Conferenza Unificata
Parere sul provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti del Comune di Pompei (NA) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 6870/03 - causa Vitiello c/Italia. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI)
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Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui provvedimenti esecutivi relativi al diritto
dello Stato nei confronti di:
- Comune di Pompei (NA) - Sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 6870/03
causa Vitiello c/Italia.
- Comune
di Agerola (NA) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso
n. 7706/01 - causa Paudicio c/Italia. (PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO)
- Comune
di San Vittore Olona (MI) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
su ricorso n. 69878/01 - causa Gianazza c/Italia.
- Comune
di Roma - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n.
65687/19 - causa Matteoni c/Italia.
- Comune
di Penne (PE) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso
n. 15348/03 causa Perrella c/Italia.
- Comune
di Lucca - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n.
15581/05 - causa Pierotti c/Italia.
- Comune
di Latina – Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n.
14360/05 - causa Immobiliare Banditella c/Italia.
- Comune
di Bari - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n.
75909/01 - causa Sud Fondi ed altri c/Italia
-
Comune
di San Giovanni Campano (FR) - Sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo su ricorso n. 1717/03 - causa Velocci
c/Italia.
-
Comune
di Voghera (PV) - Regione Lombardia (in solido) - Sentenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo su ricorso n. 68309/01 - causa Cignoli
c/Italia.
- Comune
di San Biagio Platani (AG) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
su ricorso n. 10022/02 - causa Labbruzzo c/Italia
- Comune
di Benevento - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n.
65292/00 causa Capone c/Italia.
Repertorio atti n.128/CU del 17 dicembre 2015
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella
odierna seduta del 17 dicembre 2015:
VISTO l’articolo 43, comma 10, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 il quale ha disposto che lo Stato ha diritto, con
le modalità e secondo le procedure stabilite nel medesimo articolo, di
rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali,
sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi
responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli
oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in
conseguenza delle suddette violazioni;
VISTO l’articolo 43, comma 6,
il quale ha stabilito che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di
rivalsa, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della
sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei
confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito
dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento,
anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato;
VISTO il successivo comma 7 il quale ha
disposto che i decreti ministeriali di rivalsa, qualora l'obbligato sia un ente
territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli
enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi
decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale
obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana.
L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e
l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il
contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce
titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a
carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento
disciplinato nel comma medesimo;
VISTO il successivo comma 8 il quale ha
stabilito che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del
Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita questa Conferenza.
In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo
il procedimento disciplinato nel medesimo comma;
VISTA la nota n. 0032808 del 4 dicembre 2015, con la
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi, ha trasmesso, tra l’altro, la bozza del provvedimento
relativo all’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dei Comuni in
oggetto, ai fini dell’espressione del parere di questa Conferenza, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234;
CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto
provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 16
dicembre 2015 nel corso della quale i rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
hanno evidenziato che i provvedimenti medesimi sono stati atti predisposti in
base alla normativa vigente, pur manifestando la disponibilità a possibili
modifiche legislative da condividere con gli Enti territoriali; hanno, inoltre,
sottolineando l’esigenza di rendere più efficace, con una maggiore
collaborazione, la fase volta al raggiungimento dell’intesa con gli Enti
obbligati di cui al comma 7 del
citato articolo 43 della legge n. 234
del 2012;
CONSIDERATO che i rappresentanti dell’ANCI
hanno evidenziato l’opportunità di una revisione della normativa vigente in
tema di esercizio del diritto di rivalsa dello Stato sugli Enti territoriali; a
tal fine, preannunciando, comunque, un parere negativo, hanno richiesto di
potere attivare un tavolo tecnico per un confronto tra le proposte di tutte le
Amministrazioni interessate.
CONSIDERATO che I rappresentanti della
Regione Lombardia hanno espresso parere negativo per quanto concerne il
provvedimento esecutivo di rivalsa dello Stato che ne sancisce la
responsabilità in solido con il comune di Voghera, in quanto in corso di
istruttoria, fin dal 2011, la Regione aveva inviato una nota con la quale volta
di chiariva la estraneità della Regione rispetto al procedimento in questione;
CONSIDERATO che, al termine della citata
riunione tecnica, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
riservandosi di valutare quanto rappresentato dalla Regione Lombardia, hanno
manifestato la propria disponibilità all’attivazione del richiesto tavolo
tecnico, invitando anche a far pervenire puntuali proposte sulla tematica in
argomento;
CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a seguito degli approfondimenti effettuati, ha accertato la
estraneità della Regione Lombardia rispetto al procedimento di rivalsa nei
confronti del Comune di Voghera (PV);
CONSIDERATO che, nel corso della
odierna seduta di questa Conferenza:
- l’ANCI ha espresso un parere negativo con
la richiesta di attivare una sede di confronto, a livello tecnico, per
verificare la possibilità di elaborare una diversa regolamentazione della
materia in argomento;
- le Regioni e l’UPI hanno aderito al parere
espresso dall’ANCI;
ESPRIME
PARERE NEGATIVO
nei
termini di cui in premessa, ai sensi
dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui provvedimenti
esecutivi relativi al diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei Comuni
di Pompei (NA), Agerola (NA), San Vittore Olona (MI), Roma, Penne (PE), Lucca,
Latina, Bari, San Giovanni Campano (FR), Voghera (PV), San Biagio Platani (AG)
e Benevento, trasmessi, con nota n. 0032808 del 4 dicembre 2015, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.