Conferenza Unificata
Parere sul provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 26740/02 - (ECONOMIA E FINANZE)
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Repertorio atti n.86/CU del 29 luglio 2010
Nella odierna
seduta del 29 luglio 2010:
VISTO l’articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente la procedura relativa al diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario e, in particolare, il comma 7 il quale ha disposto che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato;
VISTO il successivo comma 8 il
quale ha previsto che i decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora
l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità
di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il
perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della
notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva
di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello
Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche
rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro
un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.
In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze in ragione del progressivo maturare del
credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel medesimo comma;
VISTO il successivo comma 9 il
quale ha disposto che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa,
all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il
Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita
VISTA la nota del 16 luglio 2010 con la quale
CONSIDERATO che, ai
fini dell’esame di detto provvedimento (ed altri
analoghi) è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 28 luglio 2010
nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e dell’ANCI hanno
evidenziato forti perplessità sia per le modalità con le quali si è giunti alla
mancata intesa sia per quanto riguarda la determinazione della responsabilità
della condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, richiamando
quanto previsto dall’articolo 5 dell’accordo n. 3/CU del 24 gennaio
CONSIDERATO che i
rappresentanti delle Amministrazioni statali presenti hanno precisato che è
stata seguita la procedura prevista dall’articolo 16-bis, riservandosi,
comunque, una valutazione in merito alla richiesta formulata dalle Regioni e
dall’ANCI;
CONSIDERATO che, nel
corso della odierna seduta di questa Conferenza:
- le Regioni hanno consegnato un
documento (All.A) in cui
esprimono parere favorevole in quanto il Friuli Venezia Giulia ha riconosciuto
l’esistenza della propria responsabilità, ma con la richiesta di costituire un
tavolo per definire le regole di applicazione del diritto di rivalsa e
dell’accordo sancito nella Conferenza Unificata del 24 gennaio 2008;
- l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM hanno
ritenuto di esprimere un parere favorevole identico a quello delle Regioni;
CONSIDERATO che il
Governo si è dichiarato disponibile alla costituzione del tavolo al fine di
definire i vari aspetti legati alla procedura di recupero dei crediti già
versati dallo Stato, disponibilità manifestata, in particolare, dal Ministero
dell’economia e delle finanze in considerazione delle criticità riscontrate
dalle Regioni e dagli Enti locali nell’attuazione della norma in questione;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’articolo 16-bis,
comma 9, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 sul
provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti della
Regione Friuli Venezia Giulia - Sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo su ricorso n. 26740/02, trasmesso, con nota del 16 luglio 2010, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Segretario Il
Presidente
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott.
Raffaele Fitto