Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante “Determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2012/2013, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle nonché relativo alle professioni di medico chirurgo, veterinario, odontoiatra, farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, a norma dell’articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni”. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


CONFERENZA STATO-REGIONI

CONFERENZA STATO-REGIONI

Seduta del  25 luglio  2012

Punto n. 17 dell’o.d.g.

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante “Determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2012/2013, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie, nonché relativo alle professioni di medico chirurgo, veterinario, odontoiatra, farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, a norma dell’articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni”.

 

Rep. n. 148/CSR del 25 luglio 2012

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nell’odierna seduta del 25 luglio 2012:

 

VISTO l’articolo 117, comma 3, della Costituzione che annovera la “tutela della salute” tra le materie di potestà legislativa concorrente;

 

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, che all’articolo 6ter, prevede che, annualmente, il Ministero della salute, sentita questa Conferenza e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determini, con uno o più decreti, il fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, per consentire al Ministero dell’istruzione, università e ricerca la programmazione degli accessi alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario;

 

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251 recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica”;

 

VISTA la legge 1 febbraio 2006, n. 43 recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”;

 

VISTO il decreto ministeriale 29 marzo 2001 con il quale sono state definite le figure professionali di cui alla predetta legge 10 agosto 2000, n. 251;

 

VISTO il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente la determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

 

VISTE le tabelle pervenute dal Ministero della salute con nota in data 23 aprile 2012, diramate in data 2 maggio 2012, nelle quali si riporta:

- la rilevazione del fabbisogno regionale per l’anno 2012 delle professioni sanitarie di cui al predetto D.M. 29 marzo 2001 e dei laureati magistrali di cui al citato D.M. 8 gennaio 2009 (Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5);

- il fabbisogno formativo, suddiviso per Regioni e Province autonome, di medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi per l’anno accademico 2012/2013 (Tabella 6);

- il fabbisogno formativo per le seguenti aree: infermieristica ed ostetrica, riabilitazione, tecnico diagnostica, tecnico assistenziale e prevenzione per l’anno accademico 2012/2013 (Tabella 7);

 

VISTA la lettera del 6 giugno 2012 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso l’assenso all’ulteriore corso del provvedimento a condizione che l’iniziativa non comporti un incremento degli attuali livelli di spesa per la finanza pubblica per la specifica finalità;

 

VISTA la definitiva versione dello schema di accordo indicato in oggetto, con allegate Tabelle, la quale recepisce le modifiche concordate nel corso della riunione tecnica svoltasi il 5 giugno 2012, pervenuta dal Ministero della salute in data 11 giugno 2012 e diramata alle Regioni e alle Province autonome in pari data;

 

CONSIDERATO che il punto è stato iscritto all’ordine del giorno di questa Conferenza del 21 giugno 2012, che non ha avuto luogo;

 

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole sullo schema di accordo in parola nella versione diramata con la citata lettera dell’11giugno 2012;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

SANCISCE ACCORDO

 

tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2012/2013, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie, nonché relativo alle professioni di medico chirurgo, veterinario, odontoiatra, farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, di cui alle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 allegate e parti integranti del presente atto.

 

 

                         IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    Dott. Piero Gnudi