Conferenza Stato Regioni
Parere sullo schema di Decreto legislativo recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”. (PCM – GIUSTIZIA – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
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Rep. Atti n. 169/CSR del 22 settembre 2011
Nell’odierna Seduta del 22 settembre 2011
VISTO il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, che
impone, a carico delle imprese e dei gestori dell’infrastrutture
ferroviaria, alcuni obblighi e doveri a tutela dei diritti degli utenti;
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante “Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee – Legge comunitaria
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
la disciplina delle attribuzioni della Conferenza e, in particolare, l’articolo
2, comma 3;
VISTO lo schema di decreto legislativo trasmesso dal
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 2011 e diramato con nota del 27 giugno
2011, prot.
CSR 3249 P-4.23.2.13;
VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 13
luglio 2011, nel corso della quale le Regioni hanno formulato alcune proposte
di emendamento al testo relative in particolare agli
articoli 3 e 4, sulle quali il Ministero della giustizia e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti si sono riservati di svolgere ulteriori
approfondimenti;
VISTO il documento contenente le proposte di modifica al provvedimento discusse nel corso dell’incontro del 13 luglio
2011, trasmesso dal Coordinamento tecnico interregionale per le materie
infrastrutture, mobilità e governo del territorio, diramato con nota del 19
luglio 2011, prot. CSR 3644 P-4.23.2.13;
VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 19
luglio 2011, nel corso della quale il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ritenendo di non poter accogliere le richieste emendative avanzate
dalle Regioni, ha proposto alcune riformulazioni del provvedimento, in linea di
massima ritenute condivisibili da tutti i rappresentanti delle amministrazioni
presenti e si è riservato di far pervenire in tempi rapidi il testo dello
schema di decreto legislativo, dopo aver acquisito l’avviso delle altre
Amministrazioni centrali competenti;
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze
del 27 luglio 2011, CSR prot.3813 P-4.23.2.13 con la
quale si trasmettono le osservazioni e i rilievi critici del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato su alcune modifiche al testo richieste delle Regioni;
CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno
della Seduta del 27 luglio 2011 è stato, su richiesta
delle Regioni, rinviato;
VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 15
settembre 2011, nel corso della quale Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha consegnato un primo documento che riporta, evidenziate graficamente,
le modifiche al testo volte a recepire le richieste di
modifica discusse nel corso della riunione tenutasi in data 19 luglio e le
Regioni hanno consegnato una proposta di articolo aggiuntivo contenente le
disposizioni relative all’istituzione di un apposito Fondo nel quale far
confluire le risorse derivanti dalle sanzioni, in merito alla quale le
amministrazioni centrali competenti si sono riservate di esprimere le proprie
valutazioni;
VISTA la nota prot. CSR 4319 P-4.23.2.13 del 16 settembre 2011, con la quale è
stato trasmesso il testo consegnato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nel corso della riunione tecnica del 15 settembre 2011 e la proposta
di una disposizione aggiuntiva, relativa al Fondo sopra indicato, presentata
dalle Regioni in tale sede;
VISTA la nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, pervenuta per le vie brevi e
trasmessa in data 22 settembre 2011, prot. CSR
n. 4427 P-4.23.2.13, con la quale si comunica di ritenere non accoglibile la modifica all’art.4, comma 5 del
provvedimento, relativa alla clausola di salvaguardia delle penali previste dai
contratti di servizio e si propone una diversa formulazione della disposizione
aggiuntiva, relativa alla ripartizione delle risorse del Fondo nel quale far
confluire le risorse derivanti dalle sanzioni, da inserire nell’art.5, comma
10;
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale
le Regioni hanno espresso parere negativo, salvo l’accoglimento di tutte le
proposte di modifica contenute in un documento, consegnato nel corso della
Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1), nel quale si segnala che rivestono particolare
importanza per le Regioni le proposte di modifica all’articolo 4, comma 5, relative alla clausola di salvaguardia delle
penali previste nei contratti di servizio e all’art.5, comma 10, relative alla ripartizione del Fondo;
CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha ritenuto di non poter accogliere tutte le proposte di modifica relative alle disposizioni sopra indicate;
CONSIDERATO che le Regioni hanno,
per tali motivi, espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo
in esame
ESPRIME PARERE NEGATIVO
nei termini di cui in Premessa, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sullo schema di decreto
legislativo recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento
(CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel
trasporto ferroviario”.
Il
Segretario Il
Presidente
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.le Raffaele Fitto