ambiente familiare;
VISTA la
nota in data 12 aprile
2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato,
ai fini del perfezionamento di un accordo in sede di Conferenza Unificata, il
documento in oggetto, che, in data 26 aprile 2012, è stato trasmesso alle
Regioni e Province autonome, alle Autonomie locali ed alle Amministrazioni
centrali interessate;
VISTA la nota congiunta pervenuta il 16 maggio 2012, con la quale il Coordinamento
Commissione politiche sociali delle Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno comunicato l’assenso
tecnico sul documento indicato in oggetto;
VISTA la nota in data 24 maggio 2012, con la quale il Ministero
dell’economia e delle finanze ha chiesto di inserire
nello schema di Accordo una clausola di invarianza
finanziaria;
VISTA la lettera del 19 luglio 2012,
con la quale il Ministero della salute ha avanzato una serie di
osservazioni al predetto documento;
VISTA la lettera del 18 ottobre
2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una nuova versione della proposta di Accordo in
parola, che tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero della
salute, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
CONSIDERATO che tale nuova versione,
con lettera del 22 ottobre 2012, è stata diramata alle Regioni e Province
autonome ed alle Autonomie locali;
CONSIDERATO che, con nota congiunta
pervenuta il 23 ottobre 2012, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso
sull’anzidetta nuova versione parere tecnico favorevole;
ACQUISITO
nell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome e delle Autonomie locali;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali, nei
seguenti termini:
CONSIDERATO che:
-
per l’efficace implementazione della legge, risulta utile definire
indicazioni unitarie che, raccogliendo i saperi e le esperienze dei territori,
permettano di qualificare l’importante istituto dell’affidamento familiare su
tutto il territorio nazionale;
-
il documento in oggetto è stato predisposto dalla cabina di regia del
progetto “Un percorso nell’affido”, presieduta dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e costituita dai rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, del
Coordinamento Nazionale dei Servizi Affido (CNSA), della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, dell’UPI, dell’ANCI e del Centro Nazionale
di Documentazione Analisi dell’Infanzia e dell’Adolescenza;
SI CONVIENE:
Art. 1
Il Governo, le Regioni, le Province
Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali convengono sulla necessità
di dare promozione e diffusione alle Linee di indirizzo
per l’affidamento familiare, Allegato sub A), parte integrante del presente
atto.
Art. 2
Le linee di indirizzo
sono affidate ai territori per la validazione nei
contenuti e nella metodologia. Il Governo, le Regioni e le Province autonome e
le Autonomie locali convengono sulla necessità di attivare entro due anni dal
presente Accordo un percorso congiunto di monitoraggio sull’applicazione e di
confronto sugli esiti.
Art. 3
Alle attività previste dal presente
Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE