Conferenza Stato Regioni


Parere sullo schema di Decreto legislativo recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”. (PCM – GIUSTIZIA – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Parere ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88.


Rep

Rep. Atti n. 169/CSR del 22 settembre 2011

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO  STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nell’odierna Seduta del 22 settembre 2011

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, che impone, a carico delle imprese e dei gestori dell’infrastrutture ferroviaria, alcuni obblighi e doveri a tutela dei diritti degli utenti;

 

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008” e, in particolare, l’articolo 3 che ha delegato il Governo ad adottare, entro due anni dall’entrata in vigore della legge stessa e con decreti legislativi ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nel Regolamento comunitario;

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la disciplina delle attribuzioni della Conferenza e, in particolare, l’articolo 2, comma 3;

 

VISTO lo schema di decreto legislativo trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 2011 e diramato con nota del 27 giugno 2011, prot. CSR 3249 P-4.23.2.13;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 13 luglio 2011, nel corso della quale le Regioni hanno formulato alcune proposte di emendamento al testo relative in particolare agli articoli 3 e 4, sulle quali il Ministero della giustizia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sono riservati di svolgere ulteriori approfondimenti;

 

VISTO il documento contenente le proposte di modifica al provvedimento discusse nel corso dell’incontro del 13 luglio 2011, trasmesso dal Coordinamento tecnico interregionale per le materie infrastrutture, mobilità e governo del territorio, diramato con nota del 19 luglio 2011, prot. CSR 3644 P-4.23.2.13;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 19 luglio 2011, nel corso della quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritenendo di non poter accogliere le richieste emendative avanzate dalle Regioni, ha proposto alcune riformulazioni del provvedimento, in linea di massima ritenute condivisibili da tutti i rappresentanti delle amministrazioni presenti e si è riservato di far pervenire in tempi rapidi il testo dello schema di decreto legislativo, dopo aver acquisito l’avviso delle altre Amministrazioni centrali competenti;

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2011, CSR prot.3813 P-4.23.2.13 con la quale si trasmettono le osservazioni e i rilievi critici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato su alcune modifiche al testo  richieste delle Regioni;

 

CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della Seduta del 27 luglio 2011 è stato, su richiesta delle Regioni, rinviato;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 15 settembre 2011, nel corso della quale Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha consegnato un primo documento che riporta, evidenziate graficamente, le modifiche al testo volte a recepire le richieste di modifica discusse nel corso della riunione tenutasi in data 19 luglio e le Regioni hanno consegnato una proposta di articolo aggiuntivo contenente le disposizioni relative all’istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire le risorse derivanti dalle sanzioni, in merito alla quale le amministrazioni centrali competenti si sono riservate di esprimere le proprie valutazioni;

 

VISTA la nota prot. CSR 4319 P-4.23.2.13 del 16 settembre 2011, con la quale è stato trasmesso il testo consegnato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel corso della riunione tecnica del 15 settembre 2011 e la proposta di una disposizione aggiuntiva, relativa al Fondo sopra indicato, presentata dalle Regioni in tale sede;

 

VISTA la nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenuta per le vie brevi e trasmessa in data 22 settembre 2011, prot. CSR n. 4427 P-4.23.2.13, con la quale si comunica di ritenere non accoglibile la modifica all’art.4, comma 5 del provvedimento, relativa alla clausola di salvaguardia delle penali previste dai contratti di servizio e si propone una diversa formulazione della disposizione aggiuntiva, relativa alla ripartizione delle risorse del Fondo nel quale far confluire le risorse derivanti dalle sanzioni, da inserire nell’art.5, comma 10;

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere negativo, salvo l’accoglimento di tutte le proposte di modifica contenute in un documento, consegnato nel corso della Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1), nel quale si segnala che rivestono particolare importanza per le Regioni le proposte di modifica all’articolo 4, comma 5, relative alla clausola di salvaguardia delle penali previste nei contratti di servizio e all’art.5, comma 10, relative  alla ripartizione del Fondo;

 

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di non poter accogliere tutte le proposte di modifica relative alle disposizioni sopra indicate;

 

CONSIDERATO che le Regioni hanno, per tali motivi, espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo in esame

 

 

ESPRIME PARERE NEGATIVO

 

 

nei termini di cui in Premessa, ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sullo schema di decreto legislativo recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

 

 

                           Il Segretario                                                           Il Presidente

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     On.le Raffaele Fitto