Conferenza Stato Regioni
Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Misure urgenti contro la diffusione di Raistonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti delle patate provenienti dall'Egitto. Attuazione della Decisione 2011/87 del 29 novembre 2011" |
Repertorio atti n. 46/CSR del 22 febbraio 2012.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta del 22 febbraio 2012:
VISTA la Direttiva 2000/29/CE, modificata dalla Direttiva
2002/89/CE, attuata nell’ordinamento giuridico italiano con il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che stabilisce le misure di protezione
contro l’introduzione nei Paesi membri dell’Unione europea di un elenco di
organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali,
tra i quali è annoverato il batterio Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith, termine successivamente mutato in Ralstonia
solanacearum
(Smith) Yabuuki et al., dannoso per le coltivazioni di solanacee, tra cui i pomodori
e le melanzane, oltre che le patate,
intercettato negli anni precedenti in alcune partite di tuberi di Solanum tuberosum L.,
provenienti dall’Egitto, respinte dai Servizi fitosanitari competenti;
VISTA la Decisione 2004/4/CE del 22 dicembre 2003 che,
previa approvazione del Comitato fitosanitario permanente con sede a Bruxelles,
ha tuttavia consentito la facoltà di introdurre detti tuberi egiziani
all’interno dei Paesi membri, in deroga al divieto d’importazione, a condizione
del rispetto dell’obbligo di adottare specifiche
misure d’emergenza, per combattere la propagazione dell’eventuale presenza
dell’organismo nocivo;
VISTA la Decisione n. 2011/787/UE del 29 novembre 2011, con
la quale la Commissione europea, a seguito di soddisfacenti risultati delle
valutazioni di rischio rilevati dal Comitato fitosanitario sull’import/export
di patate egiziane ed in assenza di intercettazioni del batterio da parte dei
Paesi comunitari, autorizza gli Stati membri ad adottare le misure urgenti di
protezione, consentendo l’importazione dei tuberi, nel rispetto di dette
precauzioni, senza la definizione di un termine di scadenza, ma con una
semplice clausola di revisione, da effettuarsi entro il mese di settembre 2012;
VISTO l’articolo 57
del citato decreto legislativo 214/05 che, al comma 1, consente l’attuazione di
disposizioni comunitarie, non autonomamente applicabili, che modificano le
modalità tecnico-esecutive stabilite nella materia fitosanitaria disciplinata
dal decreto legislativo stesso, tramite l’adozione di decreti del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere di questa
Conferenza;
VISTO lo schema di decreto in esame, trasmesso dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali l’8 febbraio 2012, con nota
protocollo n. 2214 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla
stessa inviato alle Regioni e Province autonome il successivo 13
febbraio del medesimo anno, con nota protocollo n. 793, che recepisce la citata
Decisione n. 2011/787/UE, con modifica dell’originario decreto ministeriale 25
gennaio 2007, modificato, da ultimo nel marzo 2011;
PRESO ATTO che, nei nove articoli di cui si compone, il
provvedimento, previo parere favorevole dell’apposito
Comitato fitosanitario nazionale, reso nella seduta del 20 dicembre 2011,
riformula tutte le disposizioni nazionali relative alle definizioni e ad ogni
fase delle attività legate all’importazione, a partire dai punti di entrata ed
abroga tutti i precedenti decreti ministeriali della materia, perseguendo
l’obiettivo di stabilire, con precisione, gli adempimenti obbligatori a carico
non solo dei soggetti che operano nei punti di entrata, ma anche degli addetti
alla trasformazione ed elaborazione dei tuberi già importati e di coloro che
commercializzano, allo scopo di tutelare, a pieno titolo, tutto il territorio
nazionale dai rischi di diffusione delle malattie derivanti dall’organismo
nocivo di cui trattasi;
CONSIDERATO che, attesa l’urgenza di approvazione del
decreto, legata alla necessità di fornire un supporto disciplinare agli
operatori, essendo ormai avviata la campagna d’importazione di nuove patate
egiziane, il provvedimento è stato sottoposto direttamente alla valutazione
politica di questa Conferenza;
VISTI gli esiti favorevoli dell’odierna seduta
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
sullo schema di decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, recante “Misure urgenti contro
la diffusione di Ralstonia
solanacearum
(Smith) Yabuuki et al. nei confronti delle patate provenienti dall’Egitto. Attuazione della decisione 2011/787/UE del 29 novembre 2011”.
Il
Segretario Il
Presidente
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi