Conferenza Unificata


Intesa, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98 e della Sentenza della Corte Costituzionale n.211/2016 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “Programma di interventi per la sicurezza stradale. Piano riparto risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”.


 

Intesa, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98 e della Sentenza della Corte Costituzionale n.211/2016 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “Programma di interventi per la sicurezza stradale. Piano riparto risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”.

 

Rep. Atti n. 139/CU   del 13 dicembre 2018

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nell’odierna Seduta del 13 dicembre 2018

 

VISTO l’articolo 20 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” che, al comma 1, disciplina la riprogrammazione degli interventi del Piano della sicurezza stradale, stabilendo che, a seguito di una ricognizione con tutti i soggetti beneficiari, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e del 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale stesso (PNSS), cofinanziati con la legge 23 dicembre 1999, n.488 e, ove risultino interventi non ancora avviati, dispone la revoca dei finanziamenti e dei relativi impegni di spesa;

 

CONSIDERATO che lo stesso articolo 20 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 sopra citato prevede, al comma 2, che le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione, in cofinanziamento, di un Programma di interventi di sicurezza stradale concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali;

 

CONSIDERATO che il successivo comma 4 dello stesso articolo 20 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 ha stabilito che il Programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte delle Regioni, a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell’importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità;

 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 481 del 29 dicembre 2016, sul cui schema si è espressa favorevolmente la Conferenza Unificata nella Seduta del 22 dicembre 2016 (Rep. Atti 152/CU);

 

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, diramato in data 10 dicembre 2018, prot. DAR 17281 P-4.37.2.13, con il quale si ripartiscono risorse pari, complessivamente, a 4.117.498,76 di euro, in parte quali residui di stanziamento delle risorse del 2017 e in parte quali stanziamenti per l’anno 2018, mantenendo i medesimi criteri di riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano indicati nel precedente decreto 29 dicembre 2016, n.481;

 

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame specifica che si è ritenuto di destinare una quota fissa pari a 50.000 euro per ciascun ente territoriale ed una quota variabile, calcolata in proporzione al costo sociale dei pedoni e dei ciclisti morti e feriti per incidente stradale in ciascun ente territoriale, riferiti ai dati di incidentalità rilevati dall’ISTAT, relativi agli anni 2015-2017;

 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 12 dicembre 2018, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa e il Ministero dell’economia e delle finanze ha formulato alcune richieste emendative all’articolo 5 dell’Atto Aggiuntivo alla Convenzione allegata allo schema di decreto in esame, che sono state ritenute accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dagli Enti territoriali;

 

CONSIDERATO che L’ANCI, nel corso della riunione tecnica sopra indicata, nel esprimere l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa, ha formulato alcune osservazioni di carattere generale volte a rendere più efficienti le procedure di assegnazione delle risorse, anche prevedendo l’assegnazione diretta degli stanziamenti alle città metropolitane;

 

VISTO il nuovo schema di provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che accoglie le richieste emendative del Ministero dell’economia e delle finanze, diramato in data 12 dicembre 2018, prot. DAR 17464 P-4.37.2.13;

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa e l’ANCI, nell’esprimere l’avviso favorevole, ha consegnato un documento di raccomandazioni che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All.1)

 

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98 e della Sentenza della Corte Costituzionale n.211/2016 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “Programma di interventi per la sicurezza stradale. Piano riparto risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”.