Conferenza Stato Regioni
Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)" |
Accordo tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la
diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 .
Repertorio Atti n.140/CSR del 25 luglio 2012
Nella odierna seduta del 25 luglio 2012:
VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito
di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTA la
legge 8 ottobre n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;
VISTO in
particolare l’articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010, il quale attribuisce
alle Regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi
nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario
nazionale, la facoltà di prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da
specialisti o strutture accreditati;
RITENUTO
che la locuzione “specialisti o strutture accreditate” utilizzata dalla
disposizione citata per l’individuazione dei soggetti che potranno affiancare
il Servizio sanitario nazionale nell’attività diagnostica, debba essere
interpretata come riferita a soggetti specificamente riconosciuti dalle regioni
per il rilascio della certificazione di DSA;
RITENUTO
necessario fornire criteri qualitativi utili all’individuazione di specialisti
e strutture che offrano garanzie nello svolgimento dell’attività diagnostica,
ai fini del riconoscimento da parte delle Regioni;
RITENUTO
necessario, altresì, fornire criteri per lo svolgimento dell’attività
diagnostica che contemperino le esigenze del Servizio sanitario nazionale e
quelle delle istituzioni scolastiche in ordine alla tempestività della
certificazione di DSA ed agli elementi conoscitivi che devono esservi riportati
per consentire agli insegnanti di svolgere adeguatamente i compiti loro
assegnati dalla legge n. 170 del 2010 ed agli alunni/studenti con DSA di fruire
dei benefici e delle tutele che la stessa legge garantisce loro;
VISTO l’articolo 7, comma 3, della citata legge n. 170/2010
il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, è istituito presso il Ministero stesso un Comitato
tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA;
PRESO ATTO del risultato dell’attività svolta dal Comitato
tecnico scientifico sui DSA istituito dal Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca con decreto del 14 dicembre
VISTO il
documento della Consensus Conference
sui Disturbi specifici di apprendimento svoltasi presso l’Istituto Superiore di
Sanità il 6 e 7 dicembre 2010 nell’ambito del Sistema Nazionale delle Linee
Guida;
VISTE le note del 9 marzo e dell’11 aprile 2012, con le
quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha
provveduto a trasmettere una proposta di accordo concernente l’argomento
indicato in oggetto, che è stata diramata, in data 11 aprile 2012, alle Regioni
e alle Province autonome;
CONSIDERATO che, nella
riunione, a livello tecnico, tenutasi il 19 giugno 2012, i rappresentanti delle
Regioni hanno proposto alcune modifiche al testo, riferite agli articoli
1, commi 1, 2 3 e 4; all’articolo 2, commi 1 e 4 e all’articolo 3; inoltre, il
rappresentante del coordinamento interregionale della salute ha rappresentato
la necessità di rivedere il sistema di accreditamento delle strutture che
possono diagnosticare i DSA.;
CONSIDERATO che, al riguardo, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con nota del 20 giugno
RILEVATO che il provvedimento è stato
iscritto alla seduta di questa Conferenza del 21 giugno 2012, che non si è
tenuta;
VISTA la nota pervenuta il 16 luglio e diramata il 17 luglio
2012, con la quale il Coordinamento interregionale salute ha inviato un
documento di proposte emendative sul provvedimento in parola;
CONSIDERATO che al riguardo, ai fini dell’ulteriore esame
del testo dell’accordo, è stata convocata una riunione tecnica il 23 luglio
2012 nella quale sono state esaminate le proposte emendative delle Regioni,
nonchè le osservazioni fatte pervenire dal Ministero della salute, in merito
alle richieste delle Regioni;
CONSIDERATO altresì che, nella medesima sede tecnica, è
stata accolta la richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze di
inserire alla fine del comma 4 dell’articolo 1, la clausola di salvaguardia
finanziaria: “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
CONSIDERATO altresì che, a conclusione dell’incontro, è stata
condivisa la formulazione definitiva dell’accordo che il Ministero
dell’istruzione ha fatto pervenire il 24 luglio 2012 e che è stato trasmesso,
in pari data, alle Regioni ed alle Province autonome;
RILEVATO che nella odierna seduta di
questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole al
perfezionamento dell’accordo nella versione concordata nella riunione tecnica
del 23 luglio 2012 e diramata in data 24 luglio 2012;
ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano:
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano nei termini sotto indicati;
Art.
1
Attivazione
del percorso diagnostico
1. Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono e
raccomandano che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso
diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della
scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall’articolo 3, comma 2,
della legge n. 170/2010, e in esito alle procedure di riconoscimento precoce,
di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.
2. Le
Regioni e le Aziende sanitarie si impegnano ad adottare le misure organizzative
che consentono di attivare tempestivamente la consultazione per DSA.
3. I
servizi pubblici e i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8 quinquies del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i. effettuano il percorso diagnostico
e il rilascio delle certificazioni in coerenza con le indicazioni della Consensus Conference. La diagnosi di DSA
deve essere prodotta in tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e
delle modalità di valutazione previste, quindi,
di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni
terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi
agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è
prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno
in cui ciò avviene.
4. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal
Servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle
certificazioni in tempi utili per l’attivazione delle misure didattiche e delle
modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il
completamento dell’iter diagnostico
superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di
istruzione, le Regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono prevedere percorsi specifici per
l’accreditamento di ulteriori soggetti privati ai fini dell’applicazione
dell’art 3 comma 1 della legge n.170 del 2010, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art.
2
Criteri
qualitativi per l’individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio della
diagnosi
1. Ai
soli fini del rilascio delle diagnosi di DSA, gli specialisti e le strutture
per poter essere accreditati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 170/2010,
devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
- documentata
esperienza nell’attività diagnostica dei DSA;
-
disponibilità di un’équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri
infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri
professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età;
-
dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica
clinica dei DSA (2007-2009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati
della Consensus Conference dell’Istituto Superiore di Sanità, in merito:
a)
alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei
criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle
competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle
competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
b)
alla formulazione della diagnosi. A questo fine, la diagnosi clinica deve
essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle
raccomandazioni della Consensus Conference (2007-2009) e del suo aggiornamento,
nonché della Consensus Conference dell’ISS;
c)
alla multidisciplinarietà.
2. Le
Regioni fissano le modalità per verificare nel tempo il mantenimento dei
requisiti previsti nel presente articolo.
3. Nelle
more del completamento, da parte delle Regioni, delle procedure di
accreditamento di ulteriori soggetti privati o di percorsi diagnostici, le
Regioni individuano misure transitorie per ovviare ad eventuali carenze o
ritardi da parte dei servizi pubblici o accreditati dal SSN, al fine di
consentire agli alunni e studenti con DSA di usufruire delle misure previste
dalla legge n. 170/2010.
Art.
3
Elementi
della certificazione di DSA
1. La
certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico è stato effettuato secondo quanto previsto
dalla Consensus Conference e deve
essere articolata e formalmente chiara. E’ necessario il riferimento ai codici
nosografici (attualmente, tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi
evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche dell’ICD-10) e alla dicitura
esplicita del DSA in oggetto (della Lettura e/o della Scrittura e/o del
Calcolo).
2. La
certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una
programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del
soggetto e preveda l’applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La
menzione della categoria diagnostica non
è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano
appropriate per il singolo soggetto. A
tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli
elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più
precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di
debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e
facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.
3. Il
profilo di funzionamento è di norma aggiornato:
– al
passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque, di norma, non prima di
tre anni dal precedente;
– ogni
qualvolta sia necessario modificare l’applicazione degli strumenti didattici e
valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su
iniziativa della famiglia.
4. Al
fine di semplificare l’iter procedurale della certificazione, con particolare
riguardo alla fase di ricezione della documentazione da parte delle istituzioni
scolastiche, nonché di rendere uniformi modalità e forme di attestazione della
diagnosi su tutto il territorio nazionale, si fornisce, allegato al presente
Accordo, un modello di certificazione ai fini dell’applicazione delle misure
previste dalla legge n. 170/2010, per essere utilizzato dalle strutture
preposte
5. La certificazione
di DSA - su richiesta della famiglia - è trasmessa, ove possibile, per via
telematica alla scuola, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Il Segretario Il Presidente
Cons.