Conferenza Unificata


Parere sul provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti del Comune di Pompei (NA) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 6870/03 - causa Vitiello c/Italia. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  sui provvedimenti esecutivi relativi al diritto dello Stato nei confronti di:

 

- Comune di Pompei (NA) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 6870/03

causa Vitiello c/Italia.

- Comune di Agerola (NA) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 7706/01 - causa Paudicio c/Italia. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO)

- Comune di San Vittore Olona (MI) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 69878/01 - causa Gianazza c/Italia.

- Comune di Roma - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 65687/19 - causa Matteoni c/Italia.

- Comune di Penne (PE) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 15348/03 causa Perrella c/Italia.

- Comune di Lucca - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 15581/05 - causa Pierotti c/Italia.

- Comune di Latina – Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 14360/05 - causa Immobiliare Banditella c/Italia.

- Comune di Bari - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 75909/01 - causa Sud Fondi ed altri c/Italia

- Comune di San Giovanni Campano (FR) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 1717/03 - causa Velocci c/Italia.

- Comune di Voghera (PV) - Regione Lombardia (in solido) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 68309/01 - causa Cignoli c/Italia.

- Comune di San Biagio Platani (AG) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 10022/02 - causa Labbruzzo c/Italia

- Comune di Benevento - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 65292/00 causa Capone c/Italia.

Repertorio atti n.128/CU del 17 dicembre 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 17 dicembre 2015:

VISTO l’articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale ha disposto che lo Stato ha diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel medesimo articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni;

VISTO l’articolo 43, comma 6, il quale ha stabilito che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato;

 

VISTO il successivo comma 7 il quale ha disposto che i decreti ministeriali di rivalsa, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel comma medesimo;

 

VISTO il successivo comma 8 il quale ha stabilito che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita questa Conferenza. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel medesimo comma;

VISTA la nota n. 0032808 del 4 dicembre 2015, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso, tra l’altro, la bozza del provvedimento relativo all’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dei Comuni in oggetto, ai fini dell’espressione del parere di questa Conferenza, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 16 dicembre 2015 nel corso della quale i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi hanno evidenziato che i provvedimenti medesimi sono stati atti predisposti in base alla normativa vigente, pur manifestando la disponibilità a possibili modifiche legislative da condividere con gli Enti territoriali; hanno, inoltre, sottolineando l’esigenza di rendere più efficace, con una maggiore collaborazione, la fase volta al raggiungimento dell’intesa con gli Enti obbligati di cui al comma  7 del citato  articolo 43 della legge n. 234 del 2012;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti dell’ANCI hanno evidenziato l’opportunità di una revisione della normativa vigente in tema di esercizio del diritto di rivalsa dello Stato sugli Enti territoriali; a tal fine, preannunciando, comunque, un parere negativo, hanno richiesto di potere attivare un tavolo tecnico per un confronto tra le proposte di tutte le Amministrazioni interessate.

 

CONSIDERATO che I rappresentanti della Regione Lombardia hanno espresso parere negativo per quanto concerne il provvedimento esecutivo di rivalsa dello Stato che ne sancisce la responsabilità in solido con il comune di Voghera, in quanto in corso di istruttoria, fin dal 2011, la Regione aveva inviato una nota con la quale volta di chiariva la estraneità della Regione rispetto al procedimento in questione;  

 

CONSIDERATO che, al termine della citata riunione tecnica, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservandosi di valutare quanto rappresentato dalla Regione Lombardia, hanno manifestato la propria disponibilità all’attivazione del richiesto tavolo tecnico, invitando anche a far pervenire puntuali proposte sulla tematica in argomento;

 

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito degli approfondimenti effettuati, ha accertato la estraneità della Regione Lombardia rispetto al procedimento di rivalsa nei confronti del Comune di Voghera (PV);

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- l’ANCI ha espresso un parere negativo con la richiesta di attivare una sede di confronto, a livello tecnico, per verificare la possibilità di elaborare una diversa regolamentazione della materia in argomento;

- le Regioni e l’UPI hanno aderito al parere espresso dall’ANCI;

 

 

 

                                          ESPRIME PARERE NEGATIVO

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui provvedimenti esecutivi relativi al diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei Comuni di Pompei (NA), Agerola (NA), San Vittore Olona (MI), Roma, Penne (PE), Lucca, Latina, Bari, San Giovanni Campano (FR), Voghera (PV), San Biagio Platani (AG) e Benevento, trasmessi, con nota n. 0032808 del 4 dicembre 2015, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.