Conferenza Stato Regioni
Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. (SALUTE) |
Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante
disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie
nell’esercizio delle loro funzioni.
Rep. Atti n. 156/CSR
del 6 settembre 2018
Nella
odierna seduta del 6 settembre 2018:
VISTO l’articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO lo schema di disegno
di legge indicato in oggetto, pervenuto in data 10 agosto 2018 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio
dei Ministri nella seduta dell’8 agosto 2018;
VISTA la nota del 27 agosto 2018, con la quale l’Ufficio di Segreteria di
questa Conferenza ha diramato il suddetto provvedimento ai Ministeri
interessati, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, con
contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 5 settembre 2018;
VISTA la nota in data 4 settembre 2018,
diramata a cura di questa Segreteria in pari data, con cui sono state trasmesse
le osservazioni delle Regioni allo schema di disegno di legge in epigrafe;
CONSIDERATO che nel corso della riunione
tecnica tenutasi il 5 settembre, le Regioni hanno condiviso lo schema di provvedimento,
nella versione pervenuta dal DAGL, con conseguente superamento di gran parte
delle osservazioni formulate;
CONSIDERATO altresì che, nel corso dell’odierna seduta di questa
Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno
espresso avviso favorevole sullo
schema di disegno di legge in
oggetto con la richiesta contenuta nel documento allegato A al presente Atto,
di cui ne costituisce parte integrante;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
nei termini di cui in premessa sullo schema di
disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti
le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.