Conferenza Unificata


Intesa tra il Governo e le Regioni,le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, concernente la modifica dell'intesa sancita con atto rep. n. 101/CU del 7 ottovre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. 61/CU del 7 luglio 2011, sulla ripartizionoe del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19 comma 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, converito con modificazioni, dalla legge 4 ogosto 2006 n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale".
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 121


Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente modifica dell’intesa sancita con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale”.

 

Repertorio atti n.    99/CU              del 13 ottobre 2011

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011:

 

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTA l’intesa relativa alla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale", sancita da questa Conferenza con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. 61/CU del 7 luglio 2011;

 

VISTA la nota del 28 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Gioventù ha inviato la lettera del 22 settembre 2011 della Regione Liguria, Coordinatrice interregionale politiche sociali, concernente la richiesta delle Regioni e delle Province autonome di modificare l’intesa indicata in oggetto, nel senso di prevedere la proroga al 30 ottobre 2011 del termine del 30 settembre previsto dall’articolo 3, commi 5 e 10, della medesima intesa;

 

VISTA la nota pervenuta in data 4 ottobre, con la quale la Regione Liguria ha inviato una proposta di intesa volta a prorogare il termine di cui sopra;

 

VISTA la lettera del  6 ottobre 2011 con la quale la citata proposta è stata portata a conoscenza delle Amministrazioni interessate;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 12 ottobre 2011, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, dell’ANCI e delle Amministrazioni centrali interessate hanno convenuto di prorogare al 15 novembre 2011 il termine del 30 settembre 2011, previsto dal menzionato articolo 3, commi 5 e 10, e che le Regioni e le Province autonome devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù entro e non oltre il 30 ottobre 2011 proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nella più volte citata intesa;

 

CONSIDERATO che, nella medesima riunione tecnica, il rappresentante dell’ANCI ha formulato la raccomandazione che, in sede di definizione degli APQ, le Regioni e le Province autonome assicurino la consultazione dell’ANCI, così come previsto dall’articolo 3, comma 4, della richiamata intesa;

 

ACQUISITO nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, nei seguenti termini:

 

1.       Il termine del 30 settembre 2011, previsto all’articolo 3, commi 5 e 10, dell’intesa rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010, come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011, è prorogato al 15 novembre 2011.

2.       Le Regioni e le Province autonome devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù entro e non oltre il 30 ottobre 2011 proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nelle citate intese.

 

 

 

           Il Segretario                                                                        Il Presidente

     Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                           On.le Dott. Raffaele Fitto