Conferenza Unificata
Parere sul provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti del Comune di Bitonto (BA) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 8061/05 - causa Vacca c/Italia. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI) Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. |
Parere,
ai sensi dell’articolo 43, comma 8,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui provvedimenti esecutivi relativi al diritto
dello Stato nei confronti di:
Comune di
Montesarchio (BN) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su
ricorso n. 21457/04 - causa Ceglia c/Italia.
Comune di Cesena -
Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 42021/02 -
causa Ricci c/Italia.
Comune di Avola (SR) - Sentenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo su ricorso n. 7977/03- causa Rossitto c/Italia.
Comune di Nuoro -
Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 58858/00 -
causa Guiso - Gallisay c/Italia.
Comune di
Ispica (RG) - Sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 72638/01 - causa Bruno Di Belmonte
c/Italia.
Comune di Vercelli
- Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 8073/05 -
causa Perinati c/Italia.
Comune di Cassino
(FR) - Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n.
18791/03 - causa Grossi c/Italia.
Comune di Parma -
Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 71399/01 -
causa Bortesi c/Italia.
Comune di Roma -
Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 16475/05 -
causa Colonna c/Italia.
Comune di Benevento
- Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 29290/02 -
causa Vessichelli c/Italia.
Comune di Bitonto
(BA) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 8061/05
- causa Vacca c/Italia.
Comune di
Broccostella (FR) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su
ricorso n. 38596/02 – causa Mandola c/Italia.
Comune di Ravenna -
Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n.18290/02 -
causa Maioli c/Italia.
Repertorio atti
n. 34/CU del 3 marzo 2016
LA CONFERENZA
UNIFICATA
Nella
odierna seduta del 3 marzo 2016:
VISTO
l’articolo
43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale ha disposto che lo Stato ha diritto, con
le modalità e secondo le procedure stabilite nel medesimo articolo, di
rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali,
sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi
responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi
Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione
alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei
confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni;
VISTO l’articolo 43, comma 6,
il quale ha stabilito che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di
rivalsa, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della
sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei
confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito
dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento,
anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora
liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato;
VISTO il successivo comma
7 il quale ha disposto che i decreti ministeriali di rivalsa, qualora l'obbligato
sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero
con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di
quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente
territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica
italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito
dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche
rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal
perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze,
che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di
oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati
più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento
disciplinato nel comma medesimo;
VISTO il successivo comma 8 il quale ha
stabilito che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del
Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita questa Conferenza.
In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi,
possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo
il procedimento disciplinato nel medesimo comma;
VISTA la nota
0005592
del 22 febbraio 2016 con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha
trasmesso i
provvedimenti esecutivi recanti esercizio del diritto di rivalsa per gli oneri
sostenuti dallo Stato nei confronti di 13 Comuni, ai fini dell’espressione del
parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012,
n.234, provvedimenti che, il 26 febbraio 2016, sono stati inviati alle Regioni
ed agli Enti locali;
CONSIDERATO
che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:
- l’ANCI ha
espresso un parere negativo preannunciando l’intenzione di richiedere, in sede
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con l’assenso del Ministero
dell’economia e delle finanze, la rateizzazione degli oneri richiesti con i
provvedimenti di rivalsa in esame;
- le Regioni e
l’UPI hanno aderito al parere espresso dall’ANCI;
ESPRIME PARERE
NEGATIVO
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui provvedimenti esecutivi relativi al
diritto di rivalsa dello Stato, trasmessi, con nota n 0005592 del 22 febbraio 2016, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti dei seguenti Comuni:
-
Montesarchio (BN)
-
Cesena
-
Avola (SR)
-
Nuoro
-
Ispica (RG)
-
Vercelli
-
Cassino (FR)
-
Parma
-
Roma
-
Benevento
-
Bitonto (BA)
-
Broccostella (FR)
-
Ravenna