Conferenza Stato Regioni
Intesa sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2013. (SALUTE)
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Intesa, ai sensi
dell’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sulla
proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il
riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale per l’anno 2013.
Rep. Atti n. 181/CSR del 19 dicembre 2013
Nella odierna seduta del 19 dicembre 2013:
VISTO il decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, che, all’articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, d’intesa con questa Conferenza, l’assegnazione annuale
alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario nazionale
di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del gettito
dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga
previa intesa con questa Conferenza;
VISTO il
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, in attuazione della legge 5
maggio 2009, n. 42, reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;
VISTO l’articolo 26, comma 1, del predetto decreto
legislativo n. 68 del 2011 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2013, il
fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il
quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria,
coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza,
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di determinazione, sono
distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario,
comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis,
della citata legge n. 662
del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti
diversi dalle regioni;
VISTO l’articolo 27 del
predetto decreto legislativo n. 68 del 2011 il quale al comma 4 stabilisce che
il fabbisogno standard delle singole regioni a statuto ordinario,
cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è
determinato in fase di prima applicazione a decorrere dall’anno 2013,
applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle c.d. “regioni di
riferimento”;
VISTO il comma 5 del
medesimo articolo 27 che individua quali regioni di riferimento per la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario tre
regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla
Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per
i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori
cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza in condizione di equilibrio economico, sono individuate in base a
criteri di qualità dei servizi erogati;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, in data 11 dicembre 2012 con la quale sono stati definiti i criteri di qualità dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fini
della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;
VISTA la deliberazione del 5 dicembre 2013
(Rep. atti n. 169/CSR) con la quale Conferenza Stato – Regioni ha individuato le
regioni Umbria, Emilia Romagna e Veneto quali regioni di riferimento per la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, tra
le cinque Regioni risultate “eligibili” (Umbria, Emilia Romagna, Marche,
Lombardia, Veneto);
VISTO
l’articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n. 135, il quale stabilisce che: “In funzione delle disposizioni recate dal
presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e
del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di
900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e
di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in
sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e
delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale,
entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30
novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga
la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione del concorso
alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla
ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario
nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad
esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente
comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al predetto articolo
VISTA le lettere del 16 e 17 dicembre 2013, con
le quali il Ministro della salute, in attuazione delle citate disposizioni, ha
inviato la proposta in oggetto concernente il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2013;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna
seduta, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione CIPE che
interessa nella versione di cui alla predetta lettera del 17 dicembre 2013;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
ESPRIME INTESA
sulla proposta del Ministro della salute di
deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2013,
come da Allegato A, parte integrante del presente atto.