Conferenza Stato Regioni
Accordo integrativo dell’intesa sullo schema di decreto legislativo recante: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6.”
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Repertorio atti n. 72/CSR del 15 marzo 2012
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella odierna seduta del 15 marzo 2012:
VISTI gli articoli 2,
comma 2, lettera b), e 4, comma 1,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che danno facoltà a questa
Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione
del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
ATTESO che il presente accordo intende dare la
garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale del
diritto allo studio, con l’obiettivo prioritario di migliorarne
progressivamente la qualità, essendo questo un dovere istituzionale e un
vincolo giuridico, che deriva direttamente dai principi fondamentali della
Costituzione;
CONSIDERATO che, ferma restando la competenza
esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio al fine di
garantirne l’uniformità e l’esigibilità su tutto il territorio nazionale, le
regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio,
disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto;
CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 7, comma 7, e 8, comma 1, dello schema di decreto
legislativo sul diritto allo studio, il decreto per la determinazione
dell’importo della borsa di studio, la definizione dei criteri e delle modalità
di riparto del fondo integrativo statale nonché dei requisiti di eleggibilità
per l’accesso al beneficio è adottato dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con
CONSIDERATO che la copertura finanziaria descritta
all’articolo 18 dello schema di decreto individua un
sistema di finanziamento temporaneo perché “nelle more della completa
definizione dei LEP”;
VISTA l’intesa sullo schema di decreto
legislativo recante: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti
in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo, e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma
SANCISCE IL SEGUENTE
ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e di Bolzano
in coerenza con le norme sui LEP, a regime con l’impegno a
verificarne l’applicazione nell’anno 2014 e, comunque, non oltre il 2015, le
fonti di finanziamento per i LEP dovranno essere costituite:
- dal gettito della tassa regionale per il DSU;
- dalla fiscalizzazione della quota stanziata nel bilancio
dello Stato per il fondo integrativo statale per la concessione di borse di
studio, secondo le modalità enunciate all’articolo 15
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
A tal fine:
1. Il Governo si impegna,
in legge di stabilità, a conferire al fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio - commisurato al fabbisogno finanziario
necessario a garantire i LEP - carattere di permanenza e generalità al fine di
consentirne la fiscalizzazione, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 42/2009
e del decreto legislativo n. 68/2011, in coerenza con l’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della
Costituzione.
2. Il Governo e le Regioni si impegnano
ad attivare un tavolo presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca finalizzato alla definizione del decreto da adottarsi ai sensi
dell’articolo 7, comma 7, dello schema di decreto legislativo di cui all’intesa
in sede di Conferenza Stato-Regioni, con l’obiettivo di:
a) definire l’importo della borsa di studio riferito ai livelli
essenziali delle prestazioni;
b) definire i requisiti di eleggibilità
per l’accesso alle borse di studio;
c) rilevare la spesa complessiva per il
diritto allo studio universitario, comprensiva oltre che della spesa necessaria
a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, anche della spesa regionale
per strumenti e servizi di diritto allo studio in aggiunta ai livelli
essenziali;
d) definire criteri di monitoraggio e
valutazione dei servizi regionali per il diritto allo studio universitario.
Il Segretario Il Presidente
Cons. Ermenegilda
Siniscalchi Dott.
Piero Gnudi