Conferenza Stato Regioni


Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso , di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Legge di delegazione europea 2015. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.




Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso , di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.

Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.lgs.28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 56/CSR del 20 aprile 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 20 aprile 2017:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il cui art. 119 prescrive l’obbligo di inserire la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione;

VISTO il Regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

VISTO il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

VISTA la legge 12 agosto 2016 n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea, e in particolare, l’articolo 5;

VISTO l’art. 2 del d. lgs 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

VISTO il provvedimento in titolo, pervenuto il 17 marzo 2017 con nota di accompagnamento n. 3756 e diramato un data 21 marzo con nota 5064;

VISTO l’ulteriore testo del provvedimento, bollinato dalla RGS, pervenuto il 22 marzo 2017 con nota prot. 3957;

VISTA la diramazione effettuata il 22 marzo 2017, con nota prot. n. 5113;

VISTI gli esiti della riunione del 31 marzo 2017, dove è stato dato un consenso di massima al decreto, salvo il punto della relativa efficacia di cui all’articolo 8, che è stato rimesso alla valutazione politica;

VISTO lo svolgimento della seduta del 6 aprile 2017 nella quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno chiesto il rinvio del provvedimento;

VISTA l’iscrizione del provvedimento alla successiva seduta di Conferenza Stato – Regioni;

VISTO lo svolgimento dell’odierna seduta, nella quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno condizionato l’espressione del parere favorevole ad una serie di proposte di modifica contenute in un documento consegnato in seduta (All.1);

VISTA la replica del Rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, pur accogliendo le condizioni espresse, si è riservato di rivolgere le proposte di modifica ai Ministeri concertanti secondo le rispettive competenze ed ha sottolineato che il ruolo dell’Ispettorato repressione frodi è predeterminato nei criteri di esercizio della delega dall’art. 5, comma 3, lett. b), della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015, nei termini di cui in premessa.