Conferenza Stato Regioni
Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. (SVILUPPO ECONOMICO)
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Parere,
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.M. 9 giugno 2015, sullo schema di
decreto del Ministro dello sviluppo economico di individuazione dei territori
delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui
alla legge 15 maggio 1989, n. 181.
Rep. Atti n.
111/CSR del 7 luglio 2016
Nell'odierna Seduta del 7
luglio 2016
VISTO l’articolo 27 del decreto-legge 22
giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134 e, in
particolare, l’articolo 8 bis, che prevede che il Ministro dello sviluppo
economico, con decreto di natura non regolamentare, disciplini le condizioni e
le modalità per l’attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi del
decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito dalla legge 15 maggio 1989,
n.181, nei casi di situazioni di crisi industriale diverse da quelle complesse
che presentino impatto significativo sullo viluppo dei territori interessati e
sull’occupazione;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo
economico 9 giugno 2015, che stabilisce i termini, le modalità e le procedure
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio
1989, n. 181, in favore di programmi di investimento finalizzati alla
riqualificazione delle aree di crisi industriale, ai sensi dell’articolo 27,
commi 8 e 8 bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n.134;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 3,
del citato D.M. del 9 giugno 2015, che prevede che i territori delle aree di
crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati,
anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza
Stato-Regioni;
VISTO lo schema di decreto del Ministro dello
sviluppo economico trasmesso, unitamente alla Relazione illustrativa, con nota
del 7 giugno 2016, prot. CSR 2765 P-4.23.2.12 che, in
attuazione di quanto previsto dalle citate disposizioni, individua i territori
delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui
alla legge 15 maggio 1989, n. 181;
VISTI gli esiti della riunione tecnica,
tenutasi in data 21 giugno 2016, nel corso della quale il Ministero dello
sviluppo economico, a seguito delle osservazioni delle Regioni, ha consegnato
una proposta di modifica dell’articolo 4 del provvedimento, volta a garantire
maggiore flessibilità nell’individuazione dei territori candidabili alle
agevolazioni e le Regioni hanno chiesto di disciplinare un’ulteriore ipotesi di
flessibilità, relativa al numero della popolazione interessata;
CONSIDERATO che nel corso del citato incontro
tecnico del 21 giugno 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze ha
manifestato la necessità di modificare il comma 1 dell’articolo 6 dello schema,
relativo alla disciplina transitoria dei territori assegnatari di risorse
finanziarie;
VISTO il nuovo testo del provvedimento, che apporta
le modifiche richieste dalle Regioni e dal Ministero dell’economia e delle
finanze, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota
del 21 giugno 2016, prot. CSR 2985 P-4.23.2.12;
VISTA la nota del Coordinamento
interregionale in materia di attività produttiva, trasmessa in data 1° luglio
2016, con prot. 3094 P-4.23.2.12, con la quale si
comunica il parere favorevole della Commissione competente sullo schema in
esame;
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le
Regioni, rilevando con soddisfazione che sono state accolte tutte le richieste
delle Regioni formulate in sede tecnica,
ha espresso parere favorevole
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.M. 9
giugno 2015, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di
individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa
ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.