Conferenza Stato Regioni


Accordo integrativo dell’intesa sullo schema di decreto legislativo recante: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6.”
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Repertorio atti n

 

Repertorio atti n. 72/CSR del 15 marzo 2012

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE

REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 15 marzo 2012:

 

VISTI gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che danno facoltà a questa Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

ATTESO che il presente accordo intende dare la garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale del diritto allo studio, con l’obiettivo prioritario di migliorarne progressivamente la qualità, essendo questo un dovere istituzionale e un vincolo giuridico, che deriva direttamente dai principi fondamentali della Costituzione;

 

CONSIDERATO che, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio al fine di garantirne l’uniformità e l’esigibilità su tutto il territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto;

 

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 7, comma 7, e 8, comma 1, dello schema di decreto legislativo sul diritto allo studio, il decreto per la determinazione dell’importo della borsa di studio, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo integrativo statale nonché dei requisiti di eleggibilità per l’accesso al beneficio è adottato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il CNSU;

 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria descritta all’articolo 18 dello schema di decreto individua un sistema di finanziamento temporaneo perché “nelle more della completa definizione dei LEP”;

 

VISTA l’intesa sullo schema di decreto legislativo recante: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo, e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, sancita nella odierna seduta di questa Conferenza;

 

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

 

 

 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

 

 

in coerenza con le norme sui LEP, a regime con l’impegno a verificarne l’applicazione nell’anno 2014 e, comunque, non oltre il 2015, le fonti di finanziamento per i LEP dovranno essere costituite:

 

- dal gettito della tassa regionale per il DSU;

 

- dalla fiscalizzazione della quota stanziata nel bilancio dello Stato per il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, secondo le modalità enunciate all’articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

 

                                                   A tal fine:

 

1. Il Governo si impegna, in legge di stabilità, a conferire al fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio - commisurato al fabbisogno finanziario necessario a garantire i LEP - carattere di permanenza e generalità al fine di consentirne la fiscalizzazione, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 42/2009 e del decreto legislativo n. 68/2011, in coerenza con l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

 

2. Il Governo e le Regioni si impegnano ad attivare un tavolo presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca finalizzato alla definizione del decreto da adottarsi ai sensi dell’articolo 7, comma 7, dello schema di decreto legislativo di cui all’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con l’obiettivo di:

a)   definire l’importo della borsa di studio riferito ai livelli essenziali delle prestazioni;

b)   definire i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle borse di studio;

c)   rilevare la spesa complessiva per il diritto allo studio universitario, comprensiva oltre che della spesa necessaria a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, anche della spesa regionale per strumenti e servizi di diritto allo studio in aggiunta ai livelli essenziali;

d)   definire criteri di monitoraggio e valutazione dei servizi regionali per il diritto allo studio universitario.

 

 

                              Il Segretario                                                     Il Presidente

                  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               Dott. Piero Gnudi