Conferenza Unificata


Intesa sul documento in materia di 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni di cui all’articolo 50, comma 2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (ISTAT)
Intesa ai sensi dell’articolo 50, comma 2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Repertorio atti n

Repertorio atti n. 136/CU del 16 dicembre 2010

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 16 dicembre 2010:

 

VISTO l’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale ha stabilito che: “ E’ indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013”;

 

VISTO il successivo comma 2, il quale ha stabilito che: “ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'ISTAT di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria;

L'ISTAT, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:

      a)   le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze”;

 

VISTA la nota n. SP/1161/2010 del 26 ottobre 2010 con la quale il Presidente dell’ISTAT ha trasmesso un documento ai fini del conseguimento dell’intesa prevista dalla citata lett. a), documento che è stato trasmesso, in data 27 ottobre 2010, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, per l’esame di detto documento, il 4 novembre 2010, si è tenuta una riunione dell’apposito gruppo di lavoro in materia statistica di questa Conferenza nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno proposto una serie di modifiche al testo in parte accolte dai rappresentanti dell’ISTAT; questi ultimi si sono riservati di trasmettere una nuova versione del documento che, trasmessa con nota n. SP/1214.2010 del 10 novembre 2010, è stata inviata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che detta nuova formulazione è stata esaminata in una ulteriore riunione del gruppo di lavoro in materia statistica tenutasi il 16 novembre 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI hanno comunicato il proprio avviso favorevole al conseguimento dell’intesa a condizione dell’accoglimento di un emendamento concernente i compensi da erogare per la partecipazione alle operazioni del censimento in parola e con talune raccomandazioni da inserire nel Piano Generale di Censimento che dovrà essere predisposto dall’ISTAT;

 

CONSIDERATO che, al riguardo, i rappresentanti dell’ISTAT hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere le raccomandazioni nell’ambito del Piano Generale di Censimento, mentre hanno precisato di non essere in grado di accogliere la proposta di emendamento in quanto la tematica relativa ai compensi al personale era stata concordata con le Amministrazioni statali interessate (in particolare, il Dipartimento della funzione pubblica), rinviando la questione alle determinazioni della sede politica;

 

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del 18 novembre 2010 di questa Conferenza nel corso della quale le Regioni e gli Enti locali hanno presentato un documento congiunto in cui si esprime avviso favorevole al conseguimento dell’intesa a condizione dell’accoglimento di un emendamento al testo (relativo ai compensi da erogare al personale degli Uffici comunali di censimento per la partecipazione alle operazioni del censimento in parola) e con le raccomandazioni già formulate in sede tecnica;

 

CONSIDERATO che, nella richiamata seduta del 18 novembre 2010, non è stato possibile conseguire l’intesa in quanto la proposta di emendamento non è stata condivisa da parte dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione in quanto in contrasto con l’articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010;

 

CONSIDERATO che, quindi, è stata convocata, il 30 novembre 2010, una ulteriore riunione dell’apposito gruppo di lavoro in materia statistica di questa Conferenza nel corso della quale, a seguito della discussione, è emersa da parte dei rappresentanti delle Regioni e dell’ANCI una nuova proposta di emendamento sempre relativa ai compensi da erogare al personale degli Uffici comunali di censimento per la partecipazione alle operazioni censuarie in parola, proposta che  è stata trasmessa alle Amministrazioni competenti per conoscerne le valutazioni ai fini del conseguimento dell’intesa prevista dalla normativa;

 

CONSIDERATO che l’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con nota n. 762/10/UL/P del 15 dicembre 2010, ha reso noto che anche detta proposta non poteva essere accolta in quanto permaneva il contrasto con l’articolo  9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno presentato un documento congiunto in cui si esprime avviso favorevole al conseguimento dell’intesa con la richiesta che sia emanata una circolare interpretativa da parte del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione circa la destinazione ed erogazione dei compensi per il personale degli Uffici comunali di censimento che partecipano direttamente alle operazioni censuarie e con le raccomandazioni già formulate nelle precedente seduta;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

 

 

SANCISCE L’INTESA

 

 

sul documento in materia di 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni di cui all’articolo 50, comma 2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trasmesso dall’ISTAT, con nota n. SP/1214.2010 del 10 novembre 2010, con la richiesta e le raccomandazioni contenute nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

 

 

                              Il  Segretario                                                    Il Presidente

               Cons. Ermenegilda Siniscalchi                            On.le Dott. Raffaele Fitto