Conferenza Stato Regioni


Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Misure urgenti contro la diffusione di Raistonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti delle patate provenienti dall'Egitto. Attuazione della Decisione 2011/87 del 29 novembre 2011"


Repertorio atti n

 

Repertorio atti n. 46/CSR del 22 febbraio 2012.

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 22 febbraio 2012:

 

VISTA la Direttiva 2000/29/CE, modificata dalla Direttiva 2002/89/CE, attuata nell’ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che stabilisce le misure di protezione contro l’introduzione nei Paesi membri dell’Unione europea di un elenco di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, tra i quali è annoverato il batterio Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, termine successivamente mutato in  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuki et al., dannoso per le coltivazioni di solanacee, tra cui i pomodori e le melanzane, oltre che le patate, intercettato negli anni precedenti in alcune partite di tuberi di Solanum tuberosum L., provenienti dall’Egitto, respinte dai Servizi fitosanitari competenti;

 

VISTA la Decisione 2004/4/CE del 22 dicembre 2003 che, previa approvazione del Comitato fitosanitario permanente con sede a Bruxelles, ha tuttavia consentito la facoltà di introdurre detti tuberi egiziani all’interno dei Paesi membri, in deroga al divieto d’importazione, a condizione del rispetto dell’obbligo di adottare specifiche misure d’emergenza, per combattere la propagazione dell’eventuale presenza dell’organismo nocivo;

 

VISTA la Decisione n. 2011/787/UE del 29 novembre 2011, con la quale la Commissione europea, a seguito di soddisfacenti risultati delle valutazioni di rischio rilevati dal Comitato fitosanitario sull’import/export di patate egiziane ed in assenza di intercettazioni del batterio da parte dei Paesi comunitari, autorizza gli Stati membri ad adottare le misure urgenti di protezione, consentendo l’importazione dei tuberi, nel rispetto di dette precauzioni, senza la definizione di un termine di scadenza, ma con una semplice clausola di revisione, da effettuarsi entro il mese di settembre 2012;

 

VISTO l’articolo 57 del citato decreto legislativo 214/05 che, al comma 1, consente l’attuazione di disposizioni comunitarie, non autonomamente applicabili, che modificano le modalità tecnico-esecutive stabilite nella materia fitosanitaria disciplinata dal decreto legislativo stesso, tramite l’adozione di decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere di questa Conferenza;

 

VISTO lo schema di decreto in esame, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’8 febbraio 2012, con nota protocollo n. 2214 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome il successivo 13 febbraio del medesimo anno, con nota protocollo n. 793, che recepisce la citata Decisione n. 2011/787/UE, con modifica dell’originario decreto ministeriale 25 gennaio 2007, modificato, da ultimo nel marzo 2011;

 

PRESO ATTO che, nei nove articoli di cui si compone, il provvedimento, previo parere favorevole dell’apposito Comitato fitosanitario nazionale, reso nella seduta del 20 dicembre 2011, riformula tutte le disposizioni nazionali relative alle definizioni e ad ogni fase delle attività legate all’importazione, a partire dai punti di entrata ed abroga tutti i precedenti decreti ministeriali della materia, perseguendo l’obiettivo di stabilire, con precisione, gli adempimenti obbligatori a carico non solo dei soggetti che operano nei punti di entrata, ma anche degli addetti alla trasformazione ed elaborazione dei tuberi già importati e di coloro che commercializzano, allo scopo di tutelare, a pieno titolo, tutto il territorio nazionale dai rischi di diffusione delle malattie derivanti dall’organismo nocivo di cui trattasi;

 

CONSIDERATO che, attesa l’urgenza di approvazione del decreto, legata alla necessità di fornire un supporto disciplinare agli operatori, essendo ormai avviata la campagna d’importazione di nuove patate egiziane, il provvedimento è stato sottoposto direttamente alla valutazione politica di questa Conferenza;

 

VISTI gli esiti favorevoli dell’odierna seduta

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

 

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante “Misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuki et al. nei confronti delle patate provenienti dall’Egitto. Attuazione della decisione 2011/787/UE del 29 novembre 2011”.

 

 

                              Il Segretario                                                        Il Presidente

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                        Dott. Piero Gnudi