Conferenza Unificata
Schema di accordo in sede di Conferenza Unificata concernente l'attuazione delle norme di semplificazione contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (A.S 3194), approvato il 4 aprile 2012. |
Accordo
tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l’attuazione coordinata delle
misure previste dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito dalla legge 4
aprile 2012, n. 35.
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
Repertorio atti n. 59/CU del 10 maggio 2012
LA CONFERENZA
UNIFICATA
Nella odierna seduta del 10 maggio 2012:
VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in
particolare, il comma 2, lett. c), in base al quale questa Conferenza promuove
e sancisce accordi tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le
Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze
e svolgere in collaborazione le attività di interesse comune;
VISTO il
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: “Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo” convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35;
VISTI l’articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante: “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005” e l’articolo
20-ter della 15 marzo legge 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”, che prevedono la sottoscrizione di accordi
tra Governo, Regioni, Province autonome e Autonomie locali anche ai fini del
coordinamento delle rispettive competenze normative e per lo svolgimento di
attività di interesse comune in tema di semplificazione;
VISTO, altresì,
l’articolo 19 della legge 11 novembre 2011, n. 180 recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”
che prevede il ricorso ad accordi ed intese in Conferenza Stato-Regioni, al
fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in
materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di
ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo
svolgimento dell’attività d’impresa sul territorio nazionale, previa
individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle
iniziative sperimentali adottate dalle Regioni e dagli Enti locali;
PREMESSO che:
-
il decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35 ha introdotto
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, la cui
attuazione rende necessario concordare precisi adempimenti a carico di Stato,
Regioni e Province Autonome, ed Autonomie locali, secondo una tempistica
stringente, strutturata in un cronoprogramma condiviso, volto a conseguire con
la massima sollecitudine gli obiettivi di semplificazione amministrativa e di
sostegno allo sviluppo ivi previsti;
-
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella
seduta del 22 febbraio 2012, ha espresso la propria posizione sul decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, aderendo alle finalità generali del provvedimento e
sottolineando, al contempo, la necessità che l’impianto normativo debba, per la
sua stessa effettività, sviluppare ogni utile sinergia tra tutti i livelli di
governo;
-
la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, nella stessa seduta, ha evidenziato che diventa
assolutamente fondamentale che le misure attuative previste nel decreto-legge
n. 5 del 2012 maturino nell’ottica della massima
condivisione istituzionale, proponendo al Governo la sottoscrizione di un
accordo generale strutturato secondo le previsione dell’articolo 9 del decreto
legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e, per quanto riguarda il
coordinamento delle rispettive legislazioni, ai sensi dell’articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131;
-
la Conferenza Unificata, nel parere del 22 febbraio 2012, sul
disegno di legge di conversione in legge del citato decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, ha condiviso un metodo di lavoro finalizzato a sancire un accordo
generale tra Governo, Regioni e Province autonome ed enti locali, per
l’attuazione delle misure ivi previste;
RITENUTO, pertanto,
di dover procedere alla sottoscrizione di un accordo, nei termini e per le finalità
assunte e condivise da questa Conferenza nel sopra citato parere, e che tale
accordo debba costituire la cornice entro la quale attuare anche gli specifici
meccanismi concertativi previsti dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, agli
articoli 3, 4, 12,
14, 15, 23, 25, 44;
VISTA la nota n. 100/GAB-U del 3 aprile 2012 con la quale l’Ufficio di
Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ha
trasmesso lo schema di accordo in oggetto, che è stato diramato alle Regioni ed
agli Enti locali, in data 5 aprile 2012,
ai fini del perfezionamento in sede di questa Conferenza;
CONSIDERATO che,
per l’esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione
tecnica per il giorno 23 aprile 2012 nel corso della quale sono stati condivise
alcune modifiche al testo dell’accordo e, in particolare, è stato definito il
contenuto dell’articolo 6 concernente: “Banca
dati integrata”;
VISTA la nota
n. 121/gab-J del 26 aprile 2012, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministro
per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, ha inviato la nuova
stesura del testo dell’accordo, che è stato diramato, il 2 maggio 2012, alle
Amministrazioni statali interessate, alle Regioni, all’ANCI ed all’UPI;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti locali;
SANCISCE IL
SEGUENTE ACCORDO
tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome, l’ANCI e l’UPI nei termini sotto indicati
Articolo 1
(Raccordo per l’esercizio
coordinato delle funzioni in materia di semplificazione)
1.
Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, l’ANCI e l’UPI condividono la
necessità di sviluppare le politiche di liberalizzazione e di semplificazione
amministrativa come elementi portanti per il rilancio e lo sviluppo economico
del Paese. In questo quadro, le parti sono consapevoli della necessità di
integrare le rispettive azioni normative e amministrative in ragione
dell’assetto multilivello delineato dalla Costituzione. Si impegnano, pertanto,
a condividere le politiche per la semplificazione, secondo le modalità e i
termini previsti dal presente accordo.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, il Governo si impegna a ad approfondire
congiuntamente e preventivamente con Regioni, Province autonome, ANCI e UPI i
contenuti dei provvedimenti attuativi degli articoli 3, 12 e 14 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo;
3.
In relazione ai provvedimenti attuativi dell’articolo 1, commi 1, 3 e 4 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e dell’articolo 3 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, laddove emergano profili di stretta connessione con i
provvedimenti attuativi del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
dalla legge 4 aprile 2012, n.35, il Governo si impegna a approfondire
congiuntamente preventivamente il contenuto essenziale con Regioni, Province
autonome ANCI e UPI, al fine di garantire il raccordo con la legislazione
regionale vigente ed in itinere nelle materie interessate dai decreti
richiamati ed assicurare la tutela dell’unità giuridica ed economica, ai sensi
dell’art. 120, comma 2, della Costituzione.
4.
Le parti concordano nel ritenere che il processo di semplificazione non possa
prescindere dall’ attuazione delle previsioni del Codice dell’amministrazione
digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), anche al fine di dare
attuazione alla riforma dello sportello unico attività produttive.
5.
In relazione all’attuazione dei commi 2 e 3 il Governo si impegna a informare
le parti sull’andamento dei lavori delle altre sedi di confronto istituite su
tematiche connesse all’oggetto del presente accordo, in modo da pervenire a
soluzioni coerenti.
Articolo 2
(Determinazione
delle misure di semplificazione condivise)
1. Il sistema di
collaborazione, valutazione e individuazione delle misure per la
semplificazione dei procedimenti finalizzato all’attuazione del decreto-legge
n. 5 del 2012, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4
aprile 2012, n.35, nonché del presente
accordo è realizzato mediante il Tavolo
istituzionale.
2. Il Tavolo
istituzionale è istituito, nell’ambito della Conferenza Unificata, entro 15
giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ed è composto, con
designazioni da acquisirsi in sede di Conferenza Unificata, da:
a)
3 rappresentanti designati dal Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;
b)
3 rappresentanti designati dal Ministro per lo sviluppo
economico;
c)
3 rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome;
d)
2 rappresentanti
designati dall’ANCI;
e)
1 rappresentante
designato dall’UPI .
3. Il Tavolo si
avvale di un Nucleo tecnico che è istituito entro 20 giorni dalla sottoscrizione
del presente accordo ed è composto da esperti designanti da ciascuna delle
rappresentanze di cui al comma 2.
4. Ai fini della
determinazione delle misure di semplificazione di cui all’articolo 12, commi 2,
4 e 5, del decreto-legge n 5 del 2012, il Tavolo di cui al comma 3 individua i
procedimenti prioritari da sottoporre a
misure di semplificazione, secondo i seguenti criteri:
a) i procedimenti
di natura complessa per i quali siano presenti consistenti ostacoli alla
regolare conclusione (ovvero tempi particolarmente lunghi se comparati con
quelli di altri Paesi dell’Unione europea);
b) i procedimenti
con importanti connessioni tra le competenze regionali e locali e le competenze
dell'amministrazione statale, al fine di un loro miglioramento;
c) le tipologie di
procedimenti, anche interni, nei quali si riscontra con maggiore frequenza ed
intensità il mancato rispetto dei termini di conclusione;
d) le tipologie di
procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri amministrativi
per cittadini e imprese;
e) i procedimenti
nei quali le soluzioni tecnologico-informatiche sono particolarmente atte a
rafforzare l'interoperabilità tra amministrazioni e l'interconnessione tra i
procedimenti.
5. Per ognuno dei
procedimenti è prevista un’analisi specifica, anche avvalendosi della
misurazione degli oneri, l’ individuazione delle criticità e delle misure di
semplificazione.
6. Per lo
svolgimento delle attività di cui al presente accordo sono consultate le
associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative
a livello nazionale ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo,
nonché Unioncamere.
7.Ai fini
dell’attuazione del presente accordo, il Tavolo istituzionale e il nucleo
tecnico si raccordano con gli organismi
di cooperazione interistituzionali istituiti da norme di legge e di
regolamento.
8. Il Tavolo
istituzionale e il Nucleo tecnico non comportano nuovi o maggiori oneri
finanziari per le amministrazioni.
Articolo 3
(Modalità e tempi
di attuazione)
1. Al fine di dare
attuazione a quanto previsto dall’articolo 12 con riferimento ai commi 2, 4 e 5 le parti individuano il percorso di
confronto e di attuazione di cui ai commi seguenti, finalizzato al migliore
coordinamento delle attività.
2. Le parti
prendono atto che l’individuazione delle diverse categorie di attività
sottoposte a regime autorizzatorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del
citato decreto-legge n. 1 del 2012, è propedeutica all’adozione dei regolamenti
di semplificazione dei procedimenti di cui all’articolo 12, comma 2,
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012,
n.35. Tenuto conto che l’emanazione dei regolamenti ai sensi del decreto
liberalizzazioni, da un lato, e decreto semplificazioni, dall’altro, è soggetta
allo stesso termine del 31 dicembre 2012, appare necessario:
a)
individuare entro 45 giorni, rilevanti gruppi di attività
oggetto degli interventi di semplificazione al fine di consentire la rapida
attivazione degli strumenti per attuare l’articolo 12 del decreto-legge n 5;
b)
attivare, entro 15 giorni dalla individuazione di cui alla
lettera a), il sistema di collaborazione, valutazione e individuazione delle
misure per la semplificazione dei procedimenti, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 3 del presente accordo;
c)
completare, entro cinque mesi, l’individuazione delle materie
oggetto della semplificazione e delle attività di cui all’ art. 12, anche
tenendo conto dell’analisi dei procedimenti effettuata in sede di recepimento
della direttiva servizi;
d)
completare, entro il 1 dicembre 2012, il processo di
collaborazione, valutazione e individuazione delle misure per la
semplificazione dei procedimenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2
del presente accordo, con riferimento a tutti i procedimenti individuati come
oggetto delle politiche di semplificazione.
Articolo 4
(Semplificazione e
coordinamento dei controlli sulle imprese)
1. In attuazione di
quanto disposto dall’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
dalla legge 4 aprile 2012, n.35 e
dall’articolo 1, comma 2, del presente accordo, le parti condividono la
necessità di coordinare le rispettive azioni in tema di controlli sulle
imprese, e relativi adempimenti burocratici, nel rispetto dei principi di
semplicità e proporzionalità rispetto all’effettiva tutela del rischio.
2. Le parti
concordano di procedere alla razionalizzazione, semplificazione e coordinamento
dei controlli sulle imprese, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012,
n.35, in base ai principi e ai criteri di cui al comma 4 dello stesso articolo,
e in particolare nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20-ter della
legge 15 marzo legge 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.
3. In applicazione del comma 2, il Governo, secondo la procedura
indicata dall’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
dalla legge 4 aprile 2012, n.35, emana i
regolamenti ivi previsti nelle sole materie di competenza statale.
4. In coerenza con
quanto previsto al comma 2, il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti locali, mediante intesa in
sede di Conferenza Unificata, adottano le Linee guida, di cui all’art. 14,
comma 5, del d.l. n. 5 del 2012, al fine di conformare le attività di controllo
nelle materie di loro competenza ai principi di cui al comma 4 del medesimo
art. 14.
Articolo 5
(Misurazione degli oneri)
1. Le parti
predispongono in modo condiviso il programma 2012-2015 per la riduzione degli
oneri gravanti sulle pubbliche amministrazioni.
2.Le parti, in coerenza con gli
obiettivi stabiliti a livello di Unione europea, predispongono in modo
condiviso il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi
dei procedimenti e degli oneri regolatori, ivi inclusi gli oneri
amministrativi, gravanti su cittadini e imprese, curandone il raccordo con il
programma di cui al comma 1. Il programma individua le aree di regolazione, i
tempi, le metodologie di intervento, nonché gli strumenti di verifica dei risultati.
3. Le parti predispongono in modo condiviso il programma 2012-2015 per
la riduzione degli oneri gravanti sulle pubbliche amministrazioni
4.Le parti concordano sul rafforzamento delle attività di misurazione
in corso in vista dell’obiettivo di ridurre entro il 31 dicembre 2012 di almeno
il 25% gli oneri nelle aree di regolazione misurate. Le parti si avvalgono
altresì delle attività di misurazione a supporto della realizzazione delle
finalità di cui al presente accordo.
5. In attuazione del principio di compensazione di cui all’art. 8 della
legge n. 180 del 2011, le parti, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti,
approfondiscono congiuntamente le metodologie e i criteri per la stima dei
costi amministrativi derivanti dagli oneri introdotti o eliminati e avviano le
relative attività.
Articolo 6
(Banca dati integrata)
1.Le parti del presente accordo
avviano entro 30 giorni uno specifico studio al fine di costruire una Banca
dati unica di tutti i procedimenti amministrativi e degli adempimenti relativi
alle attività economiche, articolata su base regionale. Le parti individuano
meccanismi per introdurre obblighi di comunicazione delle informazioni sulla
banca dati a carico di tutte le pubbliche amministrazioni garantendo che le
stesse siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei
provvedimenti amministrativi originali.
2. La
banca dati di cui al comma 1, consultabile in modalità pubblica e gratuita, è
finalizzata anche a dare piena attuazione al Registro informatico degli
adempimenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’Amministrazione Digitale”, nonché alle previsioni di cui
all’articolo 6, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 70/2011), agli articoli
9, comma 2 e 11, comma 2 della L. 180/2011 e del D.P.R. 7 settembre 2010, n.
160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive).
3. La
banca dati rende disponibili informazioni, anche ai fini delle attività di
misurazione degli oneri amministrativi, relativamente alle procedure adottate
dai diversi livelli di governo in tutto il territorio nazionale e ai fini del
coordinamento dei controlli sulle imprese di cui all’articolo 14 del decreto-legge
n. 5/2012.
Il Segretario
Il Presidente
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Dott. Piero Gnudi