Conferenza Stato Regioni
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 |
Intesa,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
Rep. n. 259/CSR del 20/12/2012
Nell’odierna seduta del 20 dicembre 2012:
VISTA la delega a presiedere
l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Prof.
Giampaolo Vittorio D’Andrea;
VISTO l’articolo 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003 n. 131, che prevede che Il Governo può promuovere la
stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni
o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni;
VISTA l’intesa di
questa Conferenza del 3 dicembre 2009 (Rep. n. 243/CSR) concernente il nuovo Patto per la
salute 2010-2012 che, all’articolo 7, comma 1, prevede la stipula, nel rispetto
degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, di un’intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del predetto articolo 8, comma 6, della
legge n. 131 del 2006, finalizzata a promuovere una revisione normativa in
materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie;
VISTA la nota in data 26 ottobre 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento
della prescritta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la proposta d’intesa indicata in oggetto;
VISTA la
lettera in data 2 novembre 2012, con la quale la proposta di intesa è stata diramata alle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano;
VISTA la
nota in data 5 novembre 2012, con la quale
CONSIDERATO
che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 27 novembre 2012, le Regioni
e le Province autonome hanno formulato una serie di richieste emendative;
VISTA la
lettera del 10 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva
della proposta di intesa di cui trattasi, che tiene
conto delle richieste avanzate dalle Regioni durante la suddetta riunione
tecnica;
VISTA la nota in data 11 dicembre
2012, con la quale l’anzidetta definitiva versione è stata diramata;
VISTA la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale
ACQUISITO, nel corso dell’odierna
seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano sulla proposta di intesa in oggetto;
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di seguito riportati:
Considerati:
-
gli articoli 8bis, 8ter, e 8quater del decreto legislativo 30 dicembre 199, n. 502 e successive
modificazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
-
il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento
delle Regioni e Province autonome di autonome di Trento e di Bolzano in materia
di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”
pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1997, che
definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità delle
prestazioni erogate in termini metodologici e che prevede, tra i requisiti
generati richiesti alle strutture pubbliche e private che le stesse siano
dotate di un definito insieme di attività e procedure
relative alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità;
-
il decreto del Presidente dcl Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001 recante “Definizione dei Livelli Essenziali di
Assistenza”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 33 dell'8 febbraio 2002;
-
l'intesa sancita questa Conferenza concernete il Patto per la Salute
2006-2008 nella seduta del 5 ottobre 2006 (Rep. Atti
n 2648) che, al punto 4.9, prevede che l’integrazione tra erogatoli pubblici ed
erogatori privati sia ancorata alla prioritaria esigenza di garantire qualità
nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione;
-
la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo
2011 concernete l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza
transfrontaliera, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 4 aprile 2011
n. 88/45;
Tenuto conto che:
-
per il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini
individuali con i Livelli Essenziali di Assistenza, l'accreditamento è
strumento di garanzia della qualità che mira a promuovere un processo di
miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dell'efficienza e
dell'organizzazione;
-
il complesso sistema dell'autorizzazione/accreditamento si è sviluppato
definendo percorsi normativi differenziai tra le Regioni e le Province autonome
di Trento e dì Bolzano, così come rilevato dai documenti tecnici predisposti
dall'Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e che si è determinata
la necessità di condividere gli elementi principali del sistema nelle loro
caratteristiche comuni anche in considerazione dei recenti indirizzi europei;
-
in questa prima fase, ai sensi del citato articolo 7. comma
1 del Patto per la Salute 2010-2012, con la presente intesa si intende
promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento;
-
per le suddette finalità relativamente alla tematica dell'accreditamento è
stato istituito un apposito Tavolo per la revisione della normativa in materia
di. accreditamento presso il Ministero della salute
con la partecipazione di esperti dello stesso Ministero, dell'Agenzia nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali e delle Regioni e delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano;
-
al termine dei propri lavori il Tavolo, ha predisposto un documento
definito “Disciplinare sulla revisione della normativa dell’Accreditamento”,
con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture
sanitarie debbono possedere per l'autorizzazione/accreditamento istituzionale;
SI
CONVIENE
sul documento recante
"Disciplinare sulla revisione della normativa dell'Accreditamento”, Allegato sub A, parte integrante del presente
atto, nei seguenti termini:
1. Le Regioni e le Province
Autonome d Trento e di Bolzano si impegnano a recepire
la presente intesa entro sei mesi dalla data di approvazione. Le modalità ed i
tempi di adeguamento ai contenuti nel predetto
documento, allegato sub A,
saranno definite, entro dicembre 2013, dal Tavolo tecnico di cui al paragrafo 5
del documento medesimo;
2. le attività di cui al
richiamato paragrafo 5 sono affidate al Tavolo di lavoro da istituire, entro 30 giorni dalla stipula della
presente intesa, presso il Ministero della salute, senza oneri a carico della
finanza pubblica. Tale Tavolo sarà coordinato dal Capo della Segreteria Tecnica
o da altro rappresentante del Ministro e composto da
rappresentanti dello stesso Ministero, dell'Agenzia nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali e delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano;
3. dall'attuazione della presente
intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e le attività previste dalla presente intesa
devono essere realizzate con le risorse
umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE