Conferenza Unificata


Parere, ai sensi dell'art.2, comma 3, e dell'art.9, comma1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo di Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.


SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2004

Parere, ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

 

 

 

Repertorio n. 126/CU del 5 ottobre 2017                   

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

nell’odierna seduta del 5 ottobre 2017

 

 

VISTA la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi;

 

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), e, in particolare, l’art. 17, che delega il Governo ad adottare disposizioni per l’attuazione della richiamata direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino generale della disciplina normativa riguardante gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, contenuta nella parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 

VISTO lo schema di decreto legislativo in epigrafe, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2017, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza con nota DAGL n. 8669 del 2 agosto 2017, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota DAR n. 12712 dell’8 agosto 2017;

 

CONSIDERATO che, dopo la prima riunione interlocutoria del 14 settembre 2017, nella riunione tecnica del 27 settembre 2017, è stato esaminato e discusso un articolato documento di osservazioni e proposte emendative presentato dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché un documento presentato dall’UPI;

 

VISTO il successivo documento perfezionato di osservazioni e proposte emendative delle Regioni e delle Province autonome, diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 15231 del 2 ottobre 2017;

 

VISTO il prospetto conclusivo dell’istruttoria tecnica svolta, diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 15351 del 4 ottobre 2017, recante le proposte emendative delle Regioni e delle Province autonome e dell’UPI, e le valutazioni di accoglibilità espresse dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole, condizionato all’accoglimento integrale delle proposte presentate (allegato 1);

- l’UPI ha espresso parere favorevole, condizionato all’accoglimento degli emendamenti già presentati in sede tecnica (allegato 2);

- l’ANCI si è associata al parere espresso dall’UPI;

- il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso un parere non favorevole alla modifica dell’articolo 6 “clausola finanziaria”, considerata ultronea, perché la relazione tecnico-finanziaria attesterebbe già che gli oneri derivanti dalle attività istruttorie, autorizzative e di controllo sono coperti da tariffa, per cui la modifica richiesta all’articolo 6 dovrebbe essere già compresa dalla relazione tecnica;

- il rappresentante delle Regioni e delle Province autonome ha espresso comunque un parere favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti presentati, anche nel caso di mancato accoglimento dell’emendamento all’art. 6;

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo in epigrafe, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2017, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza con nota DAGL n. 8669 del 2 agosto 2017, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota DAR n. 12712 dell’8 agosto 2017.