Conferenza Stato Regioni


Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012


Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento”, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009).

 

Rep. n.           259/CSR  del 20/12/2012                   

 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

 

 

Nell’odierna seduta del  20 dicembre 2012:

 

VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;

 

VISTO l’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, che prevede che Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTA l’intesa di questa Conferenza del 3 dicembre 2009 (Rep. n. 243/CSR)  concernente il nuovo Patto per la salute 2010-2012 che, all’articolo 7, comma 1, prevede la stipula, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, di un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del predetto articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2006, finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie;

 

VISTA la nota in data 26 ottobre 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la proposta d’intesa indicata in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 2 novembre 2012, con la quale la proposta di intesa  è stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

 

VISTA la nota in data 5 novembre 2012, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha chiesto il differimento della riunione tecnica convocata per il giorno 7 novembre 2012 al fine di poter svolgere ulteriori approfondimenti;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 27 novembre 2012, le Regioni e le Province autonome hanno formulato una serie di richieste emendative;

 

VISTA la lettera del 10 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva della proposta di intesa di cui trattasi, che tiene conto delle richieste avanzate dalle Regioni durante la suddetta riunione tecnica;

 

VISTA la nota in data 11 dicembre 2012, con la quale l’anzidetta definitiva versione è stata diramata;

 

VISTA la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’avviso tecnico favorevole;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa in oggetto;

 

SANCISCE INTESA

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di seguito riportati:

 

 

Considerati:

 

-            gli articoli 8bis, 8ter, e 8quater del decreto legislativo 30 dicembre 199, n. 502 e successive modificazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

 

-            il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento delle Regioni e Province autonome di autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private” pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1997, che definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità delle prestazioni erogate in termini metodologici e che prevede, tra i requisiti generati richiesti alle strutture pubbliche e private che le stesse siano dotate di un definito insieme di attività e procedure relative alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità;

 

-            il decreto del Presidente dcl Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 33 dell'8 febbraio 2002;

 

-            l'intesa sancita questa Conferenza concernete il Patto per la Salute 2006-2008 nella seduta del 5 ottobre 2006 (Rep. Atti n 2648) che, al punto 4.9, prevede che l’integrazione tra erogatoli pubblici ed erogatori privati sia ancorata alla prioritaria esigenza di garantire qualità nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione;

 

-            la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernete l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza transfrontaliera, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 4 aprile 2011 n. 88/45;

 

Tenuto conto che:

 

-          per il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini individuali con i Livelli Essenziali di Assistenza, l'accreditamento è strumento di garanzia della qualità che mira a promuovere un processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dell'efficienza e dell'organizzazione;

 

-          il complesso sistema dell'autorizzazione/accreditamento si è sviluppato definendo percorsi normativi differenziai tra le Regioni e le Province autonome di Trento e dì Bolzano, così come rilevato dai documenti tecnici predisposti dall'Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e che si è determinata la necessità di condividere gli elementi principali del sistema nelle loro caratteristiche comuni anche in considerazione dei recenti indirizzi europei;

 

-          in questa prima fase, ai sensi del citato articolo 7. comma 1 del Patto per la Salute 2010-2012, con la presente intesa si intende promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento;

 

-          per le suddette finalità relativamente alla tematica dell'accreditamento è stato istituito un apposito Tavolo per la revisione della normativa in materia di. accreditamento presso il Ministero della salute con la partecipazione di esperti dello stesso Ministero, dell'Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

 

-          al termine dei propri lavori il Tavolo, ha predisposto un documento definito “Disciplinare sulla revisione della normativa dell’Accreditamento”, con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie debbono possedere per l'autorizzazione/accreditamento istituzionale;

 

 

SI CONVIENE

 

 

sul documento recante "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'Accreditamento”, Allegato sub A, parte integrante del presente atto, nei seguenti termini:

 

1. Le Regioni e le Province Autonome d Trento e di Bolzano si impegnano a recepire la presente intesa entro sei mesi dalla data di approvazione. Le modalità ed i tempi di adeguamento ai contenuti nel predetto documento, allegato sub A, saranno definite, entro dicembre 2013, dal Tavolo tecnico di cui al paragrafo 5 del documento medesimo;

 

2.  le attività di cui al richiamato paragrafo 5 sono affidate al Tavolo di lavoro da istituire, entro 30 giorni dalla stipula della presente intesa, presso il Ministero della salute, senza oneri a carico della finanza pubblica. Tale Tavolo sarà coordinato dal Capo della Segreteria Tecnica o da altro rappresentante del Ministro e composto da rappresentanti dello stesso Ministero, dell'Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

 

3.  dall'attuazione della presente intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dalla presente intesa devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

 

 

 

                            IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE

                  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea