Conferenza Unificata


Intesa sulle modalità operative per assicurare il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili. Intesa ai sensi dell'art. 29 terdecies, comma 3 del d.lvo 3 aprile 2006, n. 152.


Repertorio n

Repertorio n. 79/CU del 27 luglio 2011

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

nell’odierna seduta del 27 luglio 2011

 

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - rifusione);

 

VISTO l’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE, relativo ai Documenti di riferimento sulle Best Available Techniques (BAT) e scambio di informazioni, e, in particolare, il paragrafo 5;

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, così come da ultimo modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, ed in particolare l’articolo 29-terdecies, comma 3, che prevede il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili sotto il profilo della prestazione ambientale, d’intesa con questa Conferenza;

 

 

PREMESSO CHE

 

- i documenti di riferimento sulle Best Available Techniques (BAT), cosiddetti BRef Documents, nascono come strumento di diffusione e confronto di conoscenze ed esperienze in ordine all’impiego di tecniche industriali e per supportare le autorità competenti nella valutazione delle migliori tecniche disponibili sotto il profilo della prestazione ambientale;

- il principio dello scambio di informazioni è stato interamente ripreso nella nuova direttiva 2010/75/UE (IED) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e rinforzato nella sua portata, attribuendo al nuovo documento denominato “conclusioni sulle BAT” una valenza applicativa diversa e più stringente rispetto al passato;

- il nuovo testo legislativo in materia (Titolo III-bis del d.lgs. 152/2006), come già l’articolo 14 del d.lgs. 59/2005, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con questa Conferenza Unificata, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia al processo di formazione dei documenti attraverso modalità che garantiscano, da un lato, il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti e, dall’altro, lo scambio di informazioni tra le stesse;

- a tal fine, le modalità operative già adottate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prevedono l’attivazione ad hoc delle specifiche sezioni del sito web istituzionale (SILOS) attraverso cui possono essere scaricati i documenti di interesse e visualizzati i diversi contributi trasmessi nella fase di raccolta delle informazioni o in quella di definizione della posizione nazionale e la convocazione di riunioni di coordinamento per l’approvazione dei documenti da rappresentare presso i gruppi di lavoro tecnici (TWG) di Siviglia;

- tuttavia, tenuto presente che le autorità competenti sono assai numerose e non omogenee per livello territoriale, un’azione di raccolta di informazioni efficace richiede la garanzia di flussi di informazione che assicurino la produzione di un quadro di sintesi dello stato dell’arte relativo a ciascun comparto esaminato, tramite il coinvolgimento effettivo e attivamente coordinato delle autorità competenti in modo che alle riunioni indette dal Ministero siano realmente rappresentate le istanze e le posizioni emerse sul territorio;

- occorre, quindi, realizzare un sistema ascendente che, prima e indipendentemente dalla formale convocazione delle citate riunioni di coordinamento, garantisca che le autorità competenti maggiormente coinvolte sul tema in discussione, preventivamente individuate, concordino e predispongano una sintesi coordinata delle condizioni autorizzative effettivamente impartite per il comparto;

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota dell’8 aprile 2011, con riguardo all’’articolo 29-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha rappresentato l’esistenza di modalità già operative di scambio di informazioni riguardanti l’impiego di tecniche industriali e per supportare le autorità competenti nella valutazioni delle migliori tecniche disponibili sotto il profilo della prestazione ambientale;

 

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 20 maggio 2011 è stata ritenuta idonea la proposta operativa formulata dalle Regioni, che prevede il diretto coinvolgimento delle autorità competenti maggiormente sollecitate sulla categoria di impianto di volta in volta considerata;

 

VISTA la nota prot. GAB-2011-0020178 del 1° luglio 2011 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 3474 dell’8 luglio 2011, con la quale è stata recepita la richiamata proposta delle Regioni ed è stato trasmesso uno schema d’intesa ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, dell’ANCI e dell’UPI hanno espresso il loro assenso all’intesa;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

ai sensi dell’art. 29-terdecies, comma 3 del d.lgs n. 152/2006, sulle modalità operative volte ad assicurare il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili, così come dettagliate nell’allegato alla presente intesa, di cui costituisce parte integrante.

 

 

                           Il Segretario                                                        Il Presidente

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On. dott. Raffaele Fitto